Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 739 c.p.c. – Reclami delle parti

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

In sintesi

  • Contro i decreti del giudice tutelare il reclamo si propone al tribunale in camera di consiglio.
  • Contro i decreti del tribunale in primo grado il reclamo va alla Corte d'appello, anch'essa in camera di consiglio.
  • Il termine per il reclamo è di 10 giorni dalla comunicazione (una parte) o dalla notificazione (più parti).
  • Contro i decreti della Corte d'appello e del tribunale in sede di reclamo non è ammesso ulteriore reclamo.
Indice dei contenuti

Contro i decreti camerali è ammesso reclamo: al tribunale contro i decreti del giudice tutelare, alla Corte d'appello contro i decreti del tribunale in primo grado.

Ratio

L'art. 739 c.p.c. disciplina il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti camerali, introducendo lo strumento specifico del reclamo quale mezzo di controllo gerarchico sui decreti emanati nell'ambito della giurisdizione volontaria. Il reclamo si distingue dall'appello ordinario per la sua natura camerale e per la tendenziale informalità procedurale: è uno strumento snello che consente il riesame del merito senza i formalismi del giudizio d'appello ordinario. Il sistema a doppio grado di reclamo (giudice tutelare → tribunale; tribunale → corte d'appello) garantisce un controllo gerarchico adeguato mantenendo la speditezza propria del rito camerale.

Analisi

Il primo comma individua due catene di impugnazione: (a) decreti del giudice tutelare → reclamo al tribunale; (b) decreti del tribunale in camera di consiglio in primo grado → reclamo alla corte d'appello. Entrambi i giudici di reclamo procedono in camera di consiglio, mantenendo la coerenza del rito. Il secondo comma fissa il termine perentorio di 10 giorni per proporre il reclamo, decorrente: dalla comunicazione del decreto se emesso nei confronti di una sola parte; dalla notificazione se emesso nei confronti di più parti. La differenziazione del dies a quo tutela le parti che non siano già a conoscenza del provvedimento. Il terzo comma introduce il principio del ne bis in idem impugnatorio: i decreti della corte d'appello e quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo non sono ulteriormente reclamabili, salvo diversa disposizione di legge.

Quando si applica

La norma si applica in via generale a tutti i decreti camerali, salvo che la legge speciale preveda un diverso sistema di impugnazione. Ha applicazione particolarmente rilevante nei procedimenti in materia di tutela e curatela, di dichiarazione di assenza e morte presunta, di autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione, di omologazione di atti, di rettifica degli atti di stato civile. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione regolati da leggi speciali (es. materia societaria, fallimentare) le regole di impugnazione possono derogare all'art. 739.

Connessioni

La norma va letta in coordinamento con l'art. 737 c.p.c. (forma del decreto), l'art. 738 c.p.c. (procedimento camerale), l'art. 740 c.p.c. (reclami del PM) e l'art. 742 c.p.c. (revoca e modifica dei decreti). Il termine perentorio di 10 giorni richiama i principi generali sulle decadenze processuali ex art. 152 c.p.c. La comunicazione e notificazione del decreto seguono le regole degli artt. 133-136 c.p.c. L'art. 739 è stato modificato dalla L. 581/1950, come indicato in calce alla disposizione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il giudice tutelare emette decreto che autorizza il tutore Tizio a vendere un immobile del minore Caio a un prezzo ritenuto inadeguato dalla madre Sempronia. Sempronia, quale parte interessata, ha 10 giorni dalla comunicazione del decreto per proporre reclamo al tribunale in camera di consiglio ai sensi dell'art. 739, primo comma, c.p.c. Il tribunale, esaminato il fascicolo in camera di consiglio, accoglie il reclamo e modifica il decreto del giudice tutelare fissando un prezzo minimo più elevato nell'interesse del minore.

Caso 2: Caso 2

Il tribunale di primo grado emette in camera di consiglio un decreto che nomina un amministratore di sostegno per Mevio, anziano non autosufficiente. Il figlio Filano, in disaccordo sulla scelta dell'amministratore designato, propone reclamo alla Corte d'appello entro 10 giorni dalla notificazione del decreto. La Corte d'appello, in camera di consiglio, esamina le ragioni del reclamo e modifica il decreto nominando un diverso amministratore di sostegno. Avverso il decreto della Corte d'appello non è ammesso ulteriore reclamo ai sensi dell'art. 739, terzo comma, c.p.c.

Domande frequenti

Come si impugna un decreto del giudice tutelare?

Con reclamo al tribunale, da proporre con ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto (se emesso nei confronti di una sola parte) o dalla notificazione (se emesso verso più parti).

È possibile impugnare il decreto della Corte d'appello?

No. Salvo diversa disposizione di legge, l'art. 739 terzo comma esclude espressamente il reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

Il termine di 10 giorni è perentorio?

Sì, il termine è qualificato espressamente come perentorio dall'art. 739. La sua inosservanza determina la decadenza dal diritto di reclamo, senza possibilità di rimessione in termini salvo i casi di forza maggiore.

Da quando decorrono i 10 giorni per il reclamo?

Dalla comunicazione del decreto se è emesso nei confronti di una sola parte; dalla notificazione se il decreto è emesso nei confronti di più parti. La differenziazione tutela chi non sarebbe altrimenti informato del provvedimento.

Il reclamo sospende l'efficacia del decreto impugnato?

Non automaticamente. Il c.p.c. non prevede effetto sospensivo automatico del reclamo sui decreti camerali. Il giudice del reclamo può tuttavia concedere la sospensione cautelare dell'esecuzione del decreto su istanza di parte, se ricorrono i presupposti del pericolo nel ritardo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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