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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 64 c.c. Immissione nel possesso e inventario

In vigore

Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’articolo 58. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni. Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60.

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In sintesi

  • In assenza di precedente immissione nel possesso temporaneo, i titolari conseguono il pieno esercizio dei diritti solo quando la sentenza diventa eseguibile.
  • Chi prende possesso dei beni per effetto della sentenza deve far precedere l'inventario.
  • L'obbligo di inventario si applica anche a coloro che succedono nei casi previsti dall'art. 60 c.c.
  • L'inventario tutela lo scomparso, i terzi creditori e gli stessi successori da contestazioni future.
  • La norma coordina i casi in cui la dichiarazione di morte presunta non sia stata preceduta dalla fase di assenza con possesso temporaneo.

Se non vi è stata previa immissione nel possesso temporaneo, i titolari dei diritti acquisiscono la piena titolarità con l'esecutività della sentenza, previa obbligatoria redazione dell'inventario.

Ratio

L'art. 64 c.c. disciplina la situazione — speculare a quella dell'art. 63 c.c. — in cui la dichiarazione di morte presunta non sia stata preceduta dalla fase del possesso temporaneo dei beni dell'assente. La legge impone l'inventario come condizione di accesso alla piena titolarità, a tutela sia degli interessi dello scomparso sia dei terzi creditori.

Analisi

Il primo comma chiarisce che, in assenza della precedente fase di possesso temporaneo, l'acquisto dei diritti è condizionato all'esecutività della sentenza. Il secondo e terzo comma introducono l'obbligo di inventario come adempimento preliminare necessario: chi intende prendere possesso deve redigere l'inventario prima di compiere qualsiasi atto di amministrazione o disposizione. L'obbligo vale sia per chi acquista direttamente per effetto della sentenza sia per chi succede a coloro che avevano diritto all'immissione in base all'art. 60 c.c.

Quando si applica

La norma trova applicazione quando il procedimento di morte presunta non è stato preceduto da una fase di assenza con immissione nel possesso temporaneo: ad esempio quando la scomparsa è avvenuta in circostanze improvvise e i familiari non hanno mai avuto necessità di ricorrere preventivamente alle misure per gli assenti.

Connessioni

L'art. 64 c.c. si coordina con l'art. 63 c.c. (effetti della sentenza in caso di previa immissione nel possesso) e con gli artt. 485-511 c.c. in materia di inventario successorio. Il richiamo all'art. 60 c.c. delimita le ipotesi applicative.

Domande frequenti

Cosa succede se non vi fu immissione nel possesso temporaneo?

Gli eredi conseguono il pieno esercizio dei diritti direttamente dalla sentenza esecutiva.

L'inventario è comunque obbligatorio?

Sì, coloro che prendono possesso devono fare precedere l'inventario dei beni.

Qual è la differenza rispetto al possesso temporaneo?

Nel possesso temporaneo vi era limitazione; qui gli eredi hanno diritti pieni.

Chi sono gli aventi diritto?

Coloro indicati nell'articolo 50 c.c.: eredi testamentari, legatari e altri aventi diritti.

Quando conseguono concretamente i beni?

Dal momento in cui la sentenza di morte presunta diviene esecutiva e irrevocabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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