Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 107 c.c. Forma della celebrazione

In vigore

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

In sintesi

  • L'art. 107 c.c. disciplina la forma solenne della celebrazione del matrimonio civile davanti all'ufficiale dello stato civile.
  • La celebrazione avviene nel giorno indicato dalle parti, alla presenza di due testimoni, anche se parenti.
  • L'ufficiale dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c., relativi ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio.
  • Riceve da ciascuna parte, personalmente e l'una dopo l'altra, la dichiarazione di volersi prendere in marito e moglie, e dichiara gli sposi uniti in matrimonio.
  • L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, a documentazione del vincolo costituito.
Indice dei contenuti

L'art. 107 del codice civile descrive il momento culminante del procedimento matrimoniale civile: la celebrazione. La norma traduce in regole precise la solennità di un atto che, nel nostro ordinamento, costituisce la fonte di un complesso di diritti e doveri reciproci tra i coniugi. La celebrazione non è un mero adempimento burocratico, ma un atto formale e pubblico, governato da requisiti di forma la cui osservanza è funzionale a garantire la certezza del vincolo e la consapevolezza degli sposi. La disposizione si inserisce nel capo dedicato alla celebrazione del matrimonio e ne rappresenta il nucleo procedurale essenziale.

Il ruolo dell'ufficiale dello stato civile

Protagonista istituzionale della celebrazione è l'ufficiale dello stato civile, soggetto investito del potere di ricevere le dichiarazioni degli sposi e di dichiararli uniti in matrimonio. La sua presenza non è sostituibile e la sua attività non ha natura meramente notarile: l'ufficiale verifica la libera e consapevole volontà delle parti, dà lettura delle norme che sintetizzano il contenuto del matrimonio e pronuncia la dichiarazione costitutiva del vincolo. È un pubblico ufficiale che esercita una funzione di garanzia, assicurando che l'atto si svolga nelle forme volute dalla legge e che le manifestazioni di volontà siano genuine e non viziate.

Il giorno indicato e la presenza dei testimoni

La celebrazione avviene "nel giorno indicato dalle parti", a conferma del carattere programmato e consapevole dell'atto, che presuppone il completamento delle formalità preliminari, tra cui le pubblicazioni. La norma richiede la presenza di due testimoni, precisando che possono essere anche parenti degli sposi. I testimoni svolgono una funzione di garanzia pubblica e di documentazione: la loro presenza attesta la realtà e la regolarità dell'atto. La possibilità di scegliere testimoni parenti riflette una visione pragmatica, volta a non gravare gli sposi di vincoli formali eccessivi, fermo restando il numero minimo richiesto.

La lettura degli articoli 143, 144 e 147

Un elemento qualificante della celebrazione è la lettura, da parte dell'ufficiale, degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile. Tali norme delineano, rispettivamente, i diritti e doveri reciproci dei coniugi, l'indirizzo della vita familiare e la residenza, e i doveri verso i figli. La lettura non è una formalità vuota: essa rende gli sposi consapevoli, in quel momento solenne, del contenuto degli obblighi che stanno assumendo. Il matrimonio non è inteso come un atto puramente emotivo, ma come un negozio che genera precisi effetti giuridici, di cui la legge vuole che le parti siano informate prima di prestare il loro consenso definitivo.

Le dichiarazioni degli sposi e la pronuncia costitutiva

Il cuore dell'atto è costituito dalle dichiarazioni di volontà degli sposi. L'ufficiale le riceve "da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra": il consenso deve essere personale, non delegabile in via ordinaria, e manifestato separatamente da ciascun nubendo. Solo dopo aver raccolto entrambe le dichiarazioni l'ufficiale dichiara che gli sposi sono uniti in matrimonio. Questa pronuncia ha natura costitutiva: è il momento in cui il vincolo viene a esistenza e da cui decorrono gli effetti del matrimonio. La sequenza descritta dalla norma - lettura, dichiarazioni, pronuncia - scandisce un rito in cui ogni passaggio ha un significato sostanziale.

La redazione immediata dell'atto di matrimonio

La disposizione impone che l'atto di matrimonio sia compilato "immediatamente dopo la celebrazione". L'atto è il documento ufficiale che certifica l'avvenuta costituzione del vincolo e ne consente la prova e la pubblicità. L'immediatezza della redazione risponde a esigenze di certezza e di fedele documentazione di quanto avvenuto, riducendo il rischio di contestazioni successive. L'atto di matrimonio si inserisce nel sistema degli atti dello stato civile, destinati a registrare in modo affidabile gli eventi che incidono sullo status delle persone.

Forma e sostanza nel matrimonio civile

La norma esprime, nel suo insieme, il principio per cui nel matrimonio civile forma e sostanza sono inscindibili. Il rispetto delle formalità descritte non è fine a sé stesso, ma garantisce la genuinità del consenso e la certezza del vincolo. Le regole sulla presenza dell'ufficiale, dei testimoni, sulla lettura delle norme e sulla raccolta personale delle dichiarazioni costituiscono presidi posti a tutela tanto degli sposi quanto dell'interesse generale alla chiarezza degli stati familiari. In tal senso, l'art. 107 c.c. è una norma di garanzia, che fa della solennità della celebrazione lo strumento per assicurare la serietà e la consapevolezza dell'atto matrimoniale.

La pubblicità e la prova del matrimonio

La redazione immediata dell'atto di matrimonio si collega al più ampio sistema della pubblicità degli atti dello stato civile. L'atto, una volta formato, è destinato a essere conservato e a costituire il riferimento ufficiale per la prova dello status coniugale. La certezza documentale che ne deriva è essenziale non solo per i coniugi, ma per i terzi e per l'ordinamento nel suo complesso, poiché dallo status di coniuge discendono numerosi effetti giuridici, patrimoniali e successori. La cura con cui la norma disciplina la formazione dell'atto si spiega proprio con la rilevanza generale dell'evento documentato.

La solennità come garanzia del consenso

L'insieme delle formalità descritte dall'art. 107 converge verso un obiettivo unitario: garantire la genuinità e la consapevolezza del consenso matrimoniale. La presenza dell'ufficiale e dei testimoni, la lettura delle norme sui doveri coniugali, la raccolta personale e separata delle dichiarazioni costituiscono altrettanti presidi contro il rischio di un consenso viziato, frettoloso o non meditato. La solennità del rito non è un retaggio formalistico, ma uno strumento di tutela sostanziale, che circonda di garanzie il momento in cui due persone assumono reciprocamente impegni destinati a incidere profondamente sulla loro vita e sui loro rapporti giuridici.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 138/2010

INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA

La Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c. nella parte in cui non consentirebbero il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte ha riconosciuto le unioni omoaffettive come formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost., ma ha rinviato al legislatore la disciplina del riconoscimento giuridico.

Domande frequenti

Davanti a chi si celebra il matrimonio civile?

La celebrazione avviene davanti all'ufficiale dello stato civile, che dà lettura delle norme sui diritti e doveri coniugali, riceve le dichiarazioni degli sposi e li dichiara uniti in matrimonio.

Quanti testimoni servono e possono essere parenti?

Sono richiesti due testimoni. La norma precisa espressamente che possono essere anche parenti degli sposi, ferma restando la necessità della loro presenza.

Perché l'ufficiale legge gli articoli 143, 144 e 147 c.c.?

Per rendere gli sposi consapevoli dei diritti e doveri reciproci, dell'indirizzo della vita familiare e dei doveri verso i figli che il matrimonio comporta, prima della manifestazione del consenso definitivo.

Il consenso può essere prestato da un rappresentante?

La norma richiede che la dichiarazione sia ricevuta da ciascuna parte personalmente. Il consenso matrimoniale ha carattere personale e, in via ordinaria, deve essere manifestato direttamente da ciascun nubendo.

Quando viene redatto l'atto di matrimonio?

L'atto deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione. Esso documenta ufficialmente la costituzione del vincolo e ne consente la prova e la pubblicità nei registri dello stato civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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