In sintesi
- Il titolare di una copia autentica di atto pubblico può verificarne la conformità all'originale collazionandola in presenza del depositario.
- Se il depositario si rifiuta di consentire la collazione, l'interessato può ricorrere al pretore del mandamento.
- Il pretore, sentito il depositario, emette decreto con le disposizioni per la collazione e può eseguirla personalmente.
- La norma tutela la certezza della corrispondenza tra copia e originale, essenziale per l'efficacia probatoria del documento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 746 c.p.c. – Collazione di copie
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Chi ha ottenuto copia autentica di un atto pubblico ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario; in caso di rifiuto, può ricorrere al pretore.
Ratio
L'art. 746 c.p.c. presidia l'autenticità delle copie degli atti pubblici sotto un profilo dinamico: non si limita a garantire il rilascio della copia (art. 743), ma tutela il successivo controllo di conformità tra copia e originale. La collazione, termine tecnico che indica il raffronto diretto tra copia e originale, è fondamentale per chi intende utilizzare la copia in giudizio o in altri contesti dove sia indispensabile escludere qualsiasi discrepanza rispetto al testo originale dell'atto.
Il rimedio predisposto dalla norma (ricorso al pretore) è rapido e non contenzioso, coerente con la natura camerale del procedimento: l'obiettivo non è sanzionare il depositario ma ottenere concretamente l'accesso all'originale per eseguire il raffronto.
Analisi
Il primo periodo individua i presupposti del diritto: aver ottenuto copia di un atto pubblico «a norma dell'articolo 743» e voler collazionarla «con l'originale in presenza del depositario». La presenza del depositario non è requisito formale ma presupposto pratico: è lui che custodisce l'originale e deve consentire l'accesso. Il secondo periodo disciplina il rimedio in caso di rifiuto: ricorso al «pretore del mandamento» (oggi, per effetto dell'abrogazione della figura del pretore, il giudice del tribunale del luogo in cui il depositario esercita le funzioni).
Il terzo periodo descrive il contenuto del decreto del pretore: dà «le disposizioni opportune per la collazione» (fissazione di data, luogo, modalità) e può altresì «eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario», una previsione di collegialità pratica che anticipa il modello delle ispezioni giudiziali.
Quando si applica
La norma si applica tipicamente quando un avvocato o una parte in giudizio, avendo ottenuto copia autentica di un atto notarile, vuole verificare personalmente che la copia sia integralmente fedele all'originale, ad esempio perché sospetta che sia stata omessa qualche clausola o che vi siano alterazioni. È utile anche nella fase pre-contenziosa per escludere contestazioni sulla genuinità documentale prima di agire in giudizio.
Connessioni
L'art. 746 c.p.c. si collega direttamente all'art. 743 c.p.c. (che presuppone) e agli artt. 744-745 c.p.c. (rimedi analoghi per i pubblici registri). In materia di efficacia probatoria delle copie, il riferimento è agli artt. 2714-2716 c.c. Per la figura del pretore, ormai soppressa dalla L. 468/1999, si fa riferimento al tribunale ordinario. L'istituto della collazione è menzionato anche nelle norme sull'ordinamento del notariato (L. 89/1913).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, parte in un giudizio di impugnazione contrattuale, ha ottenuto copia autentica di un atto di compravendita immobiliare stipulato nel 1998 davanti al notaio Caio. Prima di depositare la copia in giudizio, Tizio desidera collazionarla con l'originale per escludere che nella trascrizione manchino alcune clausole. Il notaio Caio nega l'accesso all'originale. Tizio ricorre al giudice del tribunale del luogo ove Caio esercita la professione; il giudice, sentito Caio, emette decreto fissando data e modalità per la collazione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ha ottenuto copia di un atto pubblico di costituzione di società depositato presso la Camera di Commercio. Sospettando che la copia ometta alcune clausole dello statuto originario, Sempronio chiede di collazionarla, ma il depositario Filano rifiuta adducendo motivi organizzativi. Sempronio ricorre al giudice competente ai sensi dell'art. 746 c.p.c.; il giudice dispone con decreto che la collazione avvenga entro dieci giorni e, stante la riluttanza di Filano, si reca personalmente presso l'ufficio per eseguire il raffronto.
Domande frequenti
Cos'è la collazione di copie ai sensi dell'art. 746 c.p.c.?
È il raffronto diretto tra la copia autentica di un atto pubblico e il relativo originale custodito dal depositario, finalizzato a verificare la piena corrispondenza tra i due documenti.
Ho diritto di vedere l'originale di un atto notarile di cui possiedo copia autentica?
Sì, ai sensi dell'art. 746 c.p.c. chi ha ottenuto copia autentica a norma dell'art. 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. In caso di rifiuto, può ricorrere al giudice.
A chi mi rivolgo se il notaio non mi permette di collazionare la copia?
Puoi ricorrere al giudice del tribunale del luogo in cui il notaio esercita le funzioni, che sentito il notaio emette decreto con le disposizioni opportune per consentire la collazione.
Il giudice può eseguire personalmente la collazione?
Sì, l'art. 746 c.p.c. prevede espressamente che il giudice possa eseguire egli stesso la collazione recandosi nell'ufficio del depositario, nel caso in cui ciò risulti necessario.
La collazione ha conseguenze sulla validità della copia autentica?
La collazione ha funzione verificativa: se emerge una difformità tra copia e originale, la copia perde l'efficacia probatoria piena che le assegna l'art. 2714 c.c. e potrà essere contestata in giudizio.
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