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Art. 67 c.c. Dichiarazione di esistenza o accertamento
In vigore
della morte La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
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In sintesi
L'art. 67 c.c. disciplina le procedure con cui si può accertare che una persona dichiarata presuntivamente morta sia in realtà ancora viva, oppure confermare definitivamente il suo decesso.
Ratio
L'articolo 67 c.c. chiude il ciclo normativo sulla morte presunta (artt. 58–66 c.c.) introducendo due rimedi opposti ma simmetrici: la possibilità di «correggere» la dichiarazione di morte presunta sia nel senso della vita che in quello della morte certa. Il legislatore ha voluto garantire che lo stato giuridico della persona corrisponda sempre alla realtà dei fatti, tutelando tanto l'individuo ingiustamente dichiarato morto quanto i terzi che abbiano fatto affidamento su tale dichiarazione.
Analisi
La norma prevede due distinti accertamenti. Il primo è la dichiarazione di esistenza: quando la persona di cui era stata dichiarata la morte presunta si rivela viva — perché ricompare, dà notizie di sé o viene rinvenuta — il tribunale può, su istanza, revocare formalmente la dichiarazione di morte presunta. Il secondo è l'accertamento della morte: qualora emergano elementi certi circa il decesso (es. ritrovamento del cadavere, atto di morte straniero), il giudice può accertarlo con provvedimento che fa stato anche rispetto agli effetti civili. In entrambi i casi la legge impone il contraddittorio con tutte le parti del procedimento originario, a garanzia della pienezza del contraddittorio e della stabilità dei rapporti giuridici già sorti.
Quando si applica
L'art. 67 c.c. si applica esclusivamente nei casi in cui sia già stata pronunciata una dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 58–60 c.c. Non trova applicazione in caso di semplice assenza o di scomparsa non ancora sfociata nella dichiarazione di morte presunta. Il procedimento è attivabile «sempre», il che sancisce l'imprescrittibilità dell'azione e la sua esperibilità in qualunque momento successivo alla dichiarazione originaria.
Connessioni
L'articolo si raccorda con l'art. 66 c.c. (effetti patrimoniali della dichiarazione di morte presunta), con l'art. 68 c.c. (effetti della dichiarazione di esistenza sul matrimonio e sui beni) e con gli artt. 58–65 c.c. che regolano il procedimento per la morte presunta. Sul piano processuale, il procedimento si svolge in sede di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale competente. Da non confondere con l'art. 67 delle Disposizioni di attuazione del c.c., che riguarda invece il condominio e la rappresentanza in assemblea.
Domande frequenti
Se una persona dichiarata morta presunta ritorna, recupera i beni?
Sì, nel loro stato attuale; ha diritto al prezzo se alienati o ai beni in cui investito.
Ha diritto all'adempimento delle obbligazioni estinte?
Sì, può pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte per la morte presunta.
Vale se è provata la data di morte successiva?
No, il diritto di recupero compete ai veri eredi secondo la data di morte effettiva.
Valgono le prescrizioni e usucapioni?
Sì, sono salvi gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni maturate nel frattempo.
Cosa succede ai beni usucapiti?
Rimangono in possesso dell'usucapiente; la dichiarazione di esistenza non annulla l'usucapione.
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