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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 756 c.p.c. – Custodia delle chiavi

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

In sintesi

  • Le chiavi dei locali e degli oggetti sigillati devono essere affidate alla custodia del cancelliere.
  • L'obbligo di custodia dura fino all'ordinanza di rimozione dei sigilli.
  • La norma garantisce che nessuno possa accedere ai beni sigillati senza autorizzazione giudiziaria.
  • Il cancelliere assume la responsabilità della conservazione delle chiavi come ausiliario del giudice.

Le chiavi delle serrature sigillate rimangono in custodia del cancelliere fino all'ordinanza di rimozione dei sigilli da parte del giudice competente.

Ratio

L'articolo 756 c.p.c. rappresenta la norma di chiusura del sistema di custodia dei beni sigillati: dopo che i sigilli sono stati apposti (art. 752-755), la custodia delle chiavi viene affidata al cancelliere, organo ausiliario del giudice, garantendo che l'accesso fisico ai beni sigillati sia subordinato all'autorizzazione giudiziaria. Senza questa previsione, l'apposizione dei sigilli avrebbe efficacia puramente simbolica, essendo aggirabile chiunque disponesse delle chiavi dei locali.

La scelta del cancelliere come custode delle chiavi risponde all'esigenza di affidarle a un pubblico ufficiale istituzionale, dotato di responsabilità disciplinare e penale per la corretta custodia, estraneo agli interessi delle parti successorie.

Analisi

La norma è sintetica ma di fondamentale importanza operativa. Il contenuto precettivo è chiaro: le chiavi delle serrature sigillate devono essere consegnate al cancelliere della pretura (oggi del tribunale) e restano in sua custodia fino all'ordinanza di rimozione. L'espressione «finché non sia ordinata la rimozione» sottolinea che la custodia delle chiavi dura per tutta la durata della misura conservativa: non è soggetta a limiti temporali autonomi ma segue le sorti dell'apposizione dei sigilli. La consegna delle chiavi al cancelliere non preclude al giudice di consentire accessi temporanei ai beni sigillati per necessità documentate (ad esempio per il censimento dei beni in vista dell'inventario), ma tali accessi richiedono un provvedimento autorizzativo specifico.

Quando si applica

La norma si applica immediatamente dopo l'apposizione dei sigilli, come corollario necessario della misura conservativa. Se al momento dell'apposizione non si trovano le chiavi (ad esempio perché i locali erano già aperti o le chiavi si trovano altrove), il cancelliere conserverà quelle eventualmente rinvenute nel corso delle operazioni. La custodia cessa automaticamente con l'ordinanza di rimozione dei sigilli, emessa dal giudice su istanza degli aventi diritto o d'ufficio.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 755 c.p.c. (apertura forzata delle porte durante l'apposizione), con l'art. 759 c.p.c. (nomina del custode per la conservazione delle cose sigillate), con gli artt. 760 ss. c.p.c. (rimozione dei sigilli) e con le disposizioni sulla responsabilità del cancelliere quale ausiliario del giudice (artt. 57-60 c.p.c.).

Domande frequenti

A chi vengono consegnate le chiavi dopo l'apposizione dei sigilli?

Le chiavi delle serrature sigillate devono essere consegnate al cancelliere della pretura (oggi del tribunale), che le custodisce fino all'ordinanza di rimozione dei sigilli. Nessun privato, nemmeno l'erede, può conservare le chiavi dei locali sigillati.

Gli eredi possono accedere ai beni sigillati durante la custodia delle chiavi?

L'accesso ai beni sigillati richiede un'apposita autorizzazione del giudice. Non è sufficiente che l'erede si presenti al cancelliere per richiedere le chiavi; occorre un provvedimento giudiziario che legittimi l'accesso per motivate necessità, come ad esempio l'inventario o il recupero di documenti urgenti.

Cosa succede se le chiavi non si trovano al momento dell'apposizione dei sigilli?

Se le porte sono aperte o le chiavi non si trovano, il pretore appone comunque i sigilli e verbalizza la situazione. Le chiavi eventualmente rinvenute in seguito vengono consegnate al cancelliere. L'art. 755 consente di ordinare l'apertura forzata quando necessario.

Per quanto tempo il cancelliere deve custodire le chiavi?

La custodia dura fino all'ordinanza di rimozione dei sigilli, emessa dal giudice competente su istanza degli aventi diritto o d'ufficio quando le esigenze conservative vengono meno (ad esempio dopo la redazione dell'inventario o l'accettazione dell'eredità).

Il cancelliere può essere ritenuto responsabile per la perdita delle chiavi?

Sì, il cancelliere è un ausiliario del giudice con responsabilità per la corretta custodia dei beni affidatigli. La perdita delle chiavi configura un inadempimento dei doveri d'ufficio, con possibili conseguenze disciplinari e responsabilità civile per i danni cagionati agli aventi diritto sull'eredità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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