Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 60 c.c. Altri casi di dichiarazione di morte presunta

In vigore

Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.

In sintesi

  • Oltre al caso generale dell'art. 58 c.c., la morte presunta può essere dichiarata per scomparsa in operazioni belliche, prigionia di guerra e infortunio.
  • Per le scomparse belliche e la prigionia il termine è di due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o tre anni dalla fine delle ostilità in mancanza di trattato.
  • Per la scomparsa da infortunio il termine è di due anni dal giorno dell'infortunio (o dalla fine del mese o dell'anno, se la data è incerta).
  • I termini ridotti rispetto al decennio ordinario riflettono la maggiore probabilità di morte nelle circostanze straordinarie previste.
  • La norma copre anche ipotesi di presenza non combattente nelle operazioni belliche.
Indice dei contenuti

La morte presunta può essere dichiarata anche in caso di scomparsa in operazioni belliche, prigionia di guerra o infortunio, con termini ridotti rispetto al caso ordinario.

Ratio

L'articolo 60 c.c. estende i presupposti della morte presunta a fattispecie in cui la probabilità statistica di morte è notevolmente superiore rispetto alla scomparsa ordinaria, giustificando termini d'attesa sensibilmente ridotti. Operazioni di guerra, prigionia e infortuni gravi sono circostanze in cui l'assenza di notizie per un periodo relativamente breve costituisce già un forte indizio di decesso.

Analisi

La norma articola tre ipotesi distinte. La prima riguarda la scomparsa durante operazioni belliche: il termine è di due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, elevato a tre anni in mancanza di trattato. L'inciso «comunque trovato presente» estende la fattispecie anche ai civili e al personale non combattente. La seconda ipotesi concerne la prigionia o l'internamento in paese straniero con gli stessi termini. La terza, scomparsa per infortunio, è la più vicina alla vita quotidiana: due anni dal giorno dell'infortunio, con progressione sussidiaria per i casi in cui la data esatta non sia determinabile.

Quando si applica

Le fattispecie belliche conservano rilievo storico; la scomparsa da infortunio è la fattispecie di maggiore applicazione pratica, interessando disastri naturali, incidenti aerei, marittimi, ferroviari e simili catastrofi.

Connessioni

Si collega all'art. 58 c.c. (caso generale), all'art. 59 c.c. (rigetto dell'istanza), agli artt. 61-63 c.c. (effetti e procedimento) e all'art. 65 c.c. (ritorno del presunto morto).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio scompare durante operazioni belliche nel 2022; sono trascorsi tre anni dalla fine del conflitto. Il tribunale può dichiarare la morte presunta.

Caso 2: Caso 2

Caio è fatto prigioniero dal nemico e internato all'estero; dopo tre anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, senza notizie, si può dichiarare la morte presunta.

Domande frequenti

In quali casi si dichiara morte presunta per operazioni belliche?

Se scomparso durante operazioni belliche e trascorsi due anni dal trattato di pace o tre anni dal cessare ostilità.

Come si contano i termini?

Dal giorno dell'entrata in vigore del trattato di pace, o dalla fine dell'anno in cui cessarono le ostilità.

E se il scomparso era prigioniero o internato?

I termini sono identici: due anni dal trattato o tre anni dal cessare ostilità.

Si può dichiarare morte presunta senza dichiarazione di assenza?

Sì, nei casi specifici di operazioni belliche è possibile saltare la dichiarazione di assenza.

Quale tribunale è competente?

Il tribunale secondo l'articolo 48 c.c., basato su domicilio o residenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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