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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 57 c.c. Prova della morte dell'assente

In vigore

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. CAPO II – Della dichiarazione di morte presunta

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In sintesi

  • La prova della morte dell'assente durante il possesso temporaneo determina l'apertura della successione.
  • Legittimati alla successione sono coloro che erano eredi o legatari al momento effettivo della morte, non alla data della dichiarazione di assenza.
  • La norma risolve il conflitto tra il regime temporaneo dell'assenza e le regole successorie ordinarie.
  • Il momento rilevante è quello della morte accertata, che può essere anteriore, contestuale o successivo alla dichiarazione di assenza.

Se durante il possesso temporaneo viene provata la morte dell'assente, la successione si apre a favore degli eredi o legatari esistenti al momento del decesso.

Ratio

L'articolo 57 c.c. costituisce il raccordo tra la disciplina dell'assenza e il diritto successorio: quando si acquisisce la certezza della morte, il sistema abbandona il regime provvisorio e attiva le regole ordinarie della successione, ancorando i diritti ereditari al momento storico effettivo del decesso.

Analisi

Il cardine della norma è l'individuazione del momento rilevante per la vocazione ereditaria: non la data della dichiarazione di assenza, né quella della pronuncia giudiziale, bensì il momento in cui la morte è effettivamente avvenuta. La prova della morte può derivare da qualsiasi fonte idonea: atto di stato civile estero, dichiarazione consolare, esito di indagini formali. Una volta acquisita tale prova, il possesso temporaneo cessa e il patrimonio transita agli eredi nella loro qualità definitiva.

Quando si applica

La disposizione opera quando, nel corso del possesso temporaneo dei beni ex artt. 50–55 c.c., sopraggiunge la prova certa della morte dell'assente, prima o in alternativa alla dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c.

Connessioni

Si collega agli artt. 456 e ss. c.c. (apertura della successione), agli artt. 462–463 c.c. (capacità di succedere), nonché agli artt. 50–56 c.c. (regime dell'assenza) e all'art. 58 c.c. (morte presunta come alternativa).

Domande frequenti

Quando si apre la successione se si prova la morte dell'assente?

Si apre al momento della morte effettiva provata, a favore degli eredi a quella data.

Quale procedura si segue?

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 56, relativa alla conservazione del patrimonio.

I possessori temporanei conservano i diritti?

No, gli eredi reali subentrano e possono richiedere la restituzione dei beni con adeguate modalità.

Come si concilia il possesso temporaneo con l'apertura della successione?

Il tribunale ordina le liquidazioni e i conti necessari per il passaggio ai veri eredi.

Qual è la rilevanza della data di morte provata?

È determinante per stabilire chi è erede e quali diritti spettano ai singoli eredi secondo le loro qualità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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