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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2897 c.c. Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto

In vigore dal 19/04/1942

Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

In sintesi

  • Il terzo acquirente che si rende aggiudicatario dell'immobile in sede di vendita forzata ha diritto di regresso contro il proprio venditore.
  • Il regresso ha ad oggetto il rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto al prezzo originariamente pattuito nel contratto di compravendita.
  • La norma tutela il terzo acquirente che, per consolidare la propria proprietà, è costretto a sborsare somme superiori al prezzo già corrisposto al venditore.
  • Il diritto di regresso costituisce una forma di garanzia per evicizione applicata al particolare contesto dell'espropriazione forzata.
  • L'azione di regresso si fonda sull'inadempimento o sull'inesatto adempimento del venditore degli obblighi di garanzia derivanti dalla compravendita.
  • Il quantum del regresso è limitato all'eccedenza tra prezzo di aggiudicazione e prezzo contrattuale, oltre eventuali spese accessorie.

Il regresso del terzo acquirente divenuto aggiudicatario

L'articolo 2897 del Codice Civile completa la disciplina della posizione del terzo acquirente nell'espropriazione forzata, riconoscendogli un importante strumento di tutela patrimoniale: il diritto di regresso contro il venditore per il rimborso dell'eccedenza pagata in sede di aggiudicazione rispetto al prezzo contrattuale. La norma rappresenta un'applicazione specifica dei principi generali in materia di garanzia per evizione adattata al contesto particolare dell'espropriazione contro il terzo acquirente.

Il presupposto: l'aggiudicazione al terzo

Si pensi al caso di Tizio, che vende a Caio un immobile gravato da ipoteca per centomila euro. Caio paga regolarmente il prezzo, ma successivamente la banca creditrice di Tizio promuove l'espropriazione forzata. Per evitare di perdere l'immobile, Caio partecipa all'incanto e si rende aggiudicatario per centocinquantamila euro. Caio ha quindi dovuto sborsare cinquantamila euro in più rispetto al prezzo originariamente pagato per ottenere la proprietà libera da vincoli. La norma riconosce a Caio il diritto di rivalersi su Tizio per il recupero di tale eccedenza.

La natura giuridica del regresso

Il diritto di regresso previsto dall'articolo 2897 c.c. ha natura risarcitoria e si ricollega agli obblighi di garanzia che il venditore assume verso il compratore. Quando Tizio ha venduto a Caio l'immobile, ha implicitamente garantito che il bene non sarebbe stato sottratto al compratore per cause anteriori alla vendita. L'esistenza dell'ipoteca, anche se nota a Caio al momento dell'acquisto, non esonera Tizio dalla responsabilità per i danni che derivino dall'attivazione del vincolo ipotecario ad opera del creditore.

L'oggetto del regresso

Il regresso copre specificamente l'eccedenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo contrattuale. La logica sottesa è chiara: Caio ha pagato due volte per lo stesso bene, una prima volta a Tizio in esecuzione del contratto e una seconda volta in sede di incanto. La parte del prezzo di aggiudicazione che eccede quanto già pagato rappresenta il pregiudizio patrimoniale subito da Caio in conseguenza dell'inerzia o dell'inadempimento di Tizio. A questa somma possono aggiungersi, secondo i principi generali, le spese sostenute per la partecipazione all'incanto e per gli adempimenti conseguenti.

Rapporto con la garanzia per evizione

La disposizione si pone in stretta connessione con la disciplina generale della garanzia per evizione di cui agli articoli 1483 e seguenti del Codice Civile. Mentre l'evizione totale comporta il diritto del compratore alla restituzione integrale del prezzo, nel caso dell'aggiudicazione al terzo l'evizione viene per così dire evitata grazie all'iniziativa del compratore che diviene egli stesso aggiudicatario, e il danno si traduce nell'eccedenza di prezzo pagata. Il regresso costituisce dunque una forma di risarcimento parziale ma specifica.

Esercizio dell'azione

L'azione di regresso si esercita secondo le regole ordinarie del processo civile, mediante atto di citazione contro il venditore. Sempronio, ad esempio, potrebbe agire contro Mevio entro i termini di prescrizione ordinaria decennale, decorrenti dal momento in cui ha pagato il prezzo di aggiudicazione. L'onere della prova grava sul terzo acquirente, che dovrà documentare sia il prezzo originario sia il prezzo di aggiudicazione, dimostrando l'eccedenza di esborso.

Domande frequenti

Quando il terzo acquirente può esercitare il regresso ex articolo 2897 c.c.?

Il regresso può essere esercitato dal terzo acquirente che, nell'espropriazione forzata promossa contro di lui dal creditore ipotecario, si sia reso aggiudicatario dell'immobile pagando un prezzo superiore a quello originariamente versato al venditore. Il diritto sorge dal momento del pagamento del prezzo di aggiudicazione.

Qual è l'oggetto del diritto di regresso?

Oggetto del regresso è l'eccedenza tra il prezzo pagato in sede di aggiudicazione e il prezzo originariamente stipulato nel contratto di compravendita. Si tratta del maggior esborso sostenuto dal compratore per consolidare la proprietà liberandola dalle ipoteche pregresse.

Contro chi si esercita l'azione di regresso?

L'azione si esercita contro il venditore originario, cioè il debitore che ha venduto al terzo l'immobile gravato da ipoteca. È il venditore a essere responsabile del pregiudizio patrimoniale subito dal compratore in conseguenza dell'esecuzione forzata.

Il regresso comprende anche le spese sostenute per l'incanto?

Secondo i principi generali in materia di risarcimento del danno, oltre all'eccedenza di prezzo possono essere richieste anche le spese accessorie sostenute per la partecipazione all'incanto, le formalità di trasferimento e l'assistenza professionale, sempre che siano documentate e direttamente collegate all'aggiudicazione.

Entro quale termine si prescrive l'azione di regresso?

L'azione di regresso si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'articolo 2946 del Codice Civile, in quanto si tratta di un diritto di natura patrimoniale non soggetto a prescrizione abbreviata. Il termine decorre dal pagamento del prezzo di aggiudicazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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