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Art. 159 CCII – Rendita perpetua e rendita vitalizia
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento e ratio della norma
L’art. 159 CCII disciplina il trattamento concorsuale di due tipologie di crediti a prestazione periodica di durata indeterminata o legata alla vita umana: la rendita perpetua e la rendita vitalizia. La norma riprende il contenuto dell’abrogato art. 60 L.F. adeguandolo alla nuova terminologia del Codice della Crisi, e si pone nel solco della più ampia regola di cristallizzazione dei crediti alla data di apertura della procedura, di cui l’art. 158 CCII costituisce il presupposto sistematico.
La ratio comune ai due commi è identica: le prestazioni periodiche non si prestano a una partecipazione diretta al concorso nella loro forma originaria, perché generano flussi futuri incerti nella durata e nell’ammontare complessivo. È necessario convertirle in un valore capitalizzato certo, che possa essere inserito nello stato passivo come credito determinato, su cui calcolare le percentuali di soddisfazione e le eventuali prelazioni.
Rendita perpetua: il riscatto ex art. 1866 c.c. (comma 1)
Il primo comma stabilisce che i crediti per rendita perpetua vengono riscattati a norma dell’art. 1866 del codice civile. La rendita perpetua, disciplinata dagli artt. 1861-1866 c.c., è il contratto con cui una parte si obbliga a corrispondere all’altra, a titolo perpetuo, una prestazione periodica in danaro o in altre cose fungibili, a fronte del trasferimento di un immobile o del pagamento di un capitale.
L’art. 1866 c.c. prevede che il costituente abbia il diritto di riscattare la rendita perpetua pagando al creditore un capitale determinato sulla base del tasso legale di capitalizzazione, salvo che le parti abbiano convenzionalmente fissato un diverso valore di riscatto. Nel contesto concorsuale, il curatore subentra nella posizione del costituente e procede al riscatto, inserendo nel passivo il valore capitalizzato della rendita. Qualora il contratto costitutivo preveda un valore di riscatto convenzionale, è quest'ultimo a prevalere; in assenza, si ricorre alla capitalizzazione al tasso legale.
La procedura di riscatto avviene nell’ambito della verifica dello stato passivo: il creditore deposita la domanda di ammissione indicando la propria pretesa, e il curatore o il giudice delegato determina il valore da ammettere applicando i criteri dell’art. 1866 c.c. Non è necessaria una pronuncia giudiziale separata, in quanto il meccanismo operativo è interno al procedimento di formazione dello stato passivo.
In caso di contestazione sul valore di riscatto, per esempio quando il tasso contrattuale risulti difforme da quello legale, o quando sorga una disputa sull’interpretazione della clausola di riscatto, decide il giudice delegato in sede di udienza di verifica (art. 204 CCII), con le normali impugnazioni dello stato passivo tramite opposizione o impugnazione ex art. 206 CCII.
Rendita vitalizia: la capitalizzazione attuariale (comma 2)
Il secondo comma dispone che il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. La rendita vitalizia, disciplinata dagli artt. 1872-1881 c.c., si caratterizza per la sua durata legata alla vita umana di uno o più soggetti (il vitaliziante o terze persone indicate nel contratto).
A differenza della rendita perpetua, per la quale esiste un meccanismo di riscatto legalmente tipizzato, la capitalizzazione della rendita vitalizia richiede tecniche di tipo attuariale. Il valore capitale è determinato moltiplicando la prestazione periodica per un coefficiente che tiene conto della speranza di vita residua del beneficiario alla data di apertura, del tasso di attualizzazione adottato e della periodicità dei pagamenti (mensile, trimestrale, annuale).
Nella prassi concorsuale, il curatore si avvale di tavole di mortalità ufficiali (tipicