Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 736 c.p.c. – Procedimento

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La domanda per i provvedimenti previsti nell’ si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • La domanda si propone con ricorso al presidente del tribunale.
  • Il presidente fissa con decreto il giorno di comparizione e stabilisce il termine per la notifica.
  • Dopo l'audizione delle parti il giudice assume informazioni e riferisce al tribunale.
  • Il tribunale decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Indice dei contenuti

La domanda di sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare si propone con ricorso; il presidente fissa l'udienza e il tribunale decide in camera di consiglio.

Ratio

L'art. 736 c.p.c. disciplina il procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, adottando il rito camerale tipico dei procedimenti di giurisdizione volontaria in materia familiare. La scelta del rito camerale risponde all'esigenza di un procedimento snello, riservato e rapido, che tenga conto della natura tutelativa dell'interesse in gioco e della necessità di evitare che la contenziosità formale pregiudichi la gestione corrente del patrimonio. Il contraddittorio è comunque garantito attraverso la fissazione dell'udienza e l'audizione delle parti.

Analisi

Il primo comma stabilisce la forma della domanda: ricorso (non citazione), coerentemente con il modello camerale dei procedimenti in materia di stato e famiglia. Il secondo comma disciplina l'attività presidenziale: il presidente del tribunale fissa con decreto la data di comparizione davanti a sé o al giudice delegato, e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto al o ai soggetti interessati. Il terzo comma descrive la fase istruttoria informale: dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice delegato assume le informazioni «che crede opportune» (formula che rimanda a un'ampia discrezionalità istruttoria) e poi riferisce al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile, chiudendo definitivamente il procedimento.

Quando si applica

Il procedimento si applica alle domande di sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare ex art. 735 c.p.c., vale a dire nelle ipotesi degli artt. 174 e 176 c.c. Il procedimento è altresì applicabile per analogia ad altri casi di sostituzione di amministratori di enti familiari o patrimoniali quando la legge non preveda una procedura specifica, trattandosi di procedimento camerale tipico della giurisdizione volontaria in materia familiare.

Connessioni

La norma si collega all'art. 735 c.p.c. che individua i legittimati attivi, agli artt. 174 e 176 c.c. che fissano i presupposti sostanziali, e agli artt. 737-740 c.p.c. che disciplinano le regole generali del procedimento camerale. La struttura procedimentale rispecchia quella prevista per i procedimenti camerali ordinari: ricorso, decreto presidenziale, istruttoria informale, decisione collegiale. L'«ordinanza non impugnabile» è espressione dell'irreversibilità del provvedimento nell'ambito del procedimento di primo grado, sebbene rimanga in linea di principio revocabile o modificabile ex art. 742 c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio presenta ricorso al Tribunale di Roma per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, allegando documentazione di irregolarità gestionali. Il presidente del tribunale emette decreto fissando l'udienza di comparizione per il 15 del mese successivo davanti al giudice delegato Caio, e stabilisce che il ricorso e il decreto siano notificati all'amministratore Sempronio entro 10 giorni. All'udienza, sentite le parti e acquisite le informazioni necessarie, il giudice delegato Caio riferisce al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, ritenendo fondate le doglianze, dispone con ordinanza la sostituzione di Sempronio con Mevio, professionista di fiducia del collegio.

Caso 2: Caso 2

Filana, figlia maggiorenne dell'interessato, presenta ricorso per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare. L'amministratore non si presenta all'udienza di comparizione fissata dal presidente. Il giudice delegato, nell'ambito della discrezionalità istruttoria conferitagli dalla norma, acquisisce d'ufficio documenti contabili del fondo patrimoniale e li esamina. Riscontrate irregolarità rilevanti, il giudice riferisce al tribunale in camera di consiglio, che pronuncia ordinanza di sostituzione, non impugnabile ai sensi dell'art. 736 c.p.c.

Domande frequenti

Come si avvia il procedimento per sostituire l'amministratore del patrimonio familiare?

Con un ricorso scritto presentato al tribunale competente, secondo il modello camerale. Non si usa la citazione ordinaria. Il ricorso deve indicare le ragioni della domanda e i presupposti di legge (art. 174 o 176 c.c.).

Chi fissa la data dell'udienza?

Il presidente del tribunale, con decreto, fissa il giorno per la comparizione delle parti davanti a sé o a un giudice da lui delegato, e stabilisce il termine entro cui il ricorso e il decreto devono essere notificati agli interessati.

Il procedimento è contraddittorio?

Sì. Pur trattandosi di rito camerale, è garantito il contraddittorio: le parti vengono convocate e sentite. Solo dopo l'audizione il giudice assume ulteriori informazioni e riferisce al tribunale.

L'ordinanza del tribunale è impugnabile?

No. L'art. 736 qualifica espressamente l'ordinanza come non impugnabile. Tuttavia, in dottrina e giurisprudenza si ammette in linea generale la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali ex art. 742 c.p.c. al mutare delle circostanze.

Quanto può durare il procedimento?

Non vi sono termini fissi. Trattandosi di procedimento camerale urgente con natura tutelativa, la prassi dei tribunali tende a celere definizione, di regola entro qualche mese dall'iscrizione del ricorso. L'urgenza della sostituzione può giustificare misure provvisorie immediate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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