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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2892 c.c. Divieto di proroga dei termini

In vigore dal 19/04/1942

I termini fissati dal secondo comma dell’

In sintesi

  • I termini per la procedura di purgazione dell'ipoteca non possono essere prorogati per accordo delle parti.
  • La natura imperativa di questi termini garantisce la celerità e la certezza della procedura ipotecaria.
  • Il terzo acquirente che non rispetta i termini decade dalle facoltà previste dalla legge per liberare l'immobile.
  • I termini in questione sono quelli fissati per le notifiche ai creditori e per il deposito del prezzo.
  • La norma tutela l'interesse dei creditori alla rapida realizzazione della garanzia ipotecaria.
Il divieto di proroga nella procedura di purgazione

L'articolo 2892 del Codice Civile stabilisce un principio di perentorietà per i termini della procedura di purgazione delle ipoteche: i termini fissati dalla norma che disciplina la purgazione (art. 2889, secondo comma, c.c.) non possono essere prorogati per accordo delle parti. Si tratta di termini perentori e non derogabili in via convenzionale.

La ratio della norma è chiara: la procedura di purgazione deve svolgersi con rapidità e certezza. Se le parti potessero concordare proroghe dei termini, si creerebbe una situazione di incertezza prolungata che pregiudicherebbe sia i creditori (che hanno interesse a realizzare rapidamente la loro garanzia) sia i terzi acquirenti potenziali (che non potrebbero sapere per quanto tempo rimarrebbe aperta la procedura). Il divieto di proroga è quindi una norma di ordine pubblico processuale-ipotecario.

I termini a cui si riferisce la norma

I termini cui fa riferimento l'art. 2892 c.c. sono quelli dell'art. 2889, secondo comma, c.c., che riguarda la procedura di purgazione delle ipoteche. In sintesi, questa procedura prevede che il terzo acquirente notifichi ai creditori ipotecari l'intenzione di purgare l'immobile, indicando il prezzo pagato o il valore dell'immobile, e li inviti a fare offerta entro un certo termine se ritengono il prezzo insufficiente. Tali termini di notifica e di risposta dei creditori non possono essere estesi per accordo tra terzo acquirente e creditori.

Conseguenze del mancato rispetto dei termini

Il terzo acquirente che non rispetta i termini perentori della procedura decade dalla possibilità di liberare l'immobile tramite la purgazione. I creditori ipotecari possono procedere all'esecuzione forzata sull'immobile come se la purgazione non fosse stata tentata. Questa decadenza è automatica e non richiede pronuncia giudiziale: è una conseguenza diretta della perentorietà dei termini stabiliti dalla legge.

Differenza con la proroga giudiziale

Il divieto di proroga convenzionale non esclude che il giudice, in casi di forza maggiore o impossibilità oggettiva, possa intervenire per regolamentare la procedura. Tuttavia, anche in sede giudiziale, le proroghe dei termini perentori della purgazione sono ammesse solo in via eccezionale e in presenza di cause oggettive che abbiano reso impossibile il rispetto del termine originario.

Contesto sistematico: la purgazione delle ipoteche

La purgazione delle ipoteche (artt. 2889-2896 c.c.) è una procedura che consente al terzo acquirente di un immobile ipotecato di liberarlo dalle ipoteche che lo gravano, offrendo ai creditori il prezzo pagato o il valore dell'immobile. I creditori che ritengono insufficiente il prezzo possono fare offerte in aumento; in caso contrario, l'immobile viene liberato dalle ipoteche. L'art. 2892 c.c. presidia la correttezza temporale di questa procedura, impedendo che accordi tra le parti la rallentino o la rendano incerta.

Domande frequenti

Cosa succede se il terzo acquirente e il creditore si accordano per proroga della purgazione?

L'accordo di proroga è nullo per contrasto con l'art. 2892 c.c. I termini rimangono quelli fissati dalla legge e la procedura deve svolgersi entro tali termini, pena la decadenza del terzo acquirente.

I termini di purgazione possono essere prorogati dal giudice?

Il divieto riguarda le proroghe convenzionali. In presenza di cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva, un intervento giudiziale non è escluso in via di principio, ma le proroghe giudiziali dei termini perentori sono ammesse solo in casi eccezionali.

Cosa è la purgazione delle ipoteche?

È la procedura con cui il terzo acquirente di un immobile ipotecato offre ai creditori il prezzo pagato o il valore dell'immobile per liberarlo dalle ipoteche. I creditori possono fare offerte in aumento; altrimenti l'immobile viene purgato dalle ipoteche.

Cosa accade se il terzo acquirente non rispetta i termini della purgazione?

Decade dalla facoltà di liberare l'immobile tramite purgazione. I creditori ipotecari possono procedere all'esecuzione forzata sull'immobile come se la procedura di purgazione non fosse mai stata avviata.

La proroga è vietata anche per i termini dell'art. 2889, primo comma?

L'art. 2892 c.c. si riferisce espressamente al secondo comma dell'art. 2889 c.c. Per gli altri termini della procedura, la disciplina va verificata caso per caso sulla base delle norme applicabili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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