Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 742 c.p.c. – Revocabilità dei provvedimenti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Domande rapide

Cosa stabilisce l'art. 742 c.p.c.?
I provvedimenti di volontaria giurisdizione (decreti del giudice tutelare in materia di interdizione, amministrazione di sostegno, autorizzazioni in materia familiare, tutele) possono essere modificati o revocati in ogni tempo, anche d'ufficio, salvo che siano divenuti irrevocabili.
Quando un decreto e modificabile?
Sempre, in presenza di sopravvenute esigenze (mutamento delle condizioni, nuove informazioni, cambiamento delle parti). Il giudice puo intervenire d'ufficio o su istanza degli interessati, valutando le circostanze attuali e l'interesse del soggetto tutelato.
Esistono provvedimenti irrevocabili?
Si. Diventano irrevocabili i provvedimenti che incidono su situazioni definitive (es. omologazione di accordi di separazione tra coniugi, divisioni ereditarie passate in giudicato). La revocabilita opera solo per provvedimenti modulabili sulle circostanze attuali.
Chi puo chiedere la modifica del decreto?
Le parti interessate (beneficiario, amministratore, tutore, parenti, pubblico ministero, servizi sociali). L'iniziativa puo essere anche del giudice d'ufficio, in particolare quando emergono fatti nuovi dalla relazione periodica dell'amministratore.
Quale procedura per la revoca?
Procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.): istanza scritta con motivi, audizione del beneficiario (se possibile e capace), delle parti coinvolte, dell'amministratore o tutore. Decreto motivato del giudice tutelare, reclamabile in Corte d'appello entro 10 giorni.

In sintesi

  • I decreti in camera di consiglio possono essere revocati o modificati in ogni tempo dal giudice che li ha emessi.
  • La revoca o modifica non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori al provvedimento.
  • La norma garantisce flessibilità nei procedimenti di volontaria giurisdizione, dove le situazioni di fatto mutano nel tempo.
  • Il limite della buona fede dei terzi costituisce un presidio di certezza giuridica a tutela dei traffici.
Indice dei contenuti

I decreti camerali sono revocabili o modificabili in qualsiasi momento, con salvaguardia dei diritti acquistati in buona fede dai terzi prima della revoca.

Ratio

L'art. 742 c.p.c. esprime uno dei tratti caratteristici della volontaria giurisdizione: il giudicato rebus sic stantibus. A differenza delle sentenze di cognizione, i decreti camerali non sono assistiti dall'autorità di cosa giudicata e possono essere modificati o revocati ogniqualvolta le circostanze di fatto che ne hanno giustificato l'emissione vengano meno o mutino in modo significativo. Questa flessibilità riflette la natura non contenziosa dei procedimenti camerali, strumentali alla gestione di situazioni giuridiche in divenire.

Il limite introdotto dal secondo inciso, la salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi, bilanicia la revocabilità con l'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche già consolidate, evitando che la revoca retroattiva travolga posizioni di affidamento incolpevole.

Analisi

Il testo della norma è articolato in due parti. La prima, «i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati», sancisce la regola della revocabilità piena e illimitata nel tempo: non vi è alcun termine di decadenza entro cui chiedere la modifica o revoca, né è necessario che siano sopraggiunti fatti nuovi (sebbene nella prassi ciò avvenga quasi sempre). La competenza a provvedere sulla revoca spetta allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto originario.

La seconda parte, «restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca», introduce un limite sostanziale: la revoca non travolge i diritti che i terzi abbiano già acquisito sulla base del decreto, purché l'acquisizione sia avvenuta in buona fede (ignoranza incolpevole del vizio o della sopravvenuta revocabilità) e tramite convenzioni concluse prima dell'atto di revoca o modifica.

Quando si applica

La norma trova applicazione nei procedimenti di volontaria giurisdizione di maggiore frequenza pratica: autorizzazioni alla vendita di beni di minori o incapaci, decreti di omologazione, provvedimenti del giudice tutelare, autorizzazioni alla riscossione di crediti. In tutti questi casi, se le circostanze cambiano, ad esempio il minore raggiunge la maggiore età, l'incapace riacquista la capacità, oppure il bene autorizzato alla vendita è già stato alienato, il giudice può intervenire in modifica o revoca.

La protezione dei terzi di buona fede rileva soprattutto nei casi in cui il decreto abbia autorizzato atti dispositivi poi eseguiti prima della revoca: il terzo acquirente che abbia stipulato in buona fede non subirà le conseguenze della revoca intervenuta successivamente.

Connessioni

L'art. 742 c.p.c. si coordina con l'art. 741 c.p.c. (efficacia dei decreti), con l'art. 742-bis c.p.c. (applicazione generale ai procedimenti camerali) e con gli artt. 739-740 c.p.c. sul reclamo. In materia civile sostanziale, la tutela della buona fede dei terzi richiama l'art. 1147 c.c. (buona fede nel possesso) e l'art. 1445 c.c. (effetti dell'annullamento verso i terzi). Per i provvedimenti relativi a incapaci, il coordinamento avviene con gli artt. 320, 374 e 375 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il tribunale emette un decreto con cui autorizza Tizio, tutore dell'interdetto Caio, a vendere un appartamento di proprietà del tutelato. Prima che la vendita sia conclusa, Caio viene revocato dall'interdizione e riacquista la piena capacità di agire. Il tribunale, su istanza di Caio stesso, revoca il decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 742 c.p.c. Poiché nessuna convenzione era stata stipulata con terzi in forza del decreto, la revoca ha piena efficacia senza necessità di tutelare posizioni di affidamento.

Caso 2: Caso 2

Il giudice tutelare autorizza Sempronio, genitore esercente la responsabilità genitoriale, a riscuotere in nome e per conto del minore Filano un credito da locazione. Prima che il giudice revochi il decreto per sopravvenuta cessazione della locazione, Mevio, il conduttore, paga in buona fede il canone a Sempronio sulla base del decreto ancora formalmente vigente. La successiva revoca del provvedimento non pregiudica il pagamento effettuato da Mevio, che ha agito in buona fede in forza di una convenzione (il contratto di locazione) anteriore alla revoca.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 742 c.p.c.?

L'art. 742 del Codice di Procedura Civile stabilisce che i decreti emessi in camera di consiglio possono essere revocati o modificati in ogni tempo dal giudice che li ha emessi. La revoca opera per il futuro e non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi mediante convenzioni anteriori. Caratterizza la volontaria giurisdizione.

Un decreto del giudice tutelare può essere cambiato dopo anni?

Sì, i decreti camerali sono revocabili o modificabili in ogni tempo, senza limiti temporali, ogni volta che le circostanze di fatto lo rendano opportuno o necessario.

Se un decreto viene revocato, chi ha già agito sulla base di esso perde i propri diritti?

No, se il terzo ha acquisito diritti in buona fede attraverso convenzioni stipulate prima della revoca, questi diritti rimangono salvi anche dopo il provvedimento di revoca.

Chi può chiedere la revoca o modifica di un decreto camerale?

Può chiederla qualunque soggetto interessato, incluse le parti originarie del procedimento e i soggetti che abbiano acquisito un interesse in seguito a mutamento delle circostanze.

La revoca di un decreto equivale alla sua annullabilità?

No, la revoca ex art. 742 c.p.c. opera per il futuro (ex nunc) sulla base di mutate circostanze, a differenza dell'annullamento che presuppone un vizio originario e retroagisce al momento dell'emissione.

La protezione dei terzi di buona fede vale anche se il decreto era illegittimo ab origine?

La norma tutela i terzi che abbiano acquistato diritti sulla base di convenzioni anteriori alla revoca; se il decreto era illegittimo sin dall'origine, la questione andrebbe risolta sul piano dell'impugnazione (reclamo) piuttosto che della revoca.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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