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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 749 c.p.c. – Procedimento per la fissazione dei termini

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non e proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si e aperta la successione.

Il pretore fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

In sintesi

  • L'istanza per fissare un termine entro cui una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un atto si propone con ricorso al pretore del luogo di apertura della successione, se non è proposta in corso di giudizio.
  • Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione e il termine per la notifica del ricorso all'interessato.
  • Il pretore provvede con ordinanza reclamabile a norma dell'art. 739 c.p.c.; il tribunale decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
  • Le stesse forme si osservano per la proroga di un termine legale; la proroga del termine fissato dal giudice si chiede al giudice stesso.

L'istanza per la fissazione di un termine entro cui qualcuno deve compiere un atto si propone con ricorso al pretore del luogo di apertura della successione.

Ratio

L'art. 749 c.p.c. disciplina il procedimento per la fissazione giudiziale di un termine entro cui un soggetto deve compiere un determinato atto o emettere una dichiarazione. La norma risponde all'esigenza pratica, frequente nel contesto successorio, di sollecitare il compimento di atti indilazionabili, ad esempio la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità, quando la parte interessata non si determina spontaneamente, creando incertezza per gli altri soggetti coinvolti.

La fissazione giudiziale di un termine ha la funzione di «decristallizzare» situazioni di stallo giuridico, consentendo alle parti interessate di programmare le proprie scelte sulla base di una scadenza certa. L'alternativa sarebbe attendere la naturale prescrizione o decadenza, con i danni che ciò comporta per i soggetti in attesa.

Analisi

Il primo comma individua il presupposto soggettivo (assenza di un giudizio in corso), la forma (ricorso) e la competenza territoriale (pretore del luogo di apertura della successione). In presenza di un giudizio già pendente, la fissazione del termine si chiede al giudice di quel procedimento.

Il secondo comma descrive il contenuto del decreto del pretore: fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (ricorrente e destinatario del termine) e fissazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto. Si tratta di un provvedimento bifronte: fissa un termine processuale (per la notifica) e convoca il contraddittorio.

Il terzo comma disciplina il provvedimento di merito: il pretore provvede con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c. Il tribunale, investito in sede di reclamo, decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati. Il quarto comma estende il procedimento alla proroga di termini: la proroga di un termine di legge segue le stesse forme; la proroga di un termine già fissato dal giudice si chiede al giudice stesso.

Quando si applica

La norma trova applicazione tipica nelle successioni, quando i coeredi intendono sollecitare la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità da parte di un chiamato che non si pronuncia. Si applica anche ai casi in cui un debitore o un creditore ereditario debba compiere un atto (ad esempio la notifica di una domanda di ammissione al passivo) entro un termine da fissare giudizialmente. In materia societaria, può essere invocata per fissare termini per l'esercizio di opzioni o prelazioni.

Connessioni

L'art. 749 c.p.c. si raccorda con l'art. 739 c.p.c. (reclamo), con gli artt. 747-748 c.p.c. (vendita dei beni ereditari), e con le norme sostanziali sulla dilazione dei termini (art. 1183 c.c.). In materia successoria, il riferimento è agli artt. 481 e 487 c.c. sulla fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità e per la redazione dell'inventario. La norma va letta anche in combinazione con l'art. 742-bis c.p.c. che ne assicura l'applicazione generalizzata.

Domande frequenti

Come si fa a costringere un erede a decidere se accettare o rinunciare all'eredità?

È possibile ricorrere al giudice ai sensi dell'art. 749 c.p.c. chiedendo la fissazione di un termine entro cui l'erede chiamato deve emettere la propria dichiarazione. Anche l'art. 481 c.c. prevede un meccanismo analogo su iniziativa degli interessati.

Dove si presenta il ricorso per la fissazione di un termine successorio?

Il ricorso si presenta al giudice del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che coincide con l'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 456 c.c.

Il procedimento ex art. 749 c.p.c. si può usare anche se c'è già una causa in corso?

No, l'art. 749 c.p.c. si applica solo se l'istanza non è proposta nel corso di un giudizio già pendente. In quel caso, la fissazione del termine si chiede al giudice del procedimento già in corso.

L'ordinanza che fissa il termine è impugnabile?

L'ordinanza del giudice di primo grado è reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c. Il tribunale, in sede di reclamo, decide con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati.

Si può chiedere anche la proroga di un termine già fissato dalla legge?

Sì, l'art. 749 c.p.c. prevede espressamente che le stesse forme si osservino per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga di un termine già fissato dal giudice si chiede invece direttamente al giudice stesso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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