Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 765 c.p.c. – Ufficiale procedente

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116 .

In sintesi

  • Se occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dall'ufficiale competente per l'inventario ex art. 769.
  • Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere della pretura.
  • Nei comuni privi di pretura, la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.
  • La norma assicura la continuità tra la fase di rimozione e quella eventuale di inventario.
Indice dei contenuti

L'art. 765 c.p.c. identifica l'ufficiale competente per la rimozione dei sigilli: il notaio o cancelliere abilitato all'inventario, o il cancelliere in casi semplici.

Ratio

L'art. 765 c.p.c. regola la competenza soggettiva per l'esecuzione della rimozione dei sigilli, distinguendo in base all'esigenza o meno di procedere successivamente all'inventario. La ratio è quella di assicurare efficienza procedurale: quando è necessario l'inventario, è opportuno che lo stesso soggetto (notaio o cancelliere) che rimuove i sigilli proceda immediatamente alle operazioni inventariali, garantendo continuità e coerenza dell'azione.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale per i casi in cui sia necessario l'inventario: la rimozione è eseguita dall'ufficiale che a norma dell'art. 769 è competente per l'inventario, ossia il cancelliere della pretura o un notaio designato dal defunto con testamento oppure nominato dal pretore. Il secondo comma disciplina i casi in cui l'inventario non sia necessario: la rimozione è affidata al cancelliere della pretura. La seconda parte del secondo comma prevede una soluzione per i comuni in cui la pretura non ha sede: in tal caso la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore (organo giudiziario di prossimità).

Quando si applica

La norma si applica in tutte le procedure di rimozione dei sigilli, determinando caso per caso l'ufficiale competente in relazione alla necessità o meno dell'inventario e alla disponibilità degli uffici giudiziari nel territorio.

Connessioni

La norma richiama l'art. 769 c.p.c. (istanza e competenza per l'inventario) e si collega con l'art. 763 c.p.c. (provvedimento di rimozione) e con le disposizioni sull'ordinamento giudiziario relative alla competenza territoriale delle preture e dei conciliatori.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nell'eredità di Tizio vi sono eredi assenti e il pretore ha disposto che la rimozione dei sigilli sia seguita dall'inventario. La rimozione viene eseguita dal notaio Caio, designato dal pretore ai sensi dell'art. 769 c.p.c., che immediatamente dopo procede alle operazioni di inventario nella stessa sessione, garantendo continuità tra i due atti procedurali.

Caso 2: Caso 2

I sigilli vengono apposti sull'abitazione di Sempronio in un piccolo comune di montagna privo di pretura. Non è necessario procedere all'inventario. Il decreto di rimozione del pretore incarica il cancelliere del conciliatore locale di eseguire le operazioni di rimozione, evitando così lo spostamento di personale dalla pretura più vicina e rendendo la procedura più accessibile per gli interessati residenti in loco.

Domande frequenti

Chi esegue materialmente la rimozione dei sigilli?

Dipende dalle circostanze. Se è necessario l'inventario, la rimozione è eseguita dall'ufficiale competente per l'inventario (cancelliere della pretura o notaio). Se l'inventario non è necessario, provvede il cancelliere della pretura.

Cosa succede nei comuni dove non c'è la pretura?

Nei comuni in cui non ha sede la pretura, la rimozione dei sigilli può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore, garantendo così l'accessibilità della procedura anche nelle aree con copertura giudiziaria limitata.

Un notaio può eseguire la rimozione dei sigilli?

Sì, ma solo quando è necessario procedere all'inventario e il notaio è stato designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore ai sensi dell'art. 769 c.p.c. In caso contrario, la competenza spetta al cancelliere.

L'ufficiale che rimuove i sigilli deve anche redigere l'inventario?

Quando è necessario l'inventario, la rimozione è affidata allo stesso soggetto che procederà all'inventario, proprio per garantire continuità operativa. L'ufficiale rimuove i sigilli e immediatamente avvia le operazioni inventariali.

Il cancelliere del conciliatore può procedere all'inventario?

L'art. 765 c.p.c. prevede che il cancelliere del conciliatore possa eseguire la sola rimozione dei sigilli nei comuni privi di pretura. Per l'inventario la competenza rimane in linea di principio in capo al cancelliere della pretura o al notaio nominato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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