Testo dell'articoloVigente
L’art. 2900 c.c. disciplina l’azione surrogatoria: il creditore può esercitare i diritti e le azioni patrimoniali che il debitore trascura, per assicurare la soddisfazione o conservazione delle proprie ragioni, esclusi i diritti strettamente personali. Se agisce in giudizio, deve citare anche il debitore.
Art. 2900 c.c. Condizioni, modalità ed effetti
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
In sintesi
Commento all'art. 2900 c.c., Azione surrogatoria
L'azione surrogatoria è uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) che consente al creditore di «subentrare» nelle scarpe del debitore inerte per esercitarne i diritti patrimoniali verso terzi. Non si tratta di un rimedio esecutivo diretto, ma di uno strumento conservativo: il suo scopo è impedire che l'inattività del debitore deteriori il patrimonio sul quale il creditore potrà soddisfarsi.
Presupposti applicativi
Perché l'azione sia esperibile occorre: (a) un credito del surrogante, anche se soggetto a condizione o termine, purché attuale nella sua esistenza giuridica; (b) l'inerzia del debitore, intesa come omissione ingiustificata nell'esercizio di un suo diritto patrimoniale; (c) la patrimonialità del diritto da esercitare; (d) l'assenza di carattere personalissimo (es. diritti della personalità, azioni di stato, facoltà di recesso da contratti intuitu personae).
Meccanismo e litisconsorzio necessario
Quando l'azione è esercitata in giudizio, il debitore al quale il creditore si surroga deve essere citato: la norma impone così un litisconsorzio necessario che garantisce il diritto di difesa del debitore e rende la sentenza a lui opponibile. Gli effetti dell'azione ricadono però nel patrimonio del debitore e, quindi, a beneficio di tutti i creditori (a differenza dell'azione revocatoria, che produce effetti solo per il creditore agente).
Rapporto con gli altri mezzi conservativi
L'azione surrogatoria si affianca alla revocatoria ordinaria (artt. 2901-2903 c.c.) e al sequestro conservativo. Mentre la revocatoria aggredisce atti dispositivi già compiuti, la surrogatoria si attiva sull'inerzia: il creditore non impugna un atto, ma ne compie uno in vece del debitore. Con l'introduzione dell'art. 2929-bis c.c. (opposizione all'esecuzione su beni oggetto di vincoli di destinazione), il sistema dei mezzi conservativi si è ulteriormente arricchito di uno strumento più diretto.
Domande frequenti
Quali diritti può esercitare il creditore con l'azione surrogatoria?
Solo diritti e azioni a contenuto patrimoniale che spettano al debitore verso terzi e che il debitore trascura di esercitare. Sono esclusi i diritti personalissimi (es. azioni di stato, diritti della personalità) o quelli non esercitabili da altri per disposizione di legge.
Il creditore deve avere un credito certo per agire in surrogatoria?
No. L'art. 2900 c.c. ammette l'azione anche quando il credito è soggetto a condizione o a termine, purché esista giuridicamente. Non occorre una sentenza di condanna preventiva.
Cosa succede ai beni recuperati con l'azione surrogatoria?
I beni o i diritti rientrano nel patrimonio del debitore e restano a garanzia di tutti i creditori (par condicio creditorum), non solo di chi ha agito. Questo distingue la surrogatoria dalla revocatoria, i cui effetti sono relativi al solo creditore agente.
È necessario citare il debitore in giudizio?
Sì, se l'azione è giudiziale. Il debitore è litisconsorte necessario: deve essere chiamato in causa affinché la sentenza gli sia opponibile e possa difendersi.
Qual è la differenza tra azione surrogatoria e azione revocatoria?
La surrogatoria opera sull'inerzia del debitore (il creditore esercita un diritto che il debitore non esercita); la revocatoria impugna atti dispositivi compiuti dal debitore a danno dei creditori. Sono strumenti complementari nell'ambito dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900-2906 c.c.).