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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 107 c.c. Forma della celebrazione

In vigore

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

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In sintesi

  • Il matrimonio si celebra nel giorno stabilito dagli sposi, alla presenza di almeno due testimoni (anche parenti).
  • L'ufficiale legge gli artt. 143, 144 e 147 c.c. sui diritti e doveri coniugali e verso i figli.
  • Ciascuno sposo dichiara personalmente, uno dopo l'altro, di volersi prendere in marito e in moglie.
  • L'ufficiale proclama gli sposi uniti in matrimonio.
  • L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Celebrazione pubblica con lettura artt. 143, 144, 147; dichiarazione personale di consenso e atto compilato.

L'art. 107 c.c. disciplina la forma della celebrazione del matrimonio civile: l'ufficiale legge gli artt. 143, 144 e 147 e raccoglie il consenso personale degli sposi.
Ratio legis

L'art. 107 c.c. attribuisce al matrimonio civile una forma solenne e pubblica, garanzia della serietà e consapevolezza del vincolo. La forma tutela la libertà degli sposi, presidia l'ordine pubblico e garantisce la certezza delle relazioni familiari.

Analisi della norma

La celebrazione si articola in: lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c.; raccolta del consenso personale di ciascuno sposo (non delegabile); proclamazione dell'unione; redazione immediata dell'atto. I due testimoni attestano la regolarità della cerimonia.

Quando si applica

A ogni matrimonio civile in Italia, incluse le unioni civili (l. 76/2016). Non si applica al matrimonio concordatario o ai matrimoni religiosi con effetti civili.

Connessioni normative

Art. 106 c.c.: luogo. Art. 108 c.c.: inapponibilità di termini e condizioni. Art. 117 c.c.: nullità. Art. 123 c.c.: simulazione. D.P.R. 396/2000: ordinamento stato civile.

Domande frequenti

Quali articoli legge l'ufficiale agli sposi?

Gli articoli 143, 144 e 147 che descrivono i diritti e doveri coniugali.

Come raccoglie l'ufficiale il consenso?

Riceve da ciascuno personalmente, uno dopo l'altro, la dichiarazione di volontà di prendere l'altro in sposo.

Quanti testimoni sono necessari?

Almeno due testimoni, anche se parenti degli sposi.

Che cosa dichiara l'ufficiale dopo il consenso?

Dichiara solennemente che gli sposi sono uniti in matrimonio.

Quando deve compilarsi l'atto di matrimonio?

Immediatamente dopo la celebrazione, a pena di nullità della forma se il ritardo è considerato essenziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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