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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 743 c.p.c. – Copia degli atti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

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In sintesi

  • I depositari pubblici autorizzati a spedire copia degli atti devono rilasciarla in forma autentica a chiunque ne faccia istanza.
  • L'obbligo sussiste anche se il richiedente o i suoi danti causa non erano parti nell'atto originario.
  • Il rifiuto comporta la responsabilità per danni e spese, salve le norme speciali su tasse di registro e bollo.
  • La copia di un testamento pubblico non può essere rilasciata durante la vita del testatore, salvo sua espressa richiesta.

Qualunque depositario pubblico deve rilasciare copia autentica degli atti che detiene a chiunque ne faccia richiesta, con obbligo di risarcimento in caso di rifiuto.

Ratio

L'art. 743 c.p.c. garantisce la circolazione delle informazioni documentali detenute da pubblici depositari, in attuazione del principio di pubblicità degli atti pubblici. La norma trova fondamento nell'esigenza di certezza giuridica: chiunque abbia un interesse — anche mediato o derivato — a conoscere il contenuto di un atto pubblico deve poterne ottenere copia senza essere costretto a dimostrare di essere stato parte nell'atto stesso. La responsabilità per danni e spese in caso di rifiuto ingiustificato funge da presidio sanzionatorio a garanzia dell'effettività del diritto.

Il secondo comma bilancia la pubblicità con la riservatezza del testatore: la copia di un testamento pubblico rimane riservata durante la vita del testatore, potendo essere rilasciata soltanto su sua espressa richiesta (nel qual caso tale circostanza deve essere menzionata nella copia).

Analisi

Il primo comma identifica il soggetto obbligato nel «qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene»: la qualifica di «pubblico» e l'«autorizzazione» alla spedizione di copie sono elementi costitutivi dell'obbligo. Il destinatario della prestazione è chiunque ne faccia «istanza», senza che sia necessario dimostrare la qualità di parte o un interesse specifico qualificato (salvo che la legge speciale non lo richieda).

La formula «ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto» estende esplicitamente l'obbligo al di là del perimetro soggettivo dell'atto originario: anche un terzo estraneo può ottenere copia autentica. Le «disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo» costituiscono un limite esterno che non esclude il diritto alla copia ma può condizionarne le modalità (pagamento di tributi).

Il secondo comma introduce un'eccezione personale e temporanea per i testamenti pubblici: la copia non può essere rilasciata vita durante il testatore, tranne che su sua istanza. La menzione in copia dell'istanza del testatore assolve una funzione di tracciabilità e costituisce elemento di autenticità della copia stessa.

Quando si applica

La norma si applica a notai (custodi di atti pubblici), conservatori di registri immobiliari, cancellieri giudiziari, ufficiali di stato civile e ogni altro depositario pubblico autorizzato a spedire copie. L'ambito pratico più frequente riguarda la richiesta di copia di atti notarili (contratti, atti di compravendita, costituzioni di società), di atti di stato civile, di provvedimenti giudiziari e di testamenti (nei limiti di cui al secondo comma).

Connessioni

L'art. 743 c.p.c. si coordina con gli artt. 744 e 745 c.p.c. (copie da pubblici registri e rimedi in caso di rifiuto), con l'art. 746 c.p.c. (collazione di copie) e con la L. 89/1913 sull'ordinamento del notariato per quanto riguarda le copie di atti notarili. In materia testamentaria, il riferimento è agli artt. 620 e seguenti c.c. sulla pubblicazione dei testamenti. Le disposizioni speciali richiamate nel primo comma includono il D.P.R. 131/1986 (testo unico delle imposte di registro) e il D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo).

Domande frequenti

Posso richiedere copia di un atto notarile anche se non sono stato parte del contratto?

Sì, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. il depositario pubblico deve rilasciare copia autentica a chiunque ne faccia istanza, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia stato parte nell'atto originario.

Cosa succede se il notaio o il cancelliere rifiuta di rilasciare la copia richiesta?

Il rifiuto ingiustificato espone il depositario pubblico alla responsabilità per i danni e le spese causati all'istante. È inoltre possibile ricorrere al giudice ai sensi dell'art. 745 c.p.c.

Posso ottenere copia del testamento di mio padre mentre è ancora vivo?

No, la copia di un testamento pubblico non può essere rilasciata durante la vita del testatore, tranne che su sua espressa richiesta. Solo dopo la morte del testatore la copia è liberamente rilasciabile.

Le copie degli atti pubblici sono soggette a tasse o diritti?

Sì, il rilascio di copie autentiche è soggetto al pagamento di tributi (imposta di bollo, diritti di copia) disciplinati da leggi speciali, salvo esenzioni previste dalla legge.

La copia autentica ha lo stesso valore probatorio dell'originale?

La copia autentica fa piena prova del contenuto dell'atto originale ai sensi dell'art. 2714 c.c., a meno che non ne sia dimostrata la non conformità all'originale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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