Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 765 c.p.c. – Ufficiale procedente
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.
Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116 .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 764 - Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione→Cod. proc. civ. art. 766 - Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozione→Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli→Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine→Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale→Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati→Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza→Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 765 c.p.c. identifica l'ufficiale competente per la rimozione dei sigilli: il notaio o cancelliere abilitato all'inventario, o il cancelliere in casi semplici.
Ratio
L'art. 765 c.p.c. regola la competenza soggettiva per l'esecuzione della rimozione dei sigilli, distinguendo in base all'esigenza o meno di procedere successivamente all'inventario. La ratio è quella di assicurare efficienza procedurale: quando è necessario l'inventario, è opportuno che lo stesso soggetto (notaio o cancelliere) che rimuove i sigilli proceda immediatamente alle operazioni inventariali, garantendo continuità e coerenza dell'azione.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale per i casi in cui sia necessario l'inventario: la rimozione è eseguita dall'ufficiale che a norma dell'art. 769 è competente per l'inventario, ossia il cancelliere della pretura o un notaio designato dal defunto con testamento oppure nominato dal pretore. Il secondo comma disciplina i casi in cui l'inventario non sia necessario: la rimozione è affidata al cancelliere della pretura. La seconda parte del secondo comma prevede una soluzione per i comuni in cui la pretura non ha sede: in tal caso la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore (organo giudiziario di prossimità).
Quando si applica
La norma si applica in tutte le procedure di rimozione dei sigilli, determinando caso per caso l'ufficiale competente in relazione alla necessità o meno dell'inventario e alla disponibilità degli uffici giudiziari nel territorio.
Connessioni
La norma richiama l'art. 769 c.p.c. (istanza e competenza per l'inventario) e si collega con l'art. 763 c.p.c. (provvedimento di rimozione) e con le disposizioni sull'ordinamento giudiziario relative alla competenza territoriale delle preture e dei conciliatori.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nell'eredità di Tizio vi sono eredi assenti e il pretore ha disposto che la rimozione dei sigilli sia seguita dall'inventario. La rimozione viene eseguita dal notaio Caio, designato dal pretore ai sensi dell'art. 769 c.p.c., che immediatamente dopo procede alle operazioni di inventario nella stessa sessione, garantendo continuità tra i due atti procedurali.
Caso 2: Caso 2
I sigilli vengono apposti sull'abitazione di Sempronio in un piccolo comune di montagna privo di pretura. Non è necessario procedere all'inventario. Il decreto di rimozione del pretore incarica il cancelliere del conciliatore locale di eseguire le operazioni di rimozione, evitando così lo spostamento di personale dalla pretura più vicina e rendendo la procedura più accessibile per gli interessati residenti in loco.
Domande frequenti
Chi esegue materialmente la rimozione dei sigilli?
Dipende dalle circostanze. Se è necessario l'inventario, la rimozione è eseguita dall'ufficiale competente per l'inventario (cancelliere della pretura o notaio). Se l'inventario non è necessario, provvede il cancelliere della pretura.
Cosa succede nei comuni dove non c'è la pretura?
Nei comuni in cui non ha sede la pretura, la rimozione dei sigilli può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore, garantendo così l'accessibilità della procedura anche nelle aree con copertura giudiziaria limitata.
Un notaio può eseguire la rimozione dei sigilli?
Sì, ma solo quando è necessario procedere all'inventario e il notaio è stato designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore ai sensi dell'art. 769 c.p.c. In caso contrario, la competenza spetta al cancelliere.
L'ufficiale che rimuove i sigilli deve anche redigere l'inventario?
Quando è necessario l'inventario, la rimozione è affidata allo stesso soggetto che procederà all'inventario, proprio per garantire continuità operativa. L'ufficiale rimuove i sigilli e immediatamente avvia le operazioni inventariali.
Il cancelliere del conciliatore può procedere all'inventario?
L'art. 765 c.p.c. prevede che il cancelliere del conciliatore possa eseguire la sola rimozione dei sigilli nei comuni privi di pretura. Per l'inventario la competenza rimane in linea di principio in capo al cancelliere della pretura o al notaio nominato.