Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 c.c. – Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’art. 54 restano irrevocabili.
Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’art. 53.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 55 - Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporane…→Cod. civ. art. 57 - Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 54 c.c.: Limiti alla disponibilità dei beni→Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’asse→Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni→Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza→Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso→Art. 60 Codice Civile: Altri casi di dichiarazione di morte presunta→Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Al ritorno dell'assente o alla prova della sua esistenza cessano gli effetti della dichiarazione di assenza e i possessori temporanei devono restituire i beni.
Ratio
L'articolo 56 c.c. disciplina il ritorno al regime ordinario dopo la dichiarazione di assenza, bilanciando due esigenze contrapposte: la tutela del soggetto ricomparso e la salvaguardia della certezza giuridica degli atti compiuti nel frattempo dai possessori temporanei.
Analisi
La cessazione degli effetti della dichiarazione di assenza opera di diritto al verificarsi dei due presupposti alternativi: il ritorno fisico dell'assente o la prova documentale della sua esistenza in vita. I possessori temporanei conservano legittimamente i frutti fino alla costituzione in mora. Gli atti dispositivi già compiuti rimangono irrevocabili, a protezione dei terzi che vi hanno fatto affidamento. La sanzione a carico dell'assente volontario ingiustificato ha funzione deterrente: chi si è allontanato deliberatamente non può reclamare integralmente i benefici economici della propria posizione.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che, nel corso del possesso temporaneo dei beni (artt. 50-55 c.c.), l'assente ricompaia o ne venga accertata l'esistenza in vita prima che venga pronunciata la dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c.
Connessioni
La disposizione si collega agli artt. 49-55 c.c. (regime dell'assenza e possesso temporaneo), all'art. 57 c.c. (prova della morte) e agli artt. 58-63 c.c. (morte presunta).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ritorna dopo dieci anni di assenza
Tizio, dichiarato assente nel 2015, ricompare nel 2025 dopo aver vissuto all'estero senza dare notizie. I possessori temporanei dei suoi beni devono restituirli nello stato in cui si trovano. Per l'appartamento alienato a un terzo di buona fede, Tizio non recupera il bene ma ha diritto al prezzo ricavato dalla vendita, ai sensi dell'art. 56 c.c.
Caso 2: Caio scopre che il fratello assente è vivo
Caio, chiamato all'eredità del fratello dichiarato assente ex art. 49 c.c., ottiene l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. Dopo cinque anni riceve prova certa che il fratello è vivo all'estero. La dichiarazione di assenza cessa automaticamente: Caio deve restituire i beni e rendere conto della gestione, conservando però i frutti percepiti in buona fede.
Caso 3: Sempronio possessore di mala fede
Sempronio, immesso nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, apprende dopo due anni che il congiunto è vivo ma occulta la notizia continuando a godere dei beni. Al ritorno dell'assente, Sempronio risponde come possessore di mala fede: deve restituire i beni, i frutti percepiti dal momento della conoscenza e risarcire i danni cagionati alla massa patrimoniale.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 56 c.c. disciplina la cessazione della dichiarazione di assenza al ritorno dell'assente o alla prova della sua esistenza, collegandosi all'art. 49 c.c. sulla dichiarazione di assenza e all'art. 50 c.c. sull'immissione nel possesso temporaneo. La restituzione opera nello stato in cui i beni si trovano: per i beni alienati a terzi di buona fede, tutelati dall'art. 1153 c.c., l'assente recupera il prezzo ricavato dall'alienazione, non il bene. Il regime cambia a seconda della buona o mala fede del possessore temporaneo quanto a frutti e responsabilità per deterioramento.
Domande frequenti
Cosa accade se l'assente ritorna durante il possesso temporaneo?
Cessano gli effetti della dichiarazione di assenza; i possessori devono restituire i beni.
I possessori temporanei godono dei vantaggi fino a quando?
Fino al giorno della loro costituzione in mora, dopodichè continuano a godere i vantaggi degli articoli 52 e 53.
Gli atti compiuti secondo l'articolo 54 rimangono validi?
Sì, rimangono irrevocabili anche dopo il ritorno dell'assente.
L'assente perde i diritti se era assenza volontaria?
Sì, perde il diritto alle rendite riservategli se l'assenza era volontaria e non giustificata.
Come si prova l'esistenza dell'assente?
Con qualsiasi mezzo legittimo di prova che dimostri la persona viva al momento del possesso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate