Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 148 c.c.

In vigore

I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.

In sintesi

  • L’art. 148 c.c. disciplina il concorso di entrambi i coniugi negli oneri di mantenimento dei figli, rinviando all’art. 316-bis c.c.
  • Il contributo di ciascun genitore è commisurato alle rispettive risorse economiche: redditi, patrimonio e capacità lavorativa anche potenziale.
  • In caso di inadempimento, il giudice può disporre il pagamento diretto dell’assegno al genitore che ne fa richiesta o a chi sopporta le spese.
  • Il principio di proporzionalità tutela l’interesse superiore del minore, garantendo un tenore di vita adeguato.
Indice dei contenuti

I coniugi concorrono proporzionalmente al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 316-bis c.c.: redditi, patrimonio e capacità lavorativa.

Ratio

L’art. 148 c.c. esprime il principio solidaristico che permea il diritto di famiglia: entrambi i genitori sono chiamati a contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle proprie capacità. La norma evita che il peso economico gravi esclusivamente su uno dei coniugi, bilanciando le esigenze del figlio con la situazione patrimoniale di ciascun genitore.

Analisi

Il rinvio all’art. 316-bis c.c., introdotto dalla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), unifica la disciplina degli obblighi di mantenimento per i figli nati nel e fuori dal matrimonio. Il giudice valuta: (a) redditi e patrimonio di ciascun genitore; (b) capacità lavorativa effettiva e potenziale; (c) tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore. In caso di inadempimento può ordinare ai terzi (datori di lavoro, enti previdenziali) di versare direttamente le somme al genitore creditore.

Quando si applica

La norma opera in costanza di matrimonio, ma trova la sua applicazione più intensa in sede di separazione e divorzio, quando il giudice determina l’assegno di mantenimento per i figli. Si applica anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, purché la condizione non dipenda da colpa propria.

Connessioni

Art. 147 c.c. (dovere di mantenimento), art. 316-bis c.c. (attuazione degli obblighi), art. 337-ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione), art. 156 c.c. (assegno di separazione), L. 898/1970 (divorzio).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 202/2003

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta di registro ai provvedimenti che, ai sensi dell'art. 148 c.c., fissano i contributi di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio. Violazione degli artt. 3 e 30 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto agli analoghi provvedimenti emessi in sede di separazione o divorzio.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio, coniugi, non rispettano l'obbligo di mantenere e istruire i figli come dovrebbero. Il giudice, su istanza dell'altro coniuge, può ricorrere all'art. 316-bis per imporre misure coattive di contribuzione ai bisogni familiari.

Caso 2: Caso 2

Sempronio coniuge abbandona la famiglia e rifiuta di concorrere ai bisogni dei figli. L'altro coniuge, Filano, può chiedere al giudice di fissare un assegno mensile obbligatorio per il mantenimento scolastico e materiale dei minori.

Caso 3: Caso 3

Mevio è incapace di lavoro permanentemente e Tizio (altro coniuge) deve assumersi pienamente l'onere del mantenimento. Se Tizio non adempie, il giudice interviene per garantire che i bisogni primari siano coperti.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l’art. 148 del codice civile?

Stabilisce che entrambi i coniugi devono concorrere agli oneri di mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall’art. 316-bis c.c., cioè in proporzione alle rispettive risorse economiche e capacità lavorative.

Come si calcola la quota di contributo di ciascun genitore?

Il giudice considera redditi, patrimonio, capacità lavorativa effettiva e potenziale di ciascun genitore, nonché i tempi di permanenza del figlio presso ognuno di essi.

L’obbligo vale anche per i figli maggiorenni?

Sì, l’obbligo persiste fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, sempre che la mancanza di indipendenza non sia imputabile a sua colpa o inerzia.

Cosa succede se un genitore non paga l’assegno per i figli?

Il genitore creditore può chiedere al giudice l’ordine di pagamento diretto a terzi (datore di lavoro, ente pensionistico) ai sensi dell’art. 316-bis, comma 3, c.c.

L’art. 148 si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?

Sì, grazie alla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013) e al rinvio all’art. 316-bis, la disciplina è unificata per tutti i figli, indipendentemente dalla natura del rapporto tra i genitori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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