Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 102 c.c. Persone che possono fare opposizione

In vigore

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione.

In sintesi

  • I genitori possono opporsi al matrimonio del figlio per qualunque causa che ne impedisca la celebrazione.
  • In mancanza dei genitori, la legittimazione spetta agli ascendenti e ai collaterali entro il terzo grado (es. nonni, fratelli, zii).
  • Se uno degli sposi è sotto tutela o curatela, anche il tutore o curatore è legittimato all'opposizione.
  • Il pubblico ministero può sempre fare opposizione, senza limitazioni soggettive né oneri di motivazione specifica.
  • L'opposizione sospende la celebrazione del matrimonio fino alla definizione del procedimento giudiziario.
Indice dei contenuti

L'art. 102 c.c. individua i soggetti legittimati a fare opposizione al matrimonio, ossia a chiedere giudizialmente l'impedimento della sua celebrazione per cause ostative previste dalla legge.

Ratio

L'art. 102 c.c. risponde all'esigenza di tutelare l'istituto matrimoniale da celebrazioni contrarie alle norme imperative che ne disciplinano i presupposti. Il legislatore ha individuato una cerchia di soggetti qualificati, familiari stretti, rappresentanti legali e organo pubblico, ai quali attribuisce il potere di attivare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di validità del matrimonio, prima che questo produca effetti giuridici difficilmente reversibili.

Analisi

La norma delinea una graduazione della legittimazione attiva. In primo luogo, i genitori, cui è riconosciuto il diritto di opposizione per qualunque causa ostativa, senza limitazione alcuna. In loro mancanza, per morte, decadenza dalla responsabilità genitoriale o altra causa, subentrano gli ascendenti (nonni, bisnonni) e i collaterali entro il terzo grado (fratelli, zii): in questi casi la legittimazione è subordinata all'assenza dei genitori. Il tutore e il curatore intervengono in ragione del loro ufficio, a protezione dello sposo incapace o limitatamente capace. Il pubblico ministero occupa una posizione del tutto autonoma: la sua legittimazione è incondizionata e permanente, espressione della funzione di vigilanza sulla legalità che gli compete in materia di stato civile.

Quando si applica

L'art. 102 c.c. trova applicazione ogni volta che ricorra una causa ostativa alla celebrazione del matrimonio ai sensi degli artt. 84 e ss. c.c. (minore età non autorizzata, interdizione per infermità di mente, sussistenza di un vincolo matrimoniale precedente, rapporti di parentela o affinità ostativi, ecc.). L'opposizione deve essere proposta prima della celebrazione e depositata presso il tribunale competente; una volta proposta, l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione sino alla pronuncia del giudice.

Connessioni

La norma si coordina con gli artt. 84-89 c.c. (impedimenti matrimoniali), con l'art. 103 c.c. (forma e deposito dell'opposizione), con l'art. 104 c.c. (procedimento di opposizione) e con l'art. 105 c.c. (opposizione temeraria e responsabilità). In ambito processuale, il procedimento di opposizione rientra nella competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale, con rito camerale urgente.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

I genitori di Tizio, il cui tutore è Caio, formano opposizione al matrimonio per tutela del minore; può opporsi sia il genitore che il tutore secondo priorità diverse.

Caso 2: Caso 2

Il coniuge non separato di Sempronio esercita diritto di opposizione al nuovo matrimonio per bigamia.

Domande frequenti

Chi tra i parenti può fare opposizione?

I genitori, gli ascendenti e i collaterali entro il terzo grado, anche non prossimi.

Che diritti ha il tutore in materia di opposizione?

Se lo sposo è soggetto a tutela o cura, il tutore o curatore ha diritto di fare opposizione al matrimonio.

Quali cause può invocare per opposizione?

Qualunque causa che osti alla celebrazione, inclusi impedimenti matrimoniali e infermità di mente.

Il coniuge precedente ha diritto di opposizione?

Sì, il coniuge della persona che vuole contrarre nuovo matrimonio può sempre fare opposizione per violazione dell'art. 89.

Quando il pubblico ministero ha diritto di opposizione?

Sempre, se conosce un impedimento o constata l'infermità di mente di uno degli sposi non interdetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.