Testo dell'articoloAbrogato
Art. 152 c.c. – Separazione per condanna penale
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 151 - Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale→Cod. civ. art. 153 - Art. 153 Codice Civile: Separazione per non fissata residenza→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 150 Codice Civile: Separazione personale→Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione→Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio→Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 155-bis c.c. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso (abrogato)→Art. 155-ter c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli (abrogato)→Art. 155-quater c.c. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 152 c.c. è stato abrogato: in origine disciplinava la separazione per colpa, istituto superato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Ratio
L’art. 152 c.c., nel testo anteriore alla riforma del 1975, faceva parte del sistema delle cause di separazione per colpa previste dal codice del 1942. Il legislatore del 1975, con la L. 151, ha riformato radicalmente il diritto di famiglia, superando la logica colpabilistica e introducendo il criterio dell’intollerabilità oggettiva della convivenza oggi codificato nell’art. 151 c.c. vigente.
Analisi
Il codice civile del 1942 elencava tassativamente le cause di separazione per colpa (adulterio, eccessi, sevizie, minacce, ingiurie gravi, abbandono) in distinti articoli. La riforma del 1975 ha unificato e generalizzato i presupposti della separazione giudiziale nell’attuale art. 151, rendendo superflui gli articoli che enumeravano le singole cause di colpa. L’art. 152 è stato pertanto abrogato come parte di questo più ampio riordino sistematico.
Quando si applica
La norma non trova più applicazione nell’ordinamento vigente. Per le fattispecie un tempo riconducibili all’art. 152, occorre oggi fare riferimento agli artt. 150 e 151 c.c. e, per gli effetti patrimoniali della separazione con addebito, all’art. 156 c.c.
Connessioni
Art. 151 c.c. (separazione giudiziale vigente), L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), art. 156 c.c. (effetti patrimoniali della separazione).
Domande frequenti
Perché l'art. 152 c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dalla L. 151/1975 che ha riformato il diritto di famiglia, sostituendo il sistema delle cause tassative di separazione per colpa con il criterio generale dell’intollerabilità della convivenza oggi previsto dall’art. 151 c.c.
Cosa prevedeva originariamente l'art. 152 c.c.?
L'art. 152, nel testo del codice del 1942, disciplinava specifiche ipotesi di separazione per colpa, elencando condotte (come sevizie, ingiurie gravi, abbandono) che legittimavano la domanda di separazione.
A quale norma si fa riferimento oggi per le materie già disciplinate dall’art. 152?
All’art. 151 c.c., che in modo unitario regola la separazione giudiziale sia sotto il profilo oggettivo (intollerabilità della convivenza) sia sotto quello soggettivo (addebito per violazione dei doveri coniugali).
L'abrogazione dell'art. 152 ha eliminato la rilevanza della colpa nella separazione?
No: la colpa ha ancora rilevanza nell’istituto dell’addebito ex art. 151, comma 2. L’abrogazione ha solo eliminato la tipizzazione tassativa delle cause, lasciando al giudice una valutazione più ampia e flessibile.
Quando è entrata in vigore l'abrogazione dell'art. 152 c.c.?
L’abrogazione è entrata in vigore con la L. 19 maggio 1975, n. 151, la grande riforma del diritto di famiglia che ha modernizzato l’intero Libro I del codice civile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate