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Art. 51 c.c. Assegno alimentare a favore del coniuge
In vigore
dell'assente Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente.
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In sintesi
Il coniuge dell'assente può ottenere dal tribunale un assegno alimentare in caso di bisogno, commisurato alle condizioni familiari e al patrimonio dell'assente.
Ratio
L'articolo 51 c.c. risponde all'esigenza di garantire al coniuge dell'assente un minimo di sostentamento economico durante il periodo di incertezza giuridica legato all'assenza. Il legislatore ha inteso tutelare il soggetto che, per effetto della scomparsa del partner, si trovi privato del concreto apporto economico di quest'ultimo, pur in assenza di una pronuncia definitiva sulla sorte dello scomparso.
Analisi
La disposizione prevede che il coniuge possa cumulare quanto già percepisce in virtù del regime patrimoniale della famiglia e di eventuali diritti successori già azionabili, con un ulteriore assegno alimentare di natura assistenziale. Il tribunale valuta discrezionalmente l'entità dell'assegno sulla base di due parametri: le condizioni economiche complessive della famiglia e l'ampiezza del patrimonio lasciato dall'assente. Lo stato di bisogno costituisce presupposto indefettibile dell'istanza.
Quando si applica
La norma trova applicazione esclusivamente nel contesto della dichiarazione di assenza ex art. 49 c.c. Non si applica ai casi di semplice allontanamento volontario né alla situazione di morte presunta.
Connessioni
L'articolo si coordina con gli artt. 49 e 50 c.c., con gli artt. 433 e ss. c.c. in materia di alimenti e con le norme del regime patrimoniale della famiglia (artt. 159 e ss. c.c.).
Domande frequenti
Il coniuge dell'assente ha diritti su beni successori?
Sì, spetta ciò che gli tocca per il regime patrimoniale e per titolo di successione.
Quando può chiedere un assegno alimentare?
In caso di bisogno, rivolgendosi al tribunale con istanza motivata.
Chi determina l'importo dell'assegno?
Il tribunale, secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
L'assegno è una forma di alimentazione?
Sì, è un diritto alimentare garantito al coniuge in caso di bisogno materiale.
L'assegno sostituisce i diritti successori?
No, è un diritto aggiuntivo indipendente dal diritto di successione.
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