Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 144 c.c. – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato .

In sintesi

  • I coniugi devono concordare l'indirizzo della vita familiare in modo paritario.
  • La residenza della famiglia è fissata tenendo conto delle esigenze di entrambi i coniugi e di quelle preminenti della famiglia.
  • A ciascun coniuge spetta autonomamente il potere di attuare le scelte concordate.
  • La norma sancisce il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi nella gestione della vita comune.
  • In caso di disaccordo è possibile ricorrere al giudice ai sensi dell'art. 145 c.c.
Indice dei contenuti

I coniugi concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano insieme la residenza della famiglia, ciascuno con potere di attuazione.

Ratio

L'art. 144 c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151), esprime il principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi sancito dall'art. 29, comma 2, Cost. La norma ha sostituito il previgente modello gerarchico, nel quale al marito spettava la potestà maritale e la fissazione unilaterale della residenza familiare. Il legislatore ha inteso costruire un rapporto coniugale fondato sulla reciprocità e sulla codecisione.

Analisi

Il primo comma distingue due profili: la formazione dell'indirizzo di vita familiare, che richiede accordo tra i coniugi, e la fissazione della residenza, che deve tener conto sia delle esigenze individuali sia di quelle preminenti della famiglia come nucleo unitario. Il secondo comma attribuisce a ciascun coniuge il potere di attuare autonomamente l'indirizzo concordato, senza necessità di ulteriore consenso per ogni singolo atto esecutivo. L'indirizzo concordato non equivale a un contratto in senso tecnico, ma a un accordo di natura personale, tendenzialmente non coercibile in forma specifica. La residenza della famiglia, una volta fissata, rileva anche ai fini dell'art. 146 c.c. in tema di allontanamento ingiustificato.

Quando si applica

La norma si applica ai coniugi uniti in matrimonio e, per effetto dell'art. 1, comma 20, l. 20 maggio 2016, n. 76, alle parti di un'unione civile. Riguarda ogni decisione inerente all'organizzazione della vita familiare: scelta della residenza, gestione del nucleo domestico, indirizzi educativi, scelte di vita rilevanti per la coppia. Non si applica ai conviventi di fatto, per i quali non esiste un obbligo giuridico analogo.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 143 c.c. (obblighi reciproci dei coniugi), l'art. 145 c.c. (intervento del giudice in caso di disaccordo), l'art. 146 c.c. (conseguenze dell'allontanamento dalla residenza familiare) e l'art. 147 c.c. (doveri verso i figli). Rileva inoltre l'art. 29 Cost. sul principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio, coniugi, concordano che la famiglia risieda a Milano e che il tenore di vita sia modesto. Ciascuno agisce in autonomia per attuare questo indirizzo concordato.

Caso 2: Caso 2

Sempronio e Filano non riescono a mettersi d'accordo: Sempronio vuole trasferirsi a Roma per lavoro, Filano preferisce restare al Sud per i figli. Il giudice interviene per adottare la soluzione migliore per l'interesse familiare e della prole.

Caso 3: Mevio, marito, propone una residenza che l'altro coniuge contesta

Nell'attesa di un accordo, il giudice può ordinare di mantenersi in quella già fissata, oppure può revisionarla secondo le mutate circostanze.

Domande frequenti

Chi decide dove abita la famiglia?

La decisione spetta congiuntamente ai coniugi, che devono raggiungere un accordo tenendo conto delle esigenze di entrambi e di quelle della famiglia nel suo complesso.

Un coniuge può cambiare residenza senza il consenso dell'altro?

No: la fissazione della residenza familiare richiede l'accordo di entrambi i coniugi. Il trasferimento unilaterale e ingiustificato può comportare le conseguenze previste dall'art. 146 c.c.

Cosa significa che ciascun coniuge può 'attuare' l'indirizzo concordato?

Significa che, una volta raggiunto l'accordo sull'indirizzo di vita, ciascun coniuge può compiere autonomamente gli atti necessari a darvi esecuzione, senza bisogno di un ulteriore consenso per ogni singola azione.

L'art. 144 c.c. si applica anche alle unioni civili?

Sì, la legge n. 76/2016 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi, incluso l'art. 144 c.c.

Cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo sull'indirizzo di vita familiare?

In caso di disaccordo, ciascun coniuge può richiedere l'intervento del giudice secondo la procedura prevista dall'art. 145 c.c., che tenterà di raggiungere una soluzione concordata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.