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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 68 c.c. Nullità del nuovo matrimonio

In vigore

Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio. CAPO III – Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

In sintesi

  • Il matrimonio celebrato dopo la dichiarazione di morte presunta del coniuge scomparso diventa nullo se la persona riappare o risulta viva.
  • Gli effetti civili già prodotti dal matrimonio dichiarato nullo rimangono salvi (es. figli nati dal matrimonio, atti compiuti in buona fede).
  • La nullità non può essere pronunciata se viene accertata la morte effettiva dello scomparso, anche se avvenuta dopo la data del secondo matrimonio.

L'art. 68 c.c. disciplina la nullità del matrimonio contratto dal coniuge di una persona dichiarata morta presunta, nel caso in cui quest'ultima ritorni o ne sia accertata l'esistenza in vita.

Ratio

La norma risolve un conflitto di interessi che sorge quando la dichiarazione di morte presunta, pronunciata dal tribunale ai sensi degli artt. 58 ss. c.c., consente al coniuge superstite di risposarsi, ma successivamente lo scomparso si rivela essere ancora vivo. Il legislatore bilancia la tutela del vincolo originario con la protezione della buona fede dei terzi e la stabilità degli effetti civili già consolidati.

Analisi

Il primo comma stabilisce la nullità del nuovo matrimonio come conseguenza automatica del ritorno o dell'accertamento dell'esistenza in vita del presunto morto. Non si tratta di un'annullabilità soggetta a sanatoria, bensì di una nullità che discende dalla persistenza del precedente vincolo coniugale (bigamia di fatto). Il secondo comma introduce tuttavia un temperamento essenziale: gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo sono fatti salvi, in applicazione del principio del matrimonio putativo (art. 128 c.c.), a protezione del coniuge che abbia contratto il nuovo matrimonio in buona fede. Il terzo comma chiarisce che, se la morte dello scomparso è accertata, anche se sopravvenuta dopo la data del secondo matrimonio, la nullità non può più essere pronunciata: il secondo matrimonio rimane valido, poiché al momento della morte dello scomparso il vincolo precedente si è definitivamente sciolto.

Quando si applica

L'articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui: (1) sia stata emessa una sentenza dichiarativa di morte presunta ex artt. 58-63 c.c.; (2) il coniuge superstite abbia contratto un nuovo matrimonio facendo leva su tale sentenza; (3) successivamente, lo scomparso ritorni fisicamente o ne venga altrimenti accertata l'esistenza in vita. Non trova applicazione nei casi di divorzio, separazione o morte naturale accertata del precedente coniuge.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 58-63 c.c. (dichiarazione di morte presunta e suoi effetti), all'art. 65 c.c. (effetti della dichiarazione di morte presunta sul matrimonio), all'art. 128 c.c. (matrimonio putativo e salvezza degli effetti civili) e all'art. 86 c.c. (divieto di contrarre matrimonio per chi è già coniugato). Rileva inoltre il coordinamento con le norme sullo stato civile in materia di annotazione e rettifica degli atti di matrimonio.

Domande frequenti

Quando il nuovo matrimonio è nullo?

Se la persona dichiarata morta ritorna o se ne è accertata l'esistenza in vita.

Quali effetti civili restano?

La nullità non pregiudica gli effetti civili già prodotti dal matrimonio.

Se la morte è accertata dopo il matrimonio?

Non si pronunzia nullità se è successivamente accertata la morte, anche posteriore al matrimonio.

Chi può chiedere l'annullamento?

La revoca della morte presunta riapre le azioni di nullità.

Il matrimonio vale fino a sentenza?

Sì, il matrimonio produce effetti civili fino alla pronuncia di nullità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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