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Art. 144 c.c. Indirizzo della vita familiare e residenza della
In vigore
famiglia I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
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In sintesi
I coniugi concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano insieme la residenza della famiglia, ciascuno con potere di attuazione.
Ratio
L'art. 144 c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151), esprime il principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi sancito dall'art. 29, comma 2, Cost. La norma ha sostituito il previgente modello gerarchico, nel quale al marito spettava la potestà maritale e la fissazione unilaterale della residenza familiare. Il legislatore ha inteso costruire un rapporto coniugale fondato sulla reciprocità e sulla codecisione.Analisi
Il primo comma distingue due profili: la formazione dell'indirizzo di vita familiare, che richiede accordo tra i coniugi, e la fissazione della residenza, che deve tener conto sia delle esigenze individuali sia di quelle preminenti della famiglia come nucleo unitario. Il secondo comma attribuisce a ciascun coniuge il potere di attuare autonomamente l'indirizzo concordato, senza necessità di ulteriore consenso per ogni singolo atto esecutivo. L'indirizzo concordato non equivale a un contratto in senso tecnico, ma a un accordo di natura personale, tendenzialmente non coercibile in forma specifica. La residenza della famiglia, una volta fissata, rileva anche ai fini dell'art. 146 c.c. in tema di allontanamento ingiustificato.Quando si applica
La norma si applica ai coniugi uniti in matrimonio e, per effetto dell'art. 1, comma 20, l. 20 maggio 2016, n. 76, alle parti di un'unione civile. Riguarda ogni decisione inerente all'organizzazione della vita familiare: scelta della residenza, gestione del nucleo domestico, indirizzi educativi, scelte di vita rilevanti per la coppia. Non si applica ai conviventi di fatto, per i quali non esiste un obbligo giuridico analogo.Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 143 c.c. (obblighi reciproci dei coniugi), l'art. 145 c.c. (intervento del giudice in caso di disaccordo), l'art. 146 c.c. (conseguenze dell'allontanamento dalla residenza familiare) e l'art. 147 c.c. (doveri verso i figli). Rileva inoltre l'art. 29 Cost. sul principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.Domande frequenti
Chi decide dove abita la famiglia?
La decisione spetta congiuntamente ai coniugi, che devono raggiungere un accordo tenendo conto delle esigenze di entrambi e di quelle della famiglia nel suo complesso.
Un coniuge può cambiare residenza senza il consenso dell'altro?
No: la fissazione della residenza familiare richiede l'accordo di entrambi i coniugi. Il trasferimento unilaterale e ingiustificato può comportare le conseguenze previste dall'art. 146 c.c.
Cosa significa che ciascun coniuge può 'attuare' l'indirizzo concordato?
Significa che, una volta raggiunto l'accordo sull'indirizzo di vita, ciascun coniuge può compiere autonomamente gli atti necessari a darvi esecuzione, senza bisogno di un ulteriore consenso per ogni singola azione.
L'art. 144 c.c. si applica anche alle unioni civili?
Sì, la legge n. 76/2016 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi, incluso l'art. 144 c.c.
Cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo sull'indirizzo di vita familiare?
In caso di disaccordo, ciascun coniuge può richiedere l'intervento del giudice secondo la procedura prevista dall'art. 145 c.c., che tenterà di raggiungere una soluzione concordata.
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