Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 753 c.p.c. – Persone che possono chiedere l’apposizione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:
1) l’esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 752 - Articolo 752 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Cod. proc. civ. art. 754 - Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 751 Codice di Procedura Civile: Scelta dell’onerato→Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore→Art. 750 c.p.c.: Provvedimenti del presidente del tribunale rela→Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi→Art. 749 c.p.c.: Procedimento per la fissazione dei termini→Art. 757 c.p.c.: Conservazione di testamenti e di carte→Articolo 748 Codice di Procedura Civile: Forma della vendita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Possono chiedere l'apposizione dei sigilli l'esecutore testamentario, i potenziali eredi, i coabitanti del defunto (in assenza degli eredi) e i creditori.
Ratio
L'articolo 753 c.p.c. individua la platea dei soggetti legittimati a richiedere l'apposizione dei sigilli, operando un bilanciamento tra l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario e la necessità di limitare il ricorso a questa misura conservativa a chi vanti un interesse giuridicamente rilevante. La norma riflette la struttura aperta della successione nella fase immediatamente successiva alla morte, quando l'identità degli eredi non è ancora definitivamente accertata e molteplici soggetti possono avere un legittimo interesse alla tutela del patrimonio.
L'inclusione dei creditori tra i legittimati evidenzia la funzione non solo successoria ma anche satisfattiva della misura: i creditori del de cuius possono avere interesse a che i beni ereditari non vengano dispersi prima che vengano soddisfatti i loro crediti sul patrimonio del defunto.
Analisi
Il primo comma elenca in modo tassativo le quattro categorie di soggetti legittimati. L'esecutore testamentario è legittimato in quanto custode dell'esecuzione della volontà del testatore. I potenziali successori comprendono eredi legittimari, eredi testamentari e legatari, nonché i chiamati all'eredità che non abbiano ancora accettato. I conviventi o addetti al servizio possono richiedere i sigilli solo in presenza di una condizione specifica: che il coniuge, gli eredi o alcuno di essi siano assenti dal luogo al momento della morte; questa limitazione evita che tali soggetti possano interferire con la gestione dell'eredità quando gli eredi siano già presenti e in grado di tutelare i propri interessi. I creditori, infine, sono legittimati in ragione del loro interesse alla conservazione del patrimonio del debitore defunto. Il secondo comma disciplina le formalità del ricorso: il proponente deve indicare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune sede della pretura, requisito che garantisce la raggiungibilità processuale del ricorrente per le comunicazioni successive.
Quando si applica
La norma si applica nella fase immediatamente successiva alla morte del de cuius, quando vi è il rischio concreto di dispersione o asportazione dei beni ereditari. Ciascuna delle categorie indicate deve dimostrare l'interesse che la legittima: il chiamato all'eredità dimostrerà la propria qualità in base al titolo successorio, il creditore produrrà documentazione del credito vantato. La qualità di convivente o addetto al servizio, condizionata all'assenza degli eredi, richiede una verifica fattuale delle circostanze al momento della presentazione del ricorso.
Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 752 c.p.c. (competenza), con l'art. 754 c.p.c. (apposizione d'ufficio), con gli artt. 456, 484 ss., 683 c.c. (apertura della successione, inventario, misure conservative), nonché con l'art. 2900 c.c. (azione surrogatoria) per i creditori che agiscono a tutela del patrimonio del debitore defunto.
Casi pratici
Caso 1: Tizio muore ab intestato lasciando un appartamento pieno di beni preziosi
I suoi due figli, Caio e Sempronio, risiedono rispettivamente a Milano e a Berlino e non possono recarsi immediatamente sul posto. La badante di Tizio, che conviveva con lui, preoccupata che i vicini possano accedere all'abitazione in assenza degli eredi, presenta ricorso al pretore competente chiedendo l'apposizione dei sigilli. Poiché gli eredi sono entrambi assenti dal luogo, la convivente rientra nella categoria degli aventi diritto ex art. 753 c.p.c. e il pretore accoglie la domanda.
Caso 2: Mevio muore lasciando un debito di 50.000 euro nei confronti di Filano
L'unico erede di Mevio, Caio, risiede nell'abitazione con il defunto ma mostra comportamenti che fanno temere la sottrazione di beni prima dell'inventario. Filano, in qualità di creditore del de cuius, presenta ricorso al pretore del luogo dichiarando la propria residenza nel comune sede della pretura. Benché Caio sia presente, Filano è autonomamente legittimato a richiedere l'apposizione dei sigilli quale creditore, senza necessità che gli eredi siano assenti, a differenza della categoria dei conviventi.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni ereditari?
Possono richiederla: l'esecutore testamentario, i soggetti che possono avere diritto alla successione (eredi e legatari), le persone che coabitavano con il defunto o erano addette al suo servizio (solo se gli eredi sono assenti), e i creditori del defunto.
Un semplice amico del defunto può chiedere l'apposizione dei sigilli?
No, la legge individua tassativamente le categorie legittimate. Un amico che non rientri tra i potenziali successori, non sia creditore e non fosse convivente o addetto al servizio del defunto non può presentare il ricorso.
Il convivente del defunto può sempre richiedere i sigilli?
No. I conviventi e gli addetti al servizio del defunto sono legittimati solo se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo al momento della morte. Se gli eredi sono presenti, queste categorie non possono proporre autonomamente l'istanza.
Come si presenta il ricorso per l'apposizione dei sigilli?
Il ricorso si presenta al pretore (oggi tribunale) competente per il luogo in cui si trovano i beni. Nel ricorso il proponente deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune sede della pretura, per garantire le comunicazioni processuali.
Un creditore può chiedere i sigilli anche se gli eredi sono presenti?
Sì. A differenza dei conviventi, i creditori sono legittimati indipendentemente dalla presenza o assenza degli eredi. Il creditore ha un interesse autonomo alla conservazione del patrimonio del debitore defunto, tutelabile anche quando gli eredi si trovino già sul posto.