Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 c.c. – Interdizione per infermità di mente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.

Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

In sintesi

  • L'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio: il divieto è assoluto e opera di diritto.
  • Se l'interdizione è solo in corso di giudizio, il pubblico ministero può chiedere la sospensione della celebrazione.
  • La celebrazione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'istanza di interdizione.
Indice dei contenuti

L'art. 85 c.c. vieta il matrimonio all'interdetto per infermità di mente e consente al pubblico ministero di sospendere la celebrazione quando è pendente un procedimento di interdizione.

Ratio

La norma tutela due interessi convergenti: da un lato la persona con infermità di mente, che potrebbe non essere in grado di esprimere un consenso matrimoniale libero e consapevole; dall'altro l'istituto del matrimonio, che presuppone la piena capacità di agire dei nubendi. Il legislatore ha ritenuto che chi è già stato dichiarato interdetto per infermità di mente sia privo, per definizione, della lucidità necessaria a formare una volontà matrimoniale valida.

Analisi

Il primo comma stabilisce un impedimento matrimoniale assoluto e inderogabile: l'interdetto per infermità di mente, ovvero colui nei confronti del quale il tribunale ha pronunciato sentenza di interdizione passata in giudicato ai sensi degli artt. 414 ss. c.c., non può in alcun modo contrarre matrimonio. Il matrimonio eventualmente celebrato in violazione del divieto è annullabile ai sensi dell'art. 119 c.c. Il secondo comma disciplina la fase cautelare: quando l'istanza di interdizione è soltanto pendente (cioè il procedimento è iniziato ma la sentenza non è ancora definitiva), il pubblico ministero, non le parti private, ha la facoltà di richiedere la sospensione della celebrazione. La sospensione dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di interdizione, con esito positivo o negativo.

Quando si applica

La prima parte si applica ogni qualvolta un ufficiale di stato civile si trovi di fronte a un nubendo che risulti interdetto per infermità di mente nel momento della celebrazione. La seconda parte si applica nei casi in cui, prima della celebrazione, risulti già promossa un'istanza di interdizione nei confronti di uno dei futuri sposi: in tale ipotesi il pubblico ministero può intervenire chiedendo al tribunale la sospensione, che viene annotata agli atti dello stato civile.

Connessioni

L'art. 85 si coordina con l'art. 84 c.c. (impedimenti per età), con l'art. 88 c.c. (impedimento da infermità di mente non ancora dichiarata con interdizione, rilevante ai fini dell'annullamento), con gli artt. 119 e 120 c.c. (annullamento del matrimonio per vizi del consenso e incapacità), e con gli artt. 414-432 c.c. in materia di interdizione. Rileva inoltre in combinato con l'art. 102 c.c. sull'opposizione al matrimonio, che può essere proposta anche per il caso di cui all'art. 85.

Domande frequenti

Chi non può contrarre matrimonio?

L'interdetto per infermità di mente.

Cosa è l'interdizione?

Provvedimento giudiziale di incapacità per malattia mentale.

Se è solo istanza di interdizione?

Il pubblico ministero può richiedere sospensione della celebrazione.

Fino a quando vale la sospensione?

Finché la sentenza di interdizione non sia passata in giudicato.

Se la sentenza respinge l'interdizione?

La sospensione cessa e il matrimonio può celebrarsi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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