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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 731 c.p.c. – Comunicazione all’ufficio di stato civile

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento

Il cancelliere deve comunicare all'ufficio di stato civile la sentenza di dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Ratio

L'art. 731 c.p.c. impone al cancelliere un obbligo di comunicazione officiosa della sentenza di dichiarazione di morte presunta all'ufficio dello stato civile competente. La ratio è quella di assicurare l'aggiornamento dei registri dello stato civile, che costituiscono la fonte primaria di pubblicità degli eventi relativi allo stato delle persone fisiche. La dichiarazione di morte presunta produce effetti radicali sull'ordinamento personale e patrimoniale dell'interessato, apertura della successione, scioglimento del matrimonio salvo il caso di cui all'art. 65 c.c., e la pubblicità nei registri è il presidio indispensabile per l'opponibilità di tali effetti ai terzi.

Analisi

La norma richiama il meccanismo comunicativo dell'art. 133, secondo comma, c.p.c., che disciplina la comunicazione d'ufficio dei provvedimenti giurisdizionali. Il riferimento all'ufficio dello stato civile «competente» rimanda alle regole del D.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile): la competenza è ordinariamente dell'ufficiale del comune di nascita dell'interessato o, ove non sia nota, del comune di ultima residenza. La comunicazione del cancelliere ha funzione propulsiva: è essa a innescare il procedimento di annotazione e trascrizione nei registri civili, condizione questa necessaria per l'eseguibilità della sentenza ai sensi dell'art. 730 c.p.c.

Quando si applica

L'art. 731 si applica esclusivamente alle sentenze che dichiarano la morte presunta, non a quelle che dichiarano la semplice assenza (artt. 48-50 c.c.). La differenza è sostanziale: la dichiarazione di morte presunta apre la successione e determina lo scioglimento del regime patrimoniale coniugale, mentre la dichiarazione di assenza produce effetti più limitati. L'obbligo del cancelliere sorge con il passaggio in giudicato della sentenza, in coordinamento con il divieto di esecuzione anticipata previsto dall'art. 730 c.p.c.

Connessioni

La norma si collega all'art. 730 c.p.c. (eseguibilità della sentenza), all'art. 729 c.p.c. (annotazione), all'art. 133 c.p.c. (comunicazioni d'ufficio) e agli artt. 58-73 c.c. sulla morte presunta e i suoi effetti. Nel sistema dell'ordinamento dello stato civile, il riferimento principale è agli artt. 63-65 del D.P.R. 396/2000, che disciplinano le trascrizioni di sentenze estere e i relativi atti giudiziari. Rilevante anche il coordinamento con le norme sulla trascrizione immobiliare (art. 2648 c.c.) per i beni immobili del dichiarato presuntivamente morto.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il Tribunale di Venezia, con sentenza passata in giudicato il 10 marzo, dichiara la morte presunta di Tizio, cittadino italiano scomparso all'estero nel 2015. Il cancelliere del Tribunale è obbligato dall'art. 731 c.p.c. a trasmettere comunicazione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di nascita di Tizio, a norma dell'art. 133 secondo comma c.p.c. L'ufficiale di stato civile provvede all'annotazione nei registri e alla trascrizione, rendendo opponibili ai terzi gli effetti della dichiarazione di morte presunta, inclusa l'apertura della successione a favore degli eredi Caio e Sempronio.

Caso 2: Filana, vedova del dichiarato presuntivamente morto Mevio, intende risposarsi

Il notaio richiede la documentazione dello stato civile attestante l'intervenuta dichiarazione di morte presunta. L'ufficio dello stato civile è in grado di rilasciare tale attestazione solo grazie alla comunicazione trasmessa tempestivamente dal cancelliere ai sensi dell'art. 731 c.p.c. Senza tale formalità, l'annotazione nei registri non sarebbe stata eseguita e Filana non avrebbe potuto documentare il proprio stato di libera da ogni precedente vincolo coniugale.

Domande frequenti

Chi deve comunicare la sentenza di morte presunta allo stato civile?

Il cancelliere del tribunale che ha pronunciato la sentenza è tenuto d'ufficio a trasmettere la comunicazione all'ufficio dello stato civile competente, secondo le modalità dell'art. 133, secondo comma, c.p.c.

Qual è l'ufficio dello stato civile competente a ricevere la comunicazione?

La competenza spetta ordinariamente all'ufficio dello stato civile del comune di nascita del soggetto dichiarato presuntivamente morto, o del comune di ultima residenza se il luogo di nascita non è noto, secondo le regole del D.P.R. 396/2000.

Anche la dichiarazione di assenza deve essere comunicata allo stato civile?

No, l'art. 731 riguarda solo la sentenza di morte presunta. La dichiarazione di assenza ha effetti più limitati e segue un regime diverso, non richiedendo la medesima comunicazione obbligatoria all'ufficio dello stato civile.

Quando deve essere fatta la comunicazione: subito dopo la sentenza o dopo il giudicato?

La comunicazione è funzionale all'annotazione, che a sua volta è condizione per l'eseguibilità della sentenza ai sensi dell'art. 730 c.p.c. Pertanto, la comunicazione deve avvenire dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Cosa succede se il cancelliere omette la comunicazione?

L'omissione costituisce un'irregolarità dell'ufficio. I familiari o il pubblico ministero possono sollecitare l'adempimento. In assenza di annotazione, la sentenza non è eseguibile e gli effetti successori non sono opponibili ai terzi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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