Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 764 c.p.c. – Opposizione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace .
Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 763 - Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozio…→Cod. proc. civ. art. 765 - Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine→Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate→Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati→Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli→Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa→Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale→Art. 759 c.p.c.: Informazioni e nomina del custode
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 764 c.p.c. consente a chiunque vi abbia interesse di opporsi alla rimozione dei sigilli, attivando un procedimento contenzioso davanti al pretore.
Ratio
L'art. 764 c.p.c. introduce un meccanismo di tutela contro la rimozione dei sigilli, riconoscendo la legittimazione ad opporsi a chiunque abbia un interesse concreto alla conservazione della misura cautelare. La norma bilancia le esigenze di chi vuole procedere speditamente alla rimozione con quelle di chi ha interesse a mantenere i beni sotto protezione, affidando al pretore la valutazione delle contrapposte ragioni in un procedimento sommario ma garantito.
Analisi
Il primo comma prevede due modalità di opposizione: una informale (dichiarazione inserita nel verbale di apposizione, da rendere sul posto al momento della sigillatura) e una formale (ricorso al pretore). La legittimazione è ampia: chiunque vi abbia interesse, formula più larga di quella prevista per l'istanza di rimozione. Il secondo comma descrive il procedimento: il pretore fissa con decreto un'udienza di comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro cui il decreto deve essere notificato a cura dell'opponente. Il terzo comma disciplina la decisione: il pretore provvede con ordinanza non impugnabile. In caso di rigetto dell'opposizione e ordine di rimozione, il pretore può disporre che la rimozione sia seguita dall'inventario e può adottare cautele per i beni contestati.
Quando si applica
La norma si applica in tutte le situazioni in cui vi siano interessi contrapposti sulla rimozione dei sigilli: ad esempio, un creditore del defunto che voglia mantenere la misura conservativa in attesa del soddisfacimento del proprio credito, o un erede che contesti la composizione del patrimonio ereditario.
Connessioni
Si collega con l'art. 763 c.p.c. (provvedimento di rimozione), l'art. 762 c.p.c. (termine per la rimozione) e con le disposizioni generali sui procedimenti di giurisdizione volontaria. L'ordinanza non impugnabile richiama il principio generale dei procedimenti cautelari e conservativi in materia successoria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il creditore Tizio, appresa la notizia dell'apposizione dei sigilli nell'abitazione di Sempronio defunto, si reca sul posto e, al momento della redazione del verbale, rende dichiarazione di opposizione alla futura rimozione dei sigilli. Il pretore fissa quindi un'udienza e stabilisce il termine perentorio entro cui Tizio deve notificare il decreto alle parti. All'udienza, sentiti i coeredi Caio e Mevio, il pretore rigetta l'opposizione con ordinanza non impugnabile, ma ordina che la rimozione sia seguita dall'inventario e dispone misure conservative sui beni di maggior valore.
Caso 2: Caso 2
Filano, nipote del defunto Caio, viene a sapere che gli altri eredi hanno già chiesto la rimozione dei sigilli. Ritenendo che alcuni beni preziosi possano essere sottratti, Filano presenta ricorso al pretore opponendosi alla rimozione. Il pretore, esaminato il ricorso, fissa udienza e assegna a Filano un termine perentorio per notificare il decreto agli altri interessati. All'udienza, accertato che la preoccupazione di Filano ha fondamento, il pretore accoglie parzialmente l'opposizione e dispone che la rimozione sia accompagnata da un inventario analitico con perizia.
Domande frequenti
Chi può opporsi alla rimozione dei sigilli?
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione. La legittimazione è più ampia di quella per l'istanza di rimozione e comprende eredi, legatari, creditori e qualsiasi soggetto che possa subire un pregiudizio dalla rimozione anticipata.
Come si propone l'opposizione alla rimozione dei sigilli?
L'opposizione può essere proposta in due modi: con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione dei sigilli (sul posto, al momento della sigillatura) oppure con ricorso presentato al pretore successivamente.
Entro quando va notificato il decreto che fissa l'udienza?
Il pretore stabilisce un termine perentorio entro cui il decreto deve essere notificato a cura dell'opponente alle parti. Il mancato rispetto di questo termine perentorio comporta l'improcedibilità dell'opposizione.
L'ordinanza del pretore sull'opposizione è impugnabile?
No. L'art. 764 c.p.c. stabilisce espressamente che il pretore provvede con ordinanza non impugnabile. La decisione è quindi definitiva e non soggetta a reclamo o appello nell'ambito dello stesso procedimento.
Se il pretore ordina la rimozione nonostante l'opposizione, può adottare misure di protezione?
Sì. Anche in caso di ordine di rimozione, il pretore può disporre che questa sia seguita dall'inventario e può adottare le opportune cautele per la conservazione dei beni oggetto di contestazione tra le parti.