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Art. 739 c.p.c. – Reclami delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Contro i decreti camerali è ammesso reclamo: al tribunale contro i decreti del giudice tutelare, alla Corte d'appello contro i decreti del tribunale in primo grado.
Ratio
L'art. 739 c.p.c. disciplina il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti camerali, introducendo lo strumento specifico del reclamo quale mezzo di controllo gerarchico sui decreti emanati nell'ambito della giurisdizione volontaria. Il reclamo si distingue dall'appello ordinario per la sua natura camerale e per la tendenziale informalità procedurale: è uno strumento snello che consente il riesame del merito senza i formalismi del giudizio d'appello ordinario. Il sistema a doppio grado di reclamo (giudice tutelare → tribunale; tribunale → corte d'appello) garantisce un controllo gerarchico adeguato mantenendo la speditezza propria del rito camerale.
Analisi
Il primo comma individua due catene di impugnazione: (a) decreti del giudice tutelare → reclamo al tribunale; (b) decreti del tribunale in camera di consiglio in primo grado → reclamo alla corte d'appello. Entrambi i giudici di reclamo procedono in camera di consiglio, mantenendo la coerenza del rito. Il secondo comma fissa il termine perentorio di 10 giorni per proporre il reclamo, decorrente: dalla comunicazione del decreto se emesso nei confronti di una sola parte; dalla notificazione se emesso nei confronti di più parti. La differenziazione del dies a quo tutela le parti che non siano già a conoscenza del provvedimento. Il terzo comma introduce il principio del ne bis in idem impugnatorio: i decreti della corte d'appello e quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo non sono ulteriormente reclamabili, salvo diversa disposizione di legge.
Quando si applica
La norma si applica in via generale a tutti i decreti camerali, salvo che la legge speciale preveda un diverso sistema di impugnazione. Ha applicazione particolarmente rilevante nei procedimenti in materia di tutela e curatela, di dichiarazione di assenza e morte presunta, di autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione, di omologazione di atti, di rettifica degli atti di stato civile. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione regolati da leggi speciali (es. materia societaria, fallimentare) le regole di impugnazione possono derogare all'art. 739.
Connessioni
La norma va letta in coordinamento con l'art. 737 c.p.c. (forma del decreto), l'art. 738 c.p.c. (procedimento camerale), l'art. 740 c.p.c. (reclami del PM) e l'art. 742 c.p.c. (revoca e modifica dei decreti). Il termine perentorio di 10 giorni richiama i principi generali sulle decadenze processuali ex art. 152 c.p.c. La comunicazione e notificazione del decreto seguono le regole degli artt. 133-136 c.p.c. L'art. 739 è stato modificato dalla L. 581/1950, come indicato in calce alla disposizione.
Domande frequenti
Come si impugna un decreto del giudice tutelare?
Con reclamo al tribunale, da proporre con ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto (se emesso nei confronti di una sola parte) o dalla notificazione (se emesso verso più parti).
È possibile impugnare il decreto della Corte d'appello?
No. Salvo diversa disposizione di legge, l'art. 739 terzo comma esclude espressamente il reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Il termine di 10 giorni è perentorio?
Sì, il termine è qualificato espressamente come perentorio dall'art. 739. La sua inosservanza determina la decadenza dal diritto di reclamo, senza possibilità di rimessione in termini salvo i casi di forza maggiore.
Da quando decorrono i 10 giorni per il reclamo?
Dalla comunicazione del decreto se è emesso nei confronti di una sola parte; dalla notificazione se il decreto è emesso nei confronti di più parti. La differenziazione tutela chi non sarebbe altrimenti informato del provvedimento.
Il reclamo sospende l'efficacia del decreto impugnato?
Non automaticamente. Il c.p.c. non prevede effetto sospensivo automatico del reclamo sui decreti camerali. Il giudice del reclamo può tuttavia concedere la sospensione cautelare dell'esecuzione del decreto su istanza di parte, se ricorrono i presupposti del pericolo nel ritardo.
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