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Art. 157 CCII – Obbligazioni ed altri titoli di debito
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento e finalità
L’art. 157 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale dei crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito emessi dal debitore insolvente. La disposizione riproduce il previgente art. 58 della legge fallimentare, con adattamento terminologico al nuovo sistema (liquidazione giudiziale in luogo di fallimento).
La norma risponde a un’esigenza pratica specifica: le obbligazioni e i titoli di debito sono strumenti emessi in serie, talvolta per importi complessivi molto elevati e con centinaia o migliaia di portatori, e la liquidazione giudiziale di un emittente può coinvolgere masse di creditori obbligazionisti che devono essere ammessi al passivo in modo uniforme ed efficiente. L’adozione del valore nominale come criterio esclusivo di ammissione garantisce semplicità operativa e uniformità di trattamento tra tutti i possessori.
Il valore nominale come parametro di ammissione
Il comma unico dell’art. 157 stabilisce che i crediti da obbligazioni e titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati. Il riferimento ai rimborsi è essenziale per i prestiti obbligazionari con piano di ammortamento parziale: se l’emittente ha già rimborsato quota capitale prima dell’apertura della liquidazione giudiziale (es. rimborso parziale periodico), il credito residuo ammissibile è solo la differenza tra valore nominale originario e somme già restituite.
La scelta del valore nominale, anziché del valore di mercato o del valore di emissione, è coerente con la natura dei titoli obbligazionari: il portatore ha diritto al rimborso del valore nominale alla scadenza, indipendentemente da come il titolo quota sul mercato secondario. Che un’obbligazione nominale 1.000 euro sia stata acquistata a 600 euro sul mercato secondario (stralciata a causa delle difficoltà dell’emittente) non rileva: il credito ammesso al passivo è comunque 1.000 euro.
Questo approccio ha una conseguenza rilevante in termini di par condicio creditorum: chi ha acquistato obbligazioni a prezzi scontati sul mercato secondario, scontando già il rischio di insolvenza, viene trattato esattamente come chi le deteneva dalla sottoscrizione al valore nominale. La norma non opera alcun distinguo basato sul prezzo di acquisto del titolo.
Il premio a sorte e la sua attualizzazione
La parte finale del comma disciplina una fattispecie particolare: i prestiti obbligazionari che prevedono un premio estraibile a sorte. Si tratta di una struttura in cui alcuni titoli, estratti periodicamente, ricevono un rimborso maggiorato rispetto al valore nominale, costituente appunto il «premio». Questa tipologia era più diffusa nella prassi del mercato obbligazionario italiano fino agli anni Novanta del Novecento; oggi è meno comune ma non assente.
L’art. 157 stabilisce che il valore attualizzato del premio viene distribuito tra tutti i titoli aventi diritto al sorteggio. La logica è la seguente: poiché il sorteggio non potrà più avere luogo durante la liquidazione giudiziale (la procedura si sostituisce al normale svolgimento del prestito), è necessario attribuire a tutti i titolari aventi diritto la quota di valore che il premio rappresenta statisticamente per ciascun titolo. L’attualizzazione tiene conto del fatto che il premio sarebbe stato pagato in futuro e deve essere espresso in termini di valore corrente alla data della procedura.
La distribuzione proporzionale tra tutti i titoli aventi diritto al sorteggio, e non solo tra quelli eventualmente già estratti, riflette il principio di uguaglianza tra obbligazionisti della medesima emissione: ogni titolo aveva la medesima probabilità statistica di essere estratto, quindi tutti devono ricevere la medesima quota del premio attualizzato.
Ambito oggettivo: «altri titoli di debito»
La formula «altri titoli di debito» è volutamente ampia e include, oltre alle obbligazioni in senso stretto (artt. 2410 ss. c.c.), altre tipologie di strumenti finanziari di debito emessi dal debitore: cambiali finanziarie, titoli strutturati con componente debitoria, note di credito cartolarizzate, e altri strumenti analoghi per natura giuridica (obbligo incondizionato di rimborso di una somma di denaro a scadenza). Non rientrano nell’ambito dell’art. 157 gli strumenti ibridi con componente di equity o i titoli partecipativi.
Coordinamento con altre disposizioni
L’art. 157 CCII si coordina con:
L’orientamento prevalente in dottrina concorsualistica ritiene che la norma dell’art. 157 sia una lex specialis rispetto alle regole generali sull’ammissione al passivo, e che il criterio del valore nominale sia inderogabile: il giudice delegato non può ammettere le obbligazioni a un valore diverso dal nominale residuo, nemmeno qualora l’emissione prevedesse clausole di rimborso a premio ovvero meccanismi di rivalutazione, salvo che questi siano già maturati e quindi da computare nel nominale stesso.
Domande frequenti
Le obbligazioni acquistate sul mercato a prezzo scontato sono ammesse al passivo per il prezzo pagato o per il valore nominale?
Per il valore nominale residuo (dedotti i rimborsi già effettuati), indipendentemente dal prezzo di acquisto sul mercato secondario (art. 157 CCII).
Come si tratta il premio a sorte nelle obbligazioni in caso di liquidazione giudiziale dell’emittente?
Il valore attualizzato del premio viene distribuito tra tutti i titoli aventi diritto al sorteggio, in modo proporzionale e uniforme.
I rimborsi parziali già effettuati prima dell’apertura vengono sottratti dall’importo ammesso al passivo?
Sì. L’art. 157 prevede l’ammissione per il valore nominale «detratti i rimborsi già effettuati», così da riflettere il credito effettivamente residuo.
L’art. 157 CCII si applica solo alle obbligazioni societarie o anche ad altri strumenti di debito?
Si applica a obbligazioni e «altri titoli di debito», categoria ampia che include cambiali finanziarie e strumenti analoghi con obbligo incondizionato di rimborso.