Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 c.c. – Immissione di altri nel possesso temporaneo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

In sintesi

  • Durante il possesso temporaneo dei beni dell'assente, chi prova un diritto prevalente o uguale al giorno dell'ultima notizia può escludere il possessore o farsi associare.
  • Il riferimento temporale è la data cui risale l'ultima notizia dell'assente.
  • Chi fa valere il proprio diritto non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
  • La norma regola i conflitti tra aventi diritto durante la fase del possesso temporaneo.
  • Si colloca nella disciplina dell'assenza, fase intermedia tra scomparsa e dichiarazione di morte presunta.
Indice dei contenuti

L'art. 55 c.c. si inserisce nella disciplina dell'assenza, l'istituto che regola la situazione patrimoniale di chi è scomparso e di cui non si hanno più notizie. Durante la fase del possesso temporaneo dei beni, concesso a coloro che sarebbero eredi o legatari, può accadere che un terzo vanti un diritto sui medesimi beni. La norma stabilisce le regole di soluzione di tale conflitto, individuando il momento rilevante per la comparazione dei diritti e disciplinando la sorte dei frutti.

Il contesto: l'assenza e il possesso temporaneo

L'assenza è dichiarata quando, trascorso un certo tempo dall'ultima notizia, vi è incertezza sull'esistenza in vita della persona. A seguito della dichiarazione, coloro che sarebbero chiamati all'eredità ottengono l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, con poteri di amministrazione e godimento limitati e con l'obbligo di restituzione in caso di ritorno dell'assente. È in questa fase, intrinsecamente provvisoria, che si colloca la previsione dell'art. 55.

Il conflitto tra aventi diritto

La norma contempla l'ipotesi in cui, durante il possesso temporaneo, taluno provi di avere un diritto prevalente o uguale a quello del possessore. La situazione è quella di un soggetto che, pur non immesso nel possesso, vanta un titolo che lo legittima rispetto ai beni dell'assente. La legge gli riconosce due facoltà alternative: escludere il possessore o farsi associare al possesso, a seconda che il suo diritto sia prevalente o paritario.

Il momento rilevante: l'ultima notizia

Il parametro temporale è preciso: il diritto va valutato con riferimento al giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente. È quel momento a cristallizzare le posizioni soggettive rilevanti, in coerenza con la logica dell'istituto, che proietta la situazione patrimoniale al tempo in cui dell'assente si avevano ancora notizie. La comparazione tra i diritti - prevalenza o uguaglianza - si compie quindi a quella data, e non al momento della dichiarazione di assenza o dell'immissione nel possesso.

Esclusione o associazione al possesso

Le conseguenze variano secondo l'intensità del diritto provato. Se il diritto è prevalente, l'avente titolo può escludere il possessore, subentrandogli; se è uguale, può farsi associare, condividendo il possesso temporaneo. La norma realizza così una graduazione proporzionata: la posizione poziore prevale, quella paritaria concorre. Si tratta di un meccanismo che riproduce, nella fase provvisoria, l'ordine dei diritti quale si sarebbe determinato secondo le regole sostanziali.

Il regime dei frutti

Un profilo distinto riguarda i frutti. L'avente diritto che si insinua nel possesso non ne percepisce i frutti se non dal giorno della domanda giudiziale. Fino a quel momento, infatti, il possessore temporaneo ha goduto dei beni in buona fede, nell'esercizio del potere conferitogli dalla dichiarazione di assenza. La domanda giudiziale segna il punto da cui decorre il diritto del nuovo avente titolo a percepire i frutti, in coerenza con i principi generali sulla buona fede nel possesso.

Ratio e funzione di chiusura

La disposizione assolve una funzione di chiusura del sistema dell'assenza. La provvisorietà del possesso temporaneo impone di prevedere meccanismi flessibili di adeguamento, capaci di accogliere l'emersione di diritti non considerati al momento dell'immissione. L'art. 55 garantisce che il possesso temporaneo non cristallizzi in modo definitivo posizioni che, alla luce dei titoli rilevanti al tempo dell'ultima notizia, dovrebbero spettare ad altri.

