Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 c.c. – Nuovo matrimonio del coniuge

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

In sintesi

  • Consente al coniuge di contrarre nuovo matrimonio una volta divenuta eseguibile la sentenza di morte presunta.
  • Collega l'effetto allo scioglimento del precedente vincolo conseguente alla dichiarazione di morte presunta.
  • Norma inserita nella disciplina dell'assenza e della morte presunta (artt. 58 ss. c.c.).
  • Va letta insieme alle disposizioni sugli effetti del ritorno del presunto morto.
Indice dei contenuti

L'art. 65 del codice civile, inserito nella disciplina della morte presunta, regola uno degli effetti più significativi di tale dichiarazione sul piano dello status personale: divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. La norma, di formulazione essenziale, affronta una questione di grande delicatezza, in cui si intrecciano la certezza dei rapporti giuridici e la tutela della persona di fronte a una situazione di prolungata incertezza sulla sorte del coniuge scomparso.

Dalla scomparsa alla morte presunta

La morte presunta rappresenta l'esito di un percorso che muove dalla scomparsa di una persona e attraversa, di regola, la fase dell'assenza. Quando il decorso del tempo e l'assenza di notizie raggiungono i presupposti previsti dalla legge, il tribunale può dichiarare la morte presunta. Tale dichiarazione produce effetti tendenzialmente equiparati a quelli della morte: è in questo quadro che si inserisce la possibilità, riconosciuta al coniuge, di contrarre nuove nozze.

L'effetto sul vincolo coniugale

La dichiarazione di morte presunta incide sul precedente vincolo matrimoniale, consentendo al coniuge di considerarsi libero di risposarsi. La norma supera così lo stallo che si determinerebbe se il coniuge del presunto morto restasse indefinitamente vincolato a un matrimonio con persona della quale non si hanno più notizie. È una soluzione che bilancia il rispetto del vincolo originario con l'esigenza di non comprimere senza limiti la libertà matrimoniale del coniuge superstite.

Il presupposto: l'eseguibilità della sentenza

Il dato testuale subordina la facoltà di nuove nozze a un momento preciso: quello in cui la sentenza di morte presunta diviene eseguibile. Prima di tale momento il presupposto non è integrato e la possibilità di contrarre nuovo matrimonio non sorge. L'eseguibilità segna dunque la soglia oltre la quale gli effetti della dichiarazione - tra cui quello sullo status coniugale - possono operare. È una scelta di certezza: solo quando la pronuncia ha acquistato piena efficacia il nuovo matrimonio diventa possibile.

Il problema del ritorno del presunto morto

La disciplina della morte presunta deve confrontarsi con l'eventualità - per quanto rara - del ritorno della persona dichiarata morta. Il codice affronta tale ipotesi con apposite disposizioni che regolano gli effetti del ritorno sulla sfera personale e patrimoniale. L'art. 65 va dunque letto in connessione con tali norme: la facoltà di contrarre nuovo matrimonio si inserisce in un sistema che disciplina anche le conseguenze di un eventuale, successivo riemergere del presunto morto, in un equilibrio tra certezza degli status e tutela delle posizioni nel frattempo consolidatesi.

La tutela dello status e l'interesse del coniuge

La norma riflette una precisa scelta di valore: di fronte a una situazione di prolungata e qualificata incertezza, l'ordinamento privilegia la possibilità per il coniuge di ricostruire la propria vita familiare, anziché mantenerlo vincolato a tempo indeterminato. La dichiarazione di morte presunta, con il rigore dei suoi presupposti, offre la base di certezza necessaria perché questa scelta possa essere compiuta senza pregiudicare l'ordine dei rapporti familiari.

Collocazione sistematica

L'art. 65 si inserisce armonicamente nel complesso delle disposizioni dedicate all'assenza e alla morte presunta, che condividono la funzione di disciplinare gli effetti dell'incertezza sull'esistenza in vita di una persona. All'interno di tale impianto, la norma assolve un compito specifico e qualificante: tradurre la dichiarazione di morte presunta in una concreta possibilità di rinnovamento dello status coniugale, completando il quadro degli effetti personali della pronuncia.

Il valore della certezza nei rapporti familiari

L'art. 65 è espressione di una più ampia esigenza dell'ordinamento: dare certezza ai rapporti familiari di fronte a situazioni di prolungata incertezza. Il matrimonio incide su uno status che proietta i suoi effetti su molteplici piani - personale, patrimoniale, successorio. Lasciare il coniuge del presunto morto indefinitamente vincolato significherebbe perpetuare un'incertezza incompatibile con la funzione stessa dello stato civile. La norma, subordinando la facoltà di nuove nozze a presupposti rigorosi e a un momento preciso, concilia la cautela necessaria con l'esigenza di consentire la ricostruzione di una vita familiare.

Il coordinamento con gli effetti patrimoniali

La dichiarazione di morte presunta non produce effetti solo sullo status coniugale, ma anche sul piano patrimoniale e successorio. L'art. 65 va dunque inquadrato in un sistema che disciplina, in modo coordinato, le diverse conseguenze della pronuncia: dall'apertura della successione alla sorte dei beni, fino alla posizione di chi nel frattempo abbia acquistato diritti. La facoltà di contrarre nuovo matrimonio è uno degli effetti di questo complesso, e la sua collocazione testimonia la volontà del legislatore di affrontare in modo organico tutte le ricadute della situazione di morte presunta.

L'eventualità del ritorno e la tutela degli affidamenti

Resta sullo sfondo l'ipotesi del ritorno del presunto morto, evenienza rara ma non impossibile. Il codice la disciplina con apposite previsioni, che regolano gli effetti del ritorno sui rapporti nel frattempo consolidatisi. Il sistema è costruito in modo da tutelare gli affidamenti maturati sulla base della dichiarazione di morte presunta, evitando che il riemergere della persona scomparsa travolga indiscriminatamente le situazioni create medio tempore. L'art. 65, consentendo il nuovo matrimonio, partecipa di questo equilibrio: la certezza offerta dalla dichiarazione è la base su cui poggia la legittima ricostruzione della vita familiare del coniuge.

Conclusioni operative

In definitiva, l'art. 65 c.c. compendia in una formula essenziale un effetto di grande portata: la possibilità, per il coniuge, di ricostruire la propria vita familiare una volta che la dichiarazione di morte presunta sia divenuta eseguibile. La norma va sempre letta in connessione con le altre disposizioni in materia di assenza e morte presunta, che ne completano il quadro disciplinando gli ulteriori effetti, personali e patrimoniali, della pronuncia.

Domande frequenti

Quando il coniuge può contrarre nuovo matrimonio?

Dal momento in cui diviene eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta dell'altro coniuge.

La morte presunta scioglie il matrimonio precedente?

La dichiarazione di morte presunta produce effetti analoghi allo scioglimento del vincolo, consentendo al coniuge superstite di contrarre nuove nozze.

Cosa significa «sentenza eseguibile»?

È il momento in cui la pronuncia di morte presunta acquista efficacia tale da produrre i propri effetti, tra cui la possibilità di un nuovo matrimonio.

Cosa accade se il presunto morto ritorna?

Il ritorno del presunto morto incide sulla sua sfera personale e patrimoniale secondo le specifiche disposizioni del codice in materia di morte presunta, da leggere unitamente all'art. 65.

L'art. 65 riguarda anche le unioni successive?

La norma disciplina specificamente la facoltà di contrarre nuovo matrimonio del coniuge, presupposto cardine degli effetti della dichiarazione di morte presunta sullo status.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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