Testo dell'articoloVigente
Art. 86 c.c. – Libertà di stato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Non può contrarre matrimonio chi è già vincolato da matrimonio precedente o da unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ratio
La norma tutela il principio di unicità del vincolo matrimoniale nell'ordinamento italiano. Il legislatore ha inteso garantire che ogni persona possa essere parte di un solo rapporto di coniugio (o para-coniugale) per volta, a protezione dell'ordine pubblico familiare, della certezza degli status personali e dei diritti dei terzi coinvolti.
Analisi
L'art. 86 c.c. disciplina uno degli impedimenti assoluti al matrimonio, detti anche dirimenti, poiché la loro violazione produce la nullità del matrimonio successivamente contratto (art. 117 c.c.). Il vincolo ostatico comprende il matrimonio civile non ancora sciolto per divorzio, annullamento o morte di uno dei coniugi; il matrimonio concordatario avente effetti civili; l'unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi della L. 76/2016, equiparata al matrimonio quanto all'impedimento. Non rileva invece la semplice convivenza di fatto, priva di formalizzazione giuridica. Il vincolo cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di annullamento, oppure con la morte (anche presunta) dell'altro coniuge.
Quando si applica
Il divieto scatta ogni qualvolta uno dei nubendi, al momento della celebrazione, risulti ancora formalmente legato da un matrimonio o da un'unione civile. L'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare la libertà di stato nell'ambito delle pubblicazioni matrimoniali (artt. 93 ss. c.c.); in caso di omessa verifica e di successiva scoperta del vizio, l'azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, dal pubblico ministero e dagli stessi coniugi (art. 117 c.c.).
Connessioni
L'art. 86 va letto in combinato con l'art. 84 c.c. (età per il matrimonio), l'art. 85 c.c. (interdizione per infermità di mente), l'art. 117 c.c. (nullità del matrimonio per violazione degli impedimenti), l'art. 556 c.p. (bigamia), gli artt. 1 e 3 L. 76/2016 (unioni civili). Sul piano internazionalprivatistico, l'art. 27 della L. 218/1995 stabilisce che la capacità matrimoniale è regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
I casi pratici hanno finalità esclusivamente illustrative e non costituiscono parere legale. Per situazioni specifiche rivolgersi a un avvocato o a un notaio.
Domande frequenti
Cosa è il divieto di libertà di stato?
Il divieto di contrarre matrimonio per chi è già coniugato.
Include le unioni civili?
Sì, chi è in unione civile non può contrarre matrimonio.
Il matrimonio passato deve essere sciolto?
Sì, con morte, divorzio o annullamento.
Vale per matrimoni estranei?
Sì, indipendentemente dove è stato contratto il precedente matrimonio.
La celebrazione è nulla?
Sì, il matrimonio è nullo se uno sposo non ha libertà di stato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate