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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 c.c. – Effetti dell’opposizione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .
Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 103 - Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione→Cod. civ. art. 105 - Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Princi…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione→Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione→Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita→Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione→Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della→Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni→Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 104 c.c. disciplina gli effetti dell'opposizione al matrimonio, attribuendo al presidente del tribunale il potere discrezionale di sospenderne la celebrazione con decreto, fino alla rimozione dell'opposizione stessa.
Ratio
L'art. 104 c.c. si colloca nell'ambito del procedimento di opposizione al matrimonio (artt. 102-105 c.c.) e mira a garantire che la celebrazione non avvenga in pendenza di un'opposizione fondata su una causa legalmente rilevante. La norma bilancia due interessi contrapposti: da un lato, la tutela dell'ordine pubblico matrimoniale e dei soggetti legittimati a opporsi; dall'altro, la libertà matrimoniale dei nubendi, che non può essere compressa da opposizioni temerarie o strumentali. Il carattere facoltativo della sospensione («può») attribuisce al presidente del tribunale un potere di valutazione caso per caso.
Analisi
Il meccanismo dell'art. 104 c.c. si articola in tre presupposti cumulativi. In primo luogo, l'opposizione deve essere stata proposta da chi ne ha facoltà: la legittimazione attiva è tassativamente prevista dall'art. 102 c.c. In secondo luogo, l'opposizione deve fondarsi su una causa ammessa dalla legge, ovvero su uno degli impedimenti matrimoniali rilevanti. In terzo luogo, il presidente del tribunale deve ritenere sussistente l'opportunità della sospensione, esercitando una valutazione discrezionale di tipo cautelare. Il decreto presidenziale ha natura provvisoria e strumentale rispetto al giudizio di opposizione: esso non decide nel merito la fondatezza dell'opposizione, ma impedisce che il matrimonio venga celebrato nelle more del procedimento. La sospensione cessa automaticamente con la rimozione dell'opposizione.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che, a seguito della pubblicazione matrimoniale o in prossimità della celebrazione, venga proposta un'opposizione nelle forme dell'art. 103 c.c. Il presidente del tribunale nella cui circoscrizione è prevista la celebrazione è competente a emettere il decreto sospensivo. L'istituto non opera quando l'opposizione sia proposta da soggetto privo di legittimazione o per una causa non prevista dalla legge: in tali ipotesi il decreto non può essere emesso e l'ufficiale di stato civile può procedere alla celebrazione.
Connessioni
L'art. 104 c.c. si inserisce nel sistema degli artt. 102-105 c.c., che disciplinano rispettivamente la legittimazione all'opposizione, le forme e il procedimento. In senso più ampio, la norma si coordina con gli artt. 84-89 c.c. (impedimenti matrimoniali) e con gli artt. 117-129-bis c.c. (annullamento del matrimonio). Sul piano processuale, il decreto presidenziale ex art. 104 c.c. rientra nell'ambito della giurisdizione volontaria cautelare.
Casi pratici
Caso 1: Tizio muove opposizione al matrimonio di Caio fondatamente (es
mancanza di libertà di stato). L'opposizione è accolta e il matrimonio non può celebrarsi.
Caso 2: Sempronio muove opposizione a Mevio senza fondamento
L'opposizione è respinta: Sempronio deve risarcire i danni a Mevio.
Domande frequenti
Cos'è l'opposizione al matrimonio?
Atto con cui si impugna la celebrazione del matrimonio per motivi legali.
Chi può farla?
Ascendenti, pubblico ministero e chiunque abbia interesse legittimo.
Se l'opposizione è respinta?
L'opponente non ascendente può essere condannato al risarcimento danni.
Effetti se accolta?
Il matrimonio non può celebrarsi fino alla sentenza definitiva.
Il danno a chi va?
All'opponente può essere ordinato risarcimento se l'opposizione è infondata.
Fonti consultate: 1 fonte verificate