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Testo dell'articoloVigente
Art. 145 c.c. – Intervento del giudice
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.
In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.
In sintesi
Indice dei contenuti
In caso di disaccordo tra coniugi sull'indirizzo di vita familiare, ciascuno può chiedere l'intervento del giudice per una soluzione concordata.
Ratio
L'art. 145 c.c. costituisce il meccanismo di risoluzione dei conflitti coniugali in ordine alla gestione della vita familiare, in coerenza con il principio di parità sancito dall'art. 144 c.c. La norma valorizza la funzione di mediazione del giudice, privilegiando la soluzione concordata rispetto all'imposizione autoritativa, che è prevista solo in via residuale e su richiesta congiunta.Analisi
Il primo comma disciplina la fase necessaria di tentativo di conciliazione: l'intervento del giudice è accessibile senza formalità, con un procedimento snello coerente con la natura personale della materia. Il coinvolgimento dei figli sedicenni riflette la crescente valorizzazione dell'ascolto del minore nell'ordinamento italiano. Il secondo comma introduce un potere decisorio del giudice di natura eccezionale, subordinato a tre condizioni cumulative: che la soluzione concordata non sia stata raggiunta, che il disaccordo verta sulla residenza o su altri affari essenziali, e che vi sia una richiesta espressa e congiunta di entrambi i coniugi. La non impugnabilità del provvedimento ne rafforza l'effettività. La nozione di «affari essenziali» è interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza: rientrano le scelte che incidono sull'organizzazione fondamentale della vita familiare, non le questioni di ordinaria amministrazione.Quando si applica
La norma si applica ai coniugi in costanza di matrimonio, nonché alle parti di unione civile per effetto della l. n. 76/2016. Opera esclusivamente in caso di disaccordo su questioni inerenti alla vita familiare ai sensi dell'art. 144 c.c. Non è applicabile una volta intervenuta la separazione.Connessioni
La norma si collega all'art. 144 c.c. (indirizzo della vita familiare), all'art. 146 c.c. (conseguenze dell'allontanamento), all'art. 147 c.c. (doveri verso i figli) e agli artt. 315-bis e 336-bis c.c. in tema di ascolto del minore. Rileva inoltre l'art. 337-octies c.c. sull'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 133/1970
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, c.c. (nella versione precedente alla riforma del 1975) nella parte in cui imponeva al marito di mantenere la moglie indipendentemente dalle condizioni economiche di lei, mentre la moglie era tenuta a contribuire al mantenimento del marito solo in caso di mancanza di mezzi sufficienti di lui. La norma violava il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio, coniugi genitori, non trovano accordo sulla residenza della famiglia. Uno richiede l'intervento del giudice, che sente il parere dei figli di età superiore ai 12 anni o comunque capaci di discernimento, tentando una soluzione concordata.
Caso 2: Sempronio e Filano litigano su quale città scegliere per vivere
Il giudice, interpellato, esamina le esigenze dei figli minori, la situazione lavorativa di ciascuno, e se non è possibile accordo, adotta la soluzione più confacente all'interesse dei figli e alla stabilità familiare.
Caso 3: Mevio coniuge non contribuisce ai bisogni della famiglia come dovrebbe
L'altro coniuge ricorre al giudice secondo l'art. 316-bis per ottenere provvedimenti coattivi di mantenimento e assistenza materiale.
Domande frequenti
Come si avvia il procedimento ex art. 145 c.c.?
Il procedimento può essere avviato da ciascun coniuge senza particolari formalità, rivolgendosi al tribunale competente. Non è necessario un atto introduttivo formale come il ricorso ordinario.
Il giudice può imporre una soluzione ai coniugi anche senza il loro accordo?
Solo in via eccezionale e su richiesta espressa e congiunta di entrambi i coniugi, quando il disaccordo riguarda la residenza o altri affari essenziali. Il giudice non può intervenire d'ufficio né su richiesta di uno solo dei coniugi.
Il provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 145 c.c. è definitivo?
Sì, quando emesso su richiesta congiunta dei coniugi il provvedimento non è impugnabile, il che conferisce certezza alla decisione adottata.
I figli vengono sentiti in questo procedimento?
Il giudice può sentire i figli conviventi che abbiano compiuto sedici anni, quando lo ritenga opportuno, al fine di acquisire il loro punto di vista prima di formulare una proposta di soluzione.
Cosa si intende per 'affari essenziali' ai sensi dell'art. 145, comma 2, c.c.?
La giurisprudenza interpreta la nozione restrittivamente: si tratta di scelte che incidono sull'organizzazione fondamentale della vita familiare (come la residenza), non di questioni di ordinaria amministrazione quotidiana.
Fonti consultate: 1 fonte verificate