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Art. 155 CCII – Compensazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorchè non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 155 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) regola la compensazione nell’ambito della liquidazione giudiziale. La disposizione, che riprende il previgente art. 56 della legge fallimentare, si inserisce nella Sezione III del Capo I del Titolo V e disciplina uno dei meccanismi attraverso i quali un soggetto che sia al tempo stesso creditore e debitore del fallito, rectius del debitore in liquidazione giudiziale, può far valere la propria posizione nella procedura concorsuale.
La norma si compone di due commi di segno opposto: il primo amplia la compensazione rispetto al regime codicistico ordinario (art. 1243 c.c.), consentendola anche per crediti non ancora scaduti; il secondo la restringe, vietandola quando il credito è stato acquisito dal terzo dopo la domanda di apertura o nell’anno anteriore.
Il comma 1: deroga alla scadenza come condizione della compensazione
Secondo le regole generali del codice civile (art. 1243 c.c.), la compensazione legale opera solo quando entrambi i debiti sono liquidi ed esigibili: deve quindi essere intervenuta la scadenza di entrambi. In caso contrario, la compensazione può essere solo giudiziale o volontaria.
L’art. 155, comma 1, CCII deroga espressamente a questo requisito: il creditore può opporre in compensazione i propri crediti verso il debitore in liquidazione giudiziale ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura. La ratio è evidente: l’apertura della liquidazione giudiziale determina la scadenza anticipata di tutti i debiti del debitore (art. 150 CCII), e sarebbe irragionevole negare al creditore/debitore la possibilità di compensare quando, in realtà, il credito è diventato esigibile per effetto della procedura stessa.
Si consideri il caso di Caio che vanti un credito di 30.000 euro verso la società Alfa in liquidazione giudiziale, con scadenza a sei mesi dall’apertura della procedura, e al tempo stesso sia debitore della medesima società per 20.000 euro. Caio potrà opporre in compensazione i 20.000 euro, partecipando al passivo per il solo residuo di 10.000 euro. Senza la deroga dell’art. 155, dovrebbe pagare i 20.000 euro al curatore e insinuarsi per i 30.000 euro, subendo il rischio del riparto proporzionale.
La compensazione ex art. 155 CCII opera automaticamente al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di una dichiarazione formale: il creditore dovrà tuttavia eccepirla in sede di insinuazione al passivo, documentando l’esistenza del credito compensando e le relative condizioni.
Il comma 2: il divieto di compensazione speculativa
Il comma 2 introduce un divieto di ordine pubblico concorsuale: la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi in uno dei seguenti periodi:
La ratio antispeculativa della norma è palese: senza questo divieto, un soggetto che fosse debitore della futura massa potrebbe acquistare a prezzo scontato, sul mercato dei crediti deteriorati, un credito verso il debitore insolvente, al solo scopo di «spegnerlo» per compensazione ed evitare così di dover corrispondere alla massa il proprio debito. Il meccanismo produrrebbe un trasferimento di ricchezza dal ceto creditorio generale al soggetto speculatore, in violazione della par condicio creditorum.
Il riferimento all'«atto tra vivi» è voluto: sono esclusi dal divieto gli acquisti mortis causa (successione ereditaria), nei quali manca l’elemento della speculazione consapevole. Sono invece ricompresi nel divieto tutti i trasferimenti negoziali tra viventi: cessione del credito, factoring, cartolarizzazione, etc.
Il periodo sospetto di un anno anteriore al deposito della domanda segue una logica analoga a quella dei termini per le azioni revocatorie (art. 166 CCII per la revocatoria ordinaria, art. 164 per gli atti a titolo gratuito), sebbene il meccanismo sia diverso: qui non si tratta di revocare l’atto, ma semplicemente di negare l’effetto compensativo.
Rapporto con la compensazione giudiziale e volontaria
L’art. 155 CCII disciplina la sola compensazione legale operante ex lege. Non regola la compensazione giudiziale (che presuppone un accertamento del credito ancora incerto) né quella convenzionale (che potrebbe essere stata pattuita anteriormente). L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che patti di compensazione stipulati prima dell’apertura della procedura siano validi ed efficaci, nei limiti in cui non si pongano in contrasto con le norme imperative sul concorso e con l’eventuale azione revocatoria.
Coordinamento con altre disposizioni
La compensazione concorsuale si coordina con:
In giurisprudenza, l’orientamento prevalente considera la compensazione ex art. 155 (già art. 56 l.f.) come un’eccezione al principio della par condicio creditorum, giustificata dalla preesistenza delle reciproche obbligazioni, e ne interpreta restrittivamente i presupposti, in particolare quanto all’acquisizione speculativa dei crediti vietata dal comma 2.
Domande frequenti
Può compensarsi un credito non ancora scaduto con un debito verso il debitore in liquidazione giudiziale?
Sì. L’art. 155, comma 1, CCII consente la compensazione anche per crediti non scaduti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Chi ha acquistato un credito nell’anno prima della domanda di apertura può opporre compensazione?
No. Il comma 2 vieta la compensazione se il credito è stato acquistato per atto tra vivi nell’anno anteriore al deposito della domanda.
Quale finalità ha il divieto di compensazione per crediti acquisiti dopo la domanda di apertura?
Impedire acquisti speculativi a sconto di crediti verso il debitore insolvente, finalizzati a neutralizzare debiti verso la massa concorsuale.
La compensazione in liquidazione giudiziale opera automaticamente o richiede una dichiarazione formale?
Opera automaticamente, ma il creditore deve eccepirla in sede di insinuazione al passivo, documentando il credito compensando e le relative condizioni.