Art. 2898 c.c. Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
In vigore dal 19/04/1942
Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l’espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni.
In sintesi
L'espropriazione su beni acquistati cumulativamente
L'articolo 2898 del Codice Civile affronta una situazione di notevole complessità tecnica: il caso in cui il terzo acquirente abbia acquistato dal debitore una pluralità di beni con un unico titolo, alcuni dei quali risultino ipotecati per il credito per il quale si procede e altri no. La disposizione mira a contemperare due esigenze contrapposte: da un lato il principio di specialità dell'ipoteca, che limita il vincolo ai beni specificamente individuati nell'iscrizione, dall'altro la tutela del terzo acquirente, che ha trattato per l'acquisto di un compendio unitario di beni.
Le fattispecie contemplate dalla norma
La disposizione abbraccia diverse configurazioni concrete. Può trattarsi di un acquisto comprensivo di mobili e immobili insieme, oppure di una pluralità di immobili, alcuni gravati da ipoteca e altri liberi. Può accadere anche che gli immobili siano situati nelle giurisdizioni di tribunali diversi, o che siano stati alienati per un prezzo unico cumulativo oppure per prezzi distinti specificati per ciascun bene. In tutti questi casi, la norma impone una serie di accorgimenti procedurali volti a chiarire l'esatta porzione di valore attribuibile a ciascun immobile assoggettato a ipoteca.
L'obbligo di ragguaglio del prezzo
Il fulcro della disposizione è rappresentato dall'obbligo di dichiarare nella notificazione il prezzo di ciascun immobile soggetto a iscrizioni ipotecarie separate, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo. Si consideri il caso di Tizio, che vende a Caio per duecentomila euro un compendio comprensivo di un appartamento in Milano ipotecato a favore di una banca, di un terreno in Bologna libero da vincoli e di alcuni beni mobili. Nella notificazione dell'espropriazione, il creditore dovrà indicare quale porzione del prezzo complessivo è attribuibile all'appartamento di Milano, sul quale soltanto può procedere esecutivamente.
Il divieto di estensione dell'espropriazione
La seconda parte della norma sancisce un principio di garanzia per il creditore: questi non può essere costretto a estendere la propria domanda di espropriazione a beni che non sono ipotecati per il suo credito. Il creditore ha titolo per agire solo sui beni specificamente individuati nell'iscrizione ipotecaria, in coerenza con il principio di specialità del vincolo. Se Sempronio è creditore ipotecario di Mevio limitatamente all'appartamento, non può vedersi imporre di estendere l'esecuzione al terreno o ai mobili, anche se essi fanno parte del medesimo titolo di acquisto del terzo.
Il regresso del terzo verso il proprio autore
La separazione dei beni in sede esecutiva può tuttavia provocare un danno al terzo acquirente, che ha trattato per l'acquisto del compendio nella sua unitarietà. La norma riconosce pertanto al terzo il diritto di regresso contro il proprio autore, cioè il venditore-debitore originario, per il risarcimento del danno conseguente alla separazione dei beni e alle relative coltivazioni. Si pensi al caso in cui Caio abbia acquistato un fondo agricolo composto da terreno e fabbricato rurale: l'espropriazione del solo fabbricato gli causa un danno per la perdita di funzionalità dell'intero complesso, di cui può chiedere ristoro a Tizio.
Aspetti operativi
Sul piano pratico, l'applicazione della norma richiede particolare attenzione nella redazione degli atti di notificazione e nelle valutazioni peritali. Quando il titolo di acquisto contiene un prezzo unico cumulativo, occorre procedere a una ripartizione che tenga conto del valore di mercato di ciascun bene al momento della vendita. In caso di contestazioni, il giudice dell'esecuzione può disporre apposita consulenza tecnica per accertare il corretto ragguaglio dei valori.
Domande frequenti
Quando si applica l'articolo 2898 c.c.?
La norma si applica quando il titolo di acquisto del terzo comprende più beni, alcuni ipotecati per il credito procedente e altri liberi, oppure beni di natura diversa (mobili e immobili) o situati in giurisdizioni di tribunali diversi. Riguarda quindi gli acquisti compositi o complessi.
Cosa deve indicare il creditore nella notificazione dell'espropriazione?
Il creditore deve indicare il prezzo di ciascun immobile soggetto a iscrizioni ipotecarie separate, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo di acquisto. Si tratta di un'operazione di ripartizione che attribuisce a ciascun bene una quota del prezzo complessivo.
Il creditore può essere costretto a espropriare anche beni non ipotecati?
No, la norma stabilisce espressamente che il creditore non può essere costretto a estendere la sua domanda a mobili o ad altri immobili che non siano ipotecati per il suo credito. Vale il principio di specialità dell'ipoteca.
Quale tutela ha il terzo acquirente per i danni da separazione dei beni?
Il terzo acquirente conserva il diritto di regresso contro il proprio autore, cioè il venditore originario, per il risarcimento del danno conseguente alla separazione dei beni compresi nell'acquisto unitario e delle relative coltivazioni o pertinenze.
Come si determina il valore dei singoli beni quando il prezzo è unico?
In presenza di un prezzo cumulativo, occorre procedere a una ripartizione che tenga conto del valore di mercato di ciascun bene al momento della vendita. In caso di contestazioni, il giudice può disporre una consulenza tecnica per accertare il corretto ragguaglio.