Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 743 c.p.c. – Copie degli atti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 742-bis - bis c.p.c.: Ambito di applicazione degli articoli prece→Cod. proc. civ. art. 744 - Art. 744 c.p.c.: Copie o estratti da pubblici registri→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 742 c.p.c.: Revocabilità dei provvedimenti→Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti→Art. 745 c.p.c.: Rifiuto o ritardo nel rilascio→Art. 740 c.p.c.: Reclami del pubblico ministero→Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie→Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti→Art. 747 c.p.c.: Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Qualunque depositario pubblico deve rilasciare copia autentica degli atti che detiene a chiunque ne faccia richiesta, con obbligo di risarcimento in caso di rifiuto.
Ratio
L'art. 743 c.p.c. garantisce la circolazione delle informazioni documentali detenute da pubblici depositari, in attuazione del principio di pubblicità degli atti pubblici. La norma trova fondamento nell'esigenza di certezza giuridica: chiunque abbia un interesse, anche mediato o derivato, a conoscere il contenuto di un atto pubblico deve poterne ottenere copia senza essere costretto a dimostrare di essere stato parte nell'atto stesso. La responsabilità per danni e spese in caso di rifiuto ingiustificato funge da presidio sanzionatorio a garanzia dell'effettività del diritto.
Il secondo comma bilancia la pubblicità con la riservatezza del testatore: la copia di un testamento pubblico rimane riservata durante la vita del testatore, potendo essere rilasciata soltanto su sua espressa richiesta (nel qual caso tale circostanza deve essere menzionata nella copia).
Analisi
Il primo comma identifica il soggetto obbligato nel «qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene»: la qualifica di «pubblico» e l'«autorizzazione» alla spedizione di copie sono elementi costitutivi dell'obbligo. Il destinatario della prestazione è chiunque ne faccia «istanza», senza che sia necessario dimostrare la qualità di parte o un interesse specifico qualificato (salvo che la legge speciale non lo richieda).
La formula «ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto» estende esplicitamente l'obbligo al di là del perimetro soggettivo dell'atto originario: anche un terzo estraneo può ottenere copia autentica. Le «disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo» costituiscono un limite esterno che non esclude il diritto alla copia ma può condizionarne le modalità (pagamento di tributi).
Il secondo comma introduce un'eccezione personale e temporanea per i testamenti pubblici: la copia non può essere rilasciata vita durante il testatore, tranne che su sua istanza. La menzione in copia dell'istanza del testatore assolve una funzione di tracciabilità e costituisce elemento di autenticità della copia stessa.
Quando si applica
La norma si applica a notai (custodi di atti pubblici), conservatori di registri immobiliari, cancellieri giudiziari, ufficiali di stato civile e ogni altro depositario pubblico autorizzato a spedire copie. L'ambito pratico più frequente riguarda la richiesta di copia di atti notarili (contratti, atti di compravendita, costituzioni di società), di atti di stato civile, di provvedimenti giudiziari e di testamenti (nei limiti di cui al secondo comma).
Connessioni
L'art. 743 c.p.c. si coordina con gli artt. 744 e 745 c.p.c. (copie da pubblici registri e rimedi in caso di rifiuto), con l'art. 746 c.p.c. (collazione di copie) e con la L. 89/1913 sull'ordinamento del notariato per quanto riguarda le copie di atti notarili. In materia testamentaria, il riferimento è agli artt. 620 e seguenti c.c. sulla pubblicazione dei testamenti. Le disposizioni speciali richiamate nel primo comma includono il D.P.R. 131/1986 (testo unico delle imposte di registro) e il D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, acquirente di un immobile, necessita di copia autentica dell'atto di compravendita stipulato venti anni prima tra Caio (il venditore) e Sempronio (il precedente proprietario), per risolvere una controversia confinaria. Tizio richiede copia al notaio Filano, custode del repertorio, che è obbligato a rilasciarla ai sensi dell'art. 743 c.p.c. anche se Tizio non era parte originaria dell'atto. Il notaio non può rifiutarsi senza incorrere nella responsabilità per danni e spese.
Caso 2: Caso 2
Mevio apprende che suo padre Caio ha redatto un testamento pubblico davanti al notaio Sempronio e chiede copia del documento per verificarne il contenuto. Il notaio rifiuta correttamente il rilascio della copia, poiché Caio è ancora in vita e non ha autorizzato la spedizione. Se fosse stato Caio stesso a richiedere la copia del proprio testamento, il notaio avrebbe dovuto rilasciarla, con l'annotazione in copia che la spedizione era avvenuta su istanza del testatore, come previsto dall'art. 743, secondo comma, c.p.c.
Domande frequenti
Posso richiedere copia di un atto notarile anche se non sono stato parte del contratto?
Sì, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. il depositario pubblico deve rilasciare copia autentica a chiunque ne faccia istanza, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia stato parte nell'atto originario.
Cosa succede se il notaio o il cancelliere rifiuta di rilasciare la copia richiesta?
Il rifiuto ingiustificato espone il depositario pubblico alla responsabilità per i danni e le spese causati all'istante. È inoltre possibile ricorrere al giudice ai sensi dell'art. 745 c.p.c.
Posso ottenere copia del testamento di mio padre mentre è ancora vivo?
No, la copia di un testamento pubblico non può essere rilasciata durante la vita del testatore, tranne che su sua espressa richiesta. Solo dopo la morte del testatore la copia è liberamente rilasciabile.
Le copie degli atti pubblici sono soggette a tasse o diritti?
Sì, il rilascio di copie autentiche è soggetto al pagamento di tributi (imposta di bollo, diritti di copia) disciplinati da leggi speciali, salvo esenzioni previste dalla legge.
La copia autentica ha lo stesso valore probatorio dell'originale?
La copia autentica fa piena prova del contenuto dell'atto originale ai sensi dell'art. 2714 c.c., a meno che non ne sia dimostrata la non conformità all'originale.