Le tre fasi della scomparsa: assenza e morte presunta

L'art. 55 si colloca nella fase intermedia di un percorso che il codice articola in più stadi. Alla scomparsa della persona può seguire, decorso un certo tempo, la dichiarazione di assenza, cui si ricollega il possesso temporaneo dei beni; trascorso un ulteriore periodo, può intervenire la dichiarazione di morte presunta, che apre la successione in via definitiva. Il possesso temporaneo è dunque una situazione provvisoria, reversibile in caso di ritorno dell'assente, ed è proprio questa provvisorietà a giustificare la flessibilità del meccanismo previsto dall'art. 55.

La provvisorietà del possesso temporaneo

Chi è immesso nel possesso temporaneo non acquista la proprietà dei beni, ma ne consegue il godimento e l'amministrazione, con obblighi di conservazione e con il dovere di restituire in caso di ritorno dell'assente. La sua è una posizione interinale, modellata sull'incertezza circa l'esistenza in vita della persona. L'art. 55 si inserisce in questa logica, prevedendo che l'emersione di un diritto prevalente o uguale, riferito al tempo dell'ultima notizia, possa modificare l'assetto del possesso temporaneo senza attendere la definizione della vicenda.

La buona fede del possessore e i frutti

Il regime dei frutti riflette il principio di tutela del possessore di buona fede. Fino alla domanda giudiziale, il possessore temporaneo ha goduto dei beni nell'esercizio legittimo del potere conferitogli dalla dichiarazione di assenza; per questo i frutti percepiti in tale periodo gli restano acquisiti. Solo dal giorno della domanda l'avente diritto che si insinui nel possesso matura il diritto a percepire i frutti. La domanda segna il momento in cui la posizione del possessore cessa di essere immune e diviene rilevante il diritto altrui.

Funzione di adeguamento del sistema

La disposizione svolge una funzione di adeguamento del possesso temporaneo all'effettivo ordine dei diritti. Poiché l'immissione avviene sulla base di una valutazione operata al momento della dichiarazione di assenza, può accadere che successivamente emerga un titolo non considerato, ma rilevante al tempo dell'ultima notizia. L'art. 55 consente di correggere l'assetto, ammettendo l'esclusione o l'associazione al possesso. Si garantisce così che la provvisorietà non si traduca in un pregiudizio definitivo per chi vanta un diritto poziore o paritario.

Comparazione dei diritti e ordine sostanziale

Il meccanismo dell'art. 55 riproduce, nella fase provvisoria del possesso temporaneo, l'ordine dei diritti quale risulterebbe dall'applicazione delle regole sostanziali al tempo dell'ultima notizia dell'assente. La comparazione tra il diritto del possessore e quello di chi sopravviene può condurre a due esiti: la prevalenza, che consente l'esclusione, o la parità, che consente l'associazione. In entrambi i casi la norma evita che l'immissione nel possesso, fondata su una valutazione anteriore, cristallizzi un assetto difforme dall'effettivo ordine delle posizioni soggettive. Si realizza così una coerenza tra la situazione interinale e il quadro sostanziale dei diritti, nel rispetto della provvisorietà che caratterizza l'intera vicenda dell'assenza.

Domande frequenti

A quale momento si valuta il diritto prevalente o uguale?

Al giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente: è quella data a cristallizzare le posizioni rilevanti per la comparazione dei diritti.

Cosa può fare chi prova un diritto prevalente?

Può escludere il possessore temporaneo, subentrandogli nel possesso dei beni dell'assente.

E se il diritto è soltanto uguale a quello del possessore?

In tal caso l'avente titolo può farsi associare al possesso, concorrendo con il possessore temporaneo anziché escluderlo.

Da quando spettano i frutti a chi fa valere il proprio diritto?

Solo dal giorno della domanda giudiziale. Per il periodo anteriore i frutti restano al possessore temporaneo, che ha goduto in buona fede.

In quale fase si applica l'art. 55 c.c.?

Nella fase del possesso temporaneo dei beni dell'assente, successiva alla dichiarazione di assenza e anteriore all'eventuale morte presunta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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