Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 101 c.c. – Matrimonio in imminente pericolo di vita

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

In sintesi

  • La norma deroga alle formalità ordinarie (pubblicazione e assenso) quando uno dei nubendi versi in imminente pericolo di vita.
  • Competente è l'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trova lo sposo in pericolo, indipendentemente dal comune di residenza o domicilio.
  • Condizione imprescindibile è il giuramento di entrambi gli sposi circa l'assenza di impedimenti matrimoniali.
  • Il matrimonio si perfeziona solo con la celebrazione: se il nubendo muore prima dello scambio del consenso, l'atto non produce effetti.
  • La cessazione del pericolo di vita successiva alla celebrazione non incide sulla validità del matrimonio già contratto.
Indice dei contenuti

L'art. 101 c.c. consente la celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza assenso in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, previo giuramento dell'assenza di impedimenti.

Ratio

L'art. 101 c.c. esprime una scelta di bilanciamento tra l'interesse ordinamentale alla regolarità formale del matrimonio e il diritto dei nubendi a contrarre validamente unione civile anche in condizioni di urgenza estrema. Il legislatore ha ritenuto prevalente, in tali circostanze eccezionali, la tutela della volontà matrimoniale rispetto al rispetto delle formalità preventive, che presuppongono un lasso di tempo incompatibile con l'imminenza del decesso.

Analisi

La norma introduce una fattispecie derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria del matrimonio civile: vengono meno l'obbligo di pubblicazione (artt. 93 ss. c.c.) e l'eventuale necessità di assenso (tipicamente quello genitoriale per i minori emancipati). Il presupposto applicativo è l'imminente pericolo di vita, espressione che la dottrina interpreta come pericolo attuale, concreto e non meramente ipotetico, di morte imminente di uno dei nubendi. Il giuramento sull'assenza di impedimenti costituisce il contrappeso alla soppressione dei controlli preventivi: attraverso di esso, gli sposi assumono formalmente la responsabilità circa la sussistenza dei requisiti sostanziali del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile competente è quello del luogo in cui avviene la celebrazione, con deroga alle ordinarie regole di competenza territoriale.

Quando si applica

La norma trova applicazione esclusivamente in presenza di un pericolo di vita imminente, situazione tipicamente documentabile tramite attestazione medica, che renda impossibile attendere i tempi ordinari della pubblicazione. Non è sufficiente una prognosi infausta a lungo termine: occorre che il decesso sia prospettabile nell'immediato. Entrambi i nubendi devono essere in grado di prestare il giuramento e di esprimere il consenso; la capacità di intendere e di volere al momento della celebrazione rimane requisito indefettibile.

Connessioni

La norma si collega sistematicamente agli artt. 84 ss. c.c. in materia di requisiti e impedimenti matrimoniali, il cui accertamento è rimesso, in via sostitutiva rispetto alla pubblicazione, al giuramento degli sposi. Va letta in combinato con l'art. 107 c.c. sulle modalità di celebrazione e con le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) che regolano gli adempimenti formali dell'ufficiale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è ricoverato in condizioni critiche; l'ufficiale dello stato civile, accertato il pericolo imminente di morte, celebra il matrimonio senza pubblicazione, raccogliendo il giuramento degli sposi sulla mancanza di impedimenti.

Caso 2: Caso 2

Caio è a bordo di un aereo in emergenza; il matrimonio può celebrarsi secondo le stesse modalità straordinarie.

Domande frequenti

Quando è possibile celebrare matrimonio senza pubblicazione?

In caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, su accertamento dell'ufficiale dello stato civile.

È necessario l'assenso dei genitori in questi matrimoni?

No, il matrimonio in pericolo di vita è celebrabile senza assenso, anche se normalmente richiesto.

Quale giuramento deve prestare gli sposi?

Gli sposi giurano che non esistono fra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

Come accerta l'ufficiale il pericolo imminente di vita?

L'ufficiale valuta il pericolo secondo il suo prudente apprezzamento; il metodo di accertamento è dichiarato nell'atto.

Il matrimonio celebrato in extremis ha effetti pieni?

Sì, produce tutti gli effetti di un matrimonio ordinario, anche se privo delle garanzie della pubblicazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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