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Art. 85 c.c. Interdizione per infermità di mente
In vigore
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.
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In sintesi
L'art. 85 c.c. vieta il matrimonio all'interdetto per infermità di mente e consente al pubblico ministero di sospendere la celebrazione quando è pendente un procedimento di interdizione.
Ratio
La norma tutela due interessi convergenti: da un lato la persona con infermità di mente, che potrebbe non essere in grado di esprimere un consenso matrimoniale libero e consapevole; dall'altro l'istituto del matrimonio, che presuppone la piena capacità di agire dei nubendi. Il legislatore ha ritenuto che chi è già stato dichiarato interdetto per infermità di mente sia privo, per definizione, della lucidità necessaria a formare una volontà matrimoniale valida.
Analisi
Il primo comma stabilisce un impedimento matrimoniale assoluto e inderogabile: l'interdetto per infermità di mente — ovvero colui nei confronti del quale il tribunale ha pronunciato sentenza di interdizione passata in giudicato ai sensi degli artt. 414 ss. c.c. — non può in alcun modo contrarre matrimonio. Il matrimonio eventualmente celebrato in violazione del divieto è annullabile ai sensi dell'art. 119 c.c. Il secondo comma disciplina la fase cautelare: quando l'istanza di interdizione è soltanto pendente (cioè il procedimento è iniziato ma la sentenza non è ancora definitiva), il pubblico ministero — non le parti private — ha la facoltà di richiedere la sospensione della celebrazione. La sospensione dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di interdizione, con esito positivo o negativo.
Quando si applica
La prima parte si applica ogni qualvolta un ufficiale di stato civile si trovi di fronte a un nubendo che risulti interdetto per infermità di mente nel momento della celebrazione. La seconda parte si applica nei casi in cui, prima della celebrazione, risulti già promossa un'istanza di interdizione nei confronti di uno dei futuri sposi: in tale ipotesi il pubblico ministero può intervenire chiedendo al tribunale la sospensione, che viene annotata agli atti dello stato civile.
Connessioni
L'art. 85 si coordina con l'art. 84 c.c. (impedimenti per età), con l'art. 88 c.c. (impedimento da infermità di mente non ancora dichiarata con interdizione, rilevante ai fini dell'annullamento), con gli artt. 119 e 120 c.c. (annullamento del matrimonio per vizi del consenso e incapacità), e con gli artt. 414-432 c.c. in materia di interdizione. Rileva inoltre in combinato con l'art. 102 c.c. sull'opposizione al matrimonio, che può essere proposta anche per il caso di cui all'art. 85.
Domande frequenti
Chi non può contrarre matrimonio?
L'interdetto per infermità di mente.
Cosa è l'interdizione?
Provvedimento giudiziale di incapacità per malattia mentale.
Se è solo istanza di interdizione?
Il pubblico ministero può richiedere sospensione della celebrazione.
Fino a quando vale la sospensione?
Finché la sentenza di interdizione non sia passata in giudicato.
Se la sentenza respinge l'interdizione?
La sospensione cessa e il matrimonio può celebrarsi.
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