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Art. 744 c.p.c. – Copie o estratti da pubblici registri
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Cancellieri e depositari di pubblici registri sono obbligati a rilasciare copie e estratti degli atti giudiziari a chiunque ne faccia istanza, salvo eccezioni di legge.
Ratio
L'art. 744 c.p.c. specifica l'obbligo di cui all'art. 743 con riferimento ai cancellieri giudiziari e ai depositari di pubblici registri (ad esempio i conservatori dei registri immobiliari, i registrari delle camere di commercio). La ratio è la medesima: garantire la trasparenza degli atti giudiziari e dei registri pubblici, consentendo a chiunque di accedere alle informazioni ivi contenute. Il principio di pubblicità dei registri pubblici è un pilastro del sistema di certezza dei diritti, in particolare nel diritto immobiliare e commerciale.
A differenza dell'art. 743, che si riferisce a «copie» autentiche di atti in senso stretto, l'art. 744 menziona sia le «copie» sia gli «estratti» — i secondi essendo riproduzioni parziali degli atti contenenti le informazioni essenziali (ad esempio gli estratti catastali o le visure ipotecarie).
Analisi
Il precetto normativo è strutturato in forma di obbligo («sono tenuti … a spedire») con riserva di eccezione legale («eccettuati i casi determinati dalla legge»). L'obbligo riguarda tanto le «copie» (riproduzione integrale) quanto gli «estratti» (riproduzione selettiva) degli «atti giudiziari» detenuti dai soggetti indicati. La legittimazione attiva è universale: «a chiunque ne faccia istanza», senza necessità di dimostrare un interesse qualificato, salvo che la legge speciale lo richieda.
Le eccezioni («casi determinati dalla legge») possono riguardare atti coperti da segreto istruttorio, dati personali protetti, o situazioni in cui la pubblicità sia espressamente esclusa da norme processuali o sostanziali. Il rimando alla legge è tassativo: il depositario non può inventare cause di rifiuto non previste dalla legge.
Quando si applica
La norma si applica ai cancellieri dei tribunali, delle corti d'appello, della Corte di cassazione e di ogni ufficio giudiziario. Trova applicazione anche nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari, dei registri delle imprese (Camere di commercio), degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per i registri di loro competenza. Le richieste più frequenti riguardano visure ipotecarie, estratti di atti giudiziari, copie di sentenze, visure camerali.
Connessioni
L'art. 744 c.p.c. si raccorda con l'art. 743 (obbligo generale di rilascio di copie), l'art. 745 (rimedi contro il rifiuto) e l'art. 746 (collazione di copie). In materia di registri immobiliari, il riferimento è al D.P.R. 650/1972 e alla L. 52/1985. Per i registri delle imprese, si richiama il D.Lgs. 228/2017. Il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e il Reg. UE 2016/679 (GDPR) costituiscono il principale limite all'accesso quando gli atti contengono dati personali di terzi.
Domande frequenti
Posso richiedere copia di una sentenza del tribunale anche se non ero parte nel processo?
Sì, ai sensi dell'art. 744 c.p.c. il cancelliere è tenuto a rilasciare copie degli atti giudiziari a chiunque ne faccia istanza, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge.
Quali atti sono coperti dall'obbligo di rilascio di copie ex art. 744 c.p.c.?
L'obbligo riguarda gli atti giudiziari detenuti dai cancellieri e gli atti dei pubblici registri tenuti dai rispettivi depositari, inclusi sentenze, ordinanze, decreti, iscrizioni e trascrizioni nei registri immobiliari e commerciali.
Ci sono casi in cui il cancelliere può rifiutare di rilasciare una copia?
Sì, il rifiuto è legittimo nei casi tassativamente determinati dalla legge, ad esempio per atti coperti da segreto istruttorio in procedimenti penali o per atti la cui divulgazione è limitata da norme speciali.
Come mi tutelo se il cancelliere ritarda nel rilasciare la copia che ho richiesto?
Ai sensi dell'art. 745 c.p.c. è possibile ricorrere al presidente del tribunale o al presidente della corte presso cui il cancelliere esercita le sue funzioni, che provvede con decreto sentito il pubblico ufficiale.
La visura ipotecaria è rilasciata ai sensi dell'art. 744 c.p.c.?
Sì, la visura ipotecaria è un estratto del registro delle trascrizioni e iscrizioni tenuto dal conservatore dei registri immobiliari, che rientra nell'obbligo di rilascio previsto dall'art. 744 c.p.c.
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