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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 c.c. – Nullità del nuovo matrimonio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 67 - Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento→Cod. civ. art. 69 - Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si i…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Caso pratico: Prova dell’esistenza dopo la morte presunta: esemp→Art. 66 Codice Civile: Prova dell’esistenza della persona di cui→Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la→Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge→Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per→Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario→Art. 72 Codice Civile: Successione a cui sarebbe chiamata la
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 68 c.c. disciplina la nullità del matrimonio contratto dal coniuge di una persona dichiarata morta presunta, nel caso in cui quest'ultima ritorni o ne sia accertata l'esistenza in vita.
Ratio
La norma risolve un conflitto di interessi che sorge quando la dichiarazione di morte presunta, pronunciata dal tribunale ai sensi degli artt. 58 ss. c.c., consente al coniuge superstite di risposarsi, ma successivamente lo scomparso si rivela essere ancora vivo. Il legislatore bilancia la tutela del vincolo originario con la protezione della buona fede dei terzi e la stabilità degli effetti civili già consolidati.
Analisi
Il primo comma stabilisce la nullità del nuovo matrimonio come conseguenza automatica del ritorno o dell'accertamento dell'esistenza in vita del presunto morto. Non si tratta di un'annullabilità soggetta a sanatoria, bensì di una nullità che discende dalla persistenza del precedente vincolo coniugale (bigamia di fatto). Il secondo comma introduce tuttavia un temperamento essenziale: gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo sono fatti salvi, in applicazione del principio del matrimonio putativo (art. 128 c.c.), a protezione del coniuge che abbia contratto il nuovo matrimonio in buona fede. Il terzo comma chiarisce che, se la morte dello scomparso è accertata, anche se sopravvenuta dopo la data del secondo matrimonio, la nullità non può più essere pronunciata: il secondo matrimonio rimane valido, poiché al momento della morte dello scomparso il vincolo precedente si è definitivamente sciolto.
Quando si applica
L'articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui: (1) sia stata emessa una sentenza dichiarativa di morte presunta ex artt. 58-63 c.c.; (2) il coniuge superstite abbia contratto un nuovo matrimonio facendo leva su tale sentenza; (3) successivamente, lo scomparso ritorni fisicamente o ne venga altrimenti accertata l'esistenza in vita. Non trova applicazione nei casi di divorzio, separazione o morte naturale accertata del precedente coniuge.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 58-63 c.c. (dichiarazione di morte presunta e suoi effetti), all'art. 65 c.c. (effetti della dichiarazione di morte presunta sul matrimonio), all'art. 128 c.c. (matrimonio putativo e salvezza degli effetti civili) e all'art. 86 c.c. (divieto di contrarre matrimonio per chi è già coniugato). Rileva inoltre il coordinamento con le norme sullo stato civile in materia di annotazione e rettifica degli atti di matrimonio.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 102/1967
La Corte Costituzionale, intervenendo sulla disciplina degli effetti della dichiarazione di morte presunta in relazione al successivo matrimonio del coniuge superstite, ha affrontato il tema della tutela dei figli e dei diritti patrimoniali connessi all'eventuale ritorno della persona dichiarata morta presunta. La pronuncia rappresenta uno dei pochi interventi della Consulta sull'articolo 68 c.c. e ha contribuito a coordinare la disciplina codicistica con i principi costituzionali in materia familiare.
Casi pratici
Caso 1: Caio era coniugato con Tizio, dichiarato morto presunto
Caio contrae nuovo matrimonio con Filano. Dopo 5 anni Tizio ritorna vivo. Il matrimonio tra Caio e Filano è nullo, ma conserva effetti civili retroattivi.
Caso 2: Sempronio sposa Mevio dopo la morte presunta della ex coniuge
Successivamente la morte presunta è revocata: la presunta defunta è in vita. Il nuovo matrimonio di Sempronio è dichiarato nullo.
Domande frequenti
Quando il nuovo matrimonio è nullo?
Se la persona dichiarata morta ritorna o se ne è accertata l'esistenza in vita.
Quali effetti civili restano?
La nullità non pregiudica gli effetti civili già prodotti dal matrimonio.
Se la morte è accertata dopo il matrimonio?
Non si pronunzia nullità se è successivamente accertata la morte, anche posteriore al matrimonio.
Chi può chiedere l'annullamento?
La revoca della morte presunta riapre le azioni di nullità.
Il matrimonio vale fino a sentenza?
Sì, il matrimonio produce effetti civili fino alla pronuncia di nullità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate