Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2893 c.c. – Mancata richiesta dell’incanto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’art. 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2892 - Articolo 2892 Codice Civile: Divieto di proroga dei termini→Cod. civ. art. 2894 - Articolo 2894 Codice Civile: Effetti del mancato deposito del pre…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2891 c.c.: Diritto dei creditori di far vendere i beni→Articolo 2895 Codice Civile: Desistenza del creditore→Articolo 2890 Codice Civile: Notificazione→Articolo 2896 Codice Civile: Aggiudicazione al terzo acquirente→Articolo 2889 Codice Civile: Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche→Art. 2897 c.c.: Regresso dell’acquirente divenuto compratore all→Articolo 2888 Codice Civile: Rifiuto di cancellazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La mancata richiesta dell'incanto: l'articolo 2893 c.c.
L'articolo 2893 del codice civile chiude la disciplina della purgazione delle ipoteche regolando l'ipotesi in cui i creditori iscritti, ricevuta la notificazione di cui all'articolo 2890, lascino decorrere il termine di quaranta giorni senza esercitare il diritto previsto dall'articolo 2891. La norma stabilisce con chiarezza le conseguenze: il valore del bene resta definitivamente fissato nel prezzo dichiarato dal terzo acquirente e, dopo il deposito di tale somma, il bene si libera dalle ipoteche.
La cristallizzazione del valore
L'effetto principale dell'inerzia dei creditori e la cristallizzazione del prezzo: il valore inizialmente offerto dal terzo acquirente diventa definitivo, vincolante per tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di una conseguenza che bilancia gli interessi in gioco: i creditori hanno avuto la possibilita di reagire e di attivare una procedura competitiva; non avendolo fatto, devono accettare il prezzo offerto. Il legislatore privilegia la certezza dei rapporti giuridici, evitando che indecisioni o ritardi dei creditori pregiudichino la posizione del terzo acquirente e la circolazione del bene.
Il deposito del prezzo
L'effetto liberatorio non e immediato: si produce solo dopo che il prezzo e stato effettivamente depositato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Il deposito ha funzione satisfattiva: le somme depositate andranno a soddisfare i creditori iscritti secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni, sostituendo il bene quale oggetto della garanzia. Si realizza cosi una surrogazione reale: l'ipoteca, prima gravante sul bene, si concentra sulla somma depositata, che viene distribuita ai creditori secondo le regole concorsuali.
Si pensi a Tizio, che ha acquistato da Caio un immobile gravato da tre ipoteche per complessivi 80.000 euro a favore di Banca Alfa, Banca Beta e Banca Gamma. Tizio notifica l'atto di purgazione offrendo 70.000 euro. Decorsi i 40 giorni senza richiesta di incanto, deposita la somma: i 70.000 euro saranno distribuiti tra le tre banche secondo l'ordine delle iscrizioni, e l'immobile sara definitivamente libero. Le banche eventualmente non integralmente soddisfatte conserveranno solo il diritto di credito chirografario verso il debitore originario.
Coordinamento con l'articolo 2890
Il riferimento all'articolo 2890 numero 3 conferma che il prezzo o valore dichiarato deve essere stato fin dall'inizio messo a disposizione dei creditori: l'offerta contenuta nell'atto notificato non e mera dichiarazione, ma impegno vincolante. Il deposito successivo costituisce l'esecuzione di tale impegno e produce l'effetto purgativo finale.
Le modalita previste dal codice di procedura civile
Il rinvio al codice di procedura civile riguarda le concrete modalita di deposito (in genere presso la cancelleria del tribunale o la Cassa Depositi e Prestiti) e di distribuzione delle somme tra i creditori. Si applicano analogicamente le regole del processo esecutivo, in particolare quelle sulla distribuzione del ricavato (artt. 596 ss. c.p.c.), che garantiscono il rispetto dell'ordine di iscrizione e la tutela del contraddittorio tra creditori concorrenti.
Rilievo pratico
Per il commercialista o l'avvocato che assista il terzo acquirente, conoscere l'articolo 2893 e fondamentale: una volta decorsi i quaranta giorni senza opposizione, occorre procedere con tempestivita al deposito per ottenere effettivamente la liberazione del bene. Eventuali ritardi non incidono sul diritto al prezzo cristallizzato, ma possono prolungare la condizione di incertezza sulla titolarita libera. Per i creditori, l'articolo costituisce un monito a non trascurare i termini procedurali: l'inerzia comporta la definitiva accettazione del prezzo offerto, senza possibilita di rinegoziazione.
Domande frequenti
Cosa accade se i creditori non chiedono l'incanto?
Il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo dichiarato dal terzo acquirente. I creditori perdono la possibilita di attivare la procedura competitiva e devono accettare quanto offerto inizialmente.
Quando avviene la liberazione del bene dalle ipoteche?
Dopo che il prezzo e stato depositato secondo le modalita previste dal codice di procedura civile. L'effetto liberatorio non e automatico con il decorso dei 40 giorni ma richiede l'esecuzione dell'impegno di pagamento.
Come vengono soddisfatti i creditori dopo il deposito?
Le somme sono distribuite tra i creditori iscritti secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni, in applicazione analogica delle regole sulla distribuzione del ricavato nel processo esecutivo (artt. 596 ss. c.p.c.).
Cosa succede se il prezzo depositato non copre tutti i crediti?
I creditori non integralmente soddisfatti conservano il diritto di credito chirografario verso il debitore originario, ma perdono la garanzia reale: l'ipoteca si concentra sul prezzo depositato e si estingue con la distribuzione delle somme.
Il terzo acquirente puo ritardare il deposito?
Pur non essendoci un termine perentorio per il deposito successivo al decorso dei 40 giorni, e nell'interesse dell'acquirente procedere tempestivamente per ottenere subito la liberazione del bene e consolidare la titolarita libera dalle ipoteche.