Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 155 BIS c.c. [Affidamento a un solo genitore e

Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

[Abrogato]

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In sintesi

  • Articolo abrogato con effetto dal 7 febbraio 2014 per effetto del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
  • Il testo originario era stato introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 sull'affidamento condiviso.
  • Disciplinava l'affidamento esclusivo a un solo genitore quale eccezione al regime ordinario di affidamento condiviso.
  • Prevedeva che l'affidamento esclusivo fosse disposto quando quello condiviso fosse contrario all'interesse del minore.
  • La materia è oggi interamente regolata dall'art. 337-quater c.c., introdotto dalla riforma del 2013.
Indice dei contenuti

L'art. 155-bis c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione); disciplinava l'affidamento esclusivo in deroga al regime condiviso.

Ratio

L'art. 155-bis c.c. era stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che aveva riformato la disciplina dell'affidamento dei figli in caso di separazione, introducendo l'affidamento condiviso come regime ordinario e l'affidamento esclusivo come eccezione.

Analisi

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha abrogato l'art. 155-bis c.c. insieme agli altri articoli da 155-ter a 155-sexies c.c., trasferendo l'intera disciplina negli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile. La disciplina già contenuta nell'art. 155-bis c.c. sull'affidamento esclusivo è oggi riprodotta nell'art. 337-quater c.c.

Quando si applica

L'articolo non è applicabile in quanto abrogato. Per la disciplina dell'affidamento esclusivo occorre fare riferimento all'art. 337-quater c.c.

Connessioni

Art. 337-quater c.c. (affidamento esclusivo, norma vigente); art. 155 c.c.; L. 8 febbraio 2006, n. 54; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Domande frequenti

L'art. 155-bis c.c. è ancora in vigore?

No, è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.

Quale norma disciplina oggi l'affidamento esclusivo?

L'art. 337-quater c.c., introdotto dal D.Lgs. 154/2013, che riproduce e integra la disciplina già contenuta nell'art. 155-bis c.c.

Perché l'art. 155-bis c.c. è stato abrogato?

La riforma della filiazione del 2013 ha unificato la disciplina dei figli, trasferendo tutte le norme sull'affidamento e il mantenimento negli artt. 337-bis e ss. c.c.

I provvedimenti di affidamento esclusivo emessi prima dell'abrogazione restano validi?

Sì. I provvedimenti già adottati mantengono la loro efficacia; la modifica deve essere richiesta al giudice ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.

Quando il giudice può disporre oggi l'affidamento esclusivo?

Ai sensi dell'art. 337-quater c.c., quando l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, con obbligo di motivazione specifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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