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Art. 59 c.c. Termine per la rinnovazione della istanza
In vigore
L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'istanza rigettata per la dichiarazione di morte presunta non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno due anni.
Ratio
L'articolo 59 c.c. introduce un limite procedimentale volto a evitare che il rigetto dell'istanza di morte presunta possa essere sistematicamente aggirato mediante la ripresentazione immediata della stessa domanda, perseguendo una duplice finalità: tutela dell'economia processuale e garanzia di stabilità delle decisioni giudiziarie.
Analisi
Il termine biennale opera come preclusione temporanea: decorsi i due anni, il richiedente potrà riproporre l'istanza, eventualmente allegando nuovi elementi. Il rigetto può avvenire per carenza dei presupposti temporali, per difetto di legittimazione o per insufficienza probatoria. In tutti questi casi il termine biennale decorre dalla data del provvedimento di rigetto.
Quando si applica
La norma si applica alle istanze rigettate nel merito o per difetto di un presupposto procedurale, non ai casi di inammissibilità per vizi formali sanabili.
Connessioni
Si collega all'art. 58 c.c. (presupposti della dichiarazione di morte presunta), agli artt. 60-63 c.c. (casi speciali e procedimento) e ai principi generali del processo civile in tema di preclusioni.
Domande frequenti
Quando si può rinnovare l'istanza di assenza?
Non prima che siano decorsi almeno due anni dal rigetto della domanda precedente.
Il decorso di due anni è sospendibile?
No, il termine è perentorio e non si sospende ordinariamente.
Si può presentare istanza di morte presunta intanto?
Sì, se ricorrono i presupposti di morte presunta (operazioni belliche, infortunio, cattività) indipendentemente.
Cosa può succedere nel frattempo?
Il tribunale, pur rigettando l'assenza, può dichiarare l'assenza dello scomparso in certi casi.
Chi rappresenta l'assente durante l'attesa?
Se nominato, il curatore; altrimenti gli interessati o il pubblico ministero vigilano.
Fonti consultate: 1 fonte verificate