Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 745 c.p.c. – Rifiuto o ritardo nel rilascio

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al conciliatore, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

In sintesi

  • Chi subisce un rifiuto o ritardo nel rilascio di copie da cancellieri o depositari di pubblici registri può ricorrere al giudice competente.
  • Per i cancellieri, la competenza spetta al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte.
  • Per i depositari pubblici ex art. 743, la competenza spetta al presidente del tribunale del luogo in cui il depositario esercita le proprie funzioni.
  • Il presidente o giudice provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Indice dei contenuti

In caso di rifiuto o ritardo nel rilascio di copie da parte di cancellieri o depositari pubblici, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale o ad altro giudice competente.

Ratio

L'art. 745 c.p.c. costituisce il rimedio giurisdizionale a tutela del diritto all'accesso agli atti pubblici sancito dagli artt. 743 e 744 c.p.c. La norma introduce un meccanismo snello e rapido, il ricorso al giudice con provvedimento in forma di decreto, per reagire al comportamento omissivo o dilatorio del depositario pubblico o del cancelliere. La celerità del procedimento è funzionale all'effettività del diritto: un rimedio lento renderebbe illusoria la tutela, soprattutto nei casi in cui la copia è necessaria per rispettare termini processuali o sostanziali.

Analisi

La norma distingue due ipotesi. Il primo comma disciplina il rifiuto o ritardo da parte dei «cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente» (art. 744 c.p.c., ossia depositari di pubblici registri). In questo caso, la competenza è alternativa tra il conciliatore, il pretore e il presidente del tribunale o della corte «presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni». Si tratta di competenza funzionale legata al luogo di esercizio delle funzioni, non al domicilio dell'istante.

Il secondo comma regola il caso dei «pubblici depositari di cui all'articolo 743» (altri depositari pubblici, come i notai): la competenza spetta al presidente del tribunale «nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni». Il terzo comma è comune ad entrambe le ipotesi: il giudice «provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale», garantendo così il contraddittorio minimo prima di emettere l'ordine. Si noti che il decreto è emesso in forma camerale, con applicazione delle norme del Capo VI.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un cancelliere giudiziario, un conservatore di registri immobiliari, un notaio, un ufficiale di stato civile o altro depositario pubblico rifiuta senza giustificazione di rilasciare copie o estratti, oppure ritarda in modo ingiustificato. Il rimedio è esperibile sia in caso di rifiuto esplicito (dichiarazione scritta o verbale del depositario) sia in caso di silenzio-inadempimento protratto oltre un tempo ragionevole.

Connessioni

L'art. 745 c.p.c. si raccorda con gli artt. 743 e 744 c.p.c. (obblighi di rilascio di copie), con l'art. 746 c.p.c. (collazione di copie) e con le norme sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/1990, che offre una tutela parallela per gli atti delle pubbliche amministrazioni. La competenza del presidente del tribunale richiama il modello della competenza funzionale dei procedimenti camerali di cui agli artt. 737-739 c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha richiesto al cancelliere del tribunale di Torino copia di un'ordinanza pronunciata tre anni prima nel corso di un procedimento cautelare. Il cancelliere, senza alcuna motivazione, non risponde alla richiesta per oltre trenta giorni. Tizio ricorre ai sensi dell'art. 745, primo comma, c.p.c. al presidente del tribunale di Torino, che sentito il cancelliere emette decreto ingiungendogli il rilascio entro cinque giorni. Tizio ottiene la copia senza dover intraprendere un ordinario procedimento contenzioso.

Caso 2: Caso 2

Caio ha depositato un atto dal notaio Sempronio e necessita di copia autentica per una trattativa di fusione societaria. Sempronio rifiuta il rilascio asserendo erroneamente che la copia non può essere spedita a terzi. Caio, che è parte nell'atto, ricorre al presidente del tribunale nel cui circondario Sempronio esercita le funzioni, a norma dell'art. 745, secondo comma, c.p.c. Il presidente, sentito Sempronio e verificata l'infondatezza del rifiuto, emette decreto ordinando il rilascio entro quarantotto ore.

Domande frequenti

A chi mi rivolgo se il cancelliere rifiuta di darmi copia di una sentenza?

Ai sensi dell'art. 745 c.p.c. puoi ricorrere al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere esercita le sue funzioni, che provvederà con decreto sentito il cancelliere.

C'è un termine entro cui il giudice deve rispondere al mio ricorso?

La norma non fissa un termine specifico, ma il procedimento è improntato alla celerità. Il giudice provvede con decreto camerale, normalmente in tempi brevi stante l'urgenza insita nella richiesta.

Posso chiedere anche il rimborso dei danni subiti a causa del ritardo?

Sì, il rifiuto o ritardo ingiustificato espone il depositario alla responsabilità per danni e spese ai sensi degli artt. 743 e 744 c.p.c., ma tale pretesa risarcitoria va fatta valere in separato giudizio ordinario.

Il giudice può ordinare al notaio di rilasciare la copia di un atto?

Sì, per i depositari pubblici ex art. 743 c.p.c. (inclusi i notai) l'istante può ricorrere al presidente del tribunale competente, che sentito il notaio provvede con decreto.

Il decreto emesso dal presidente del tribunale è impugnabile?

Il decreto è emesso in forma camerale e, per effetto degli artt. 739 e 742-bis c.p.c., è reclamabile. La revocabilità e modificabilità ai sensi dell'art. 742 c.p.c. si applicano anche a questi provvedimenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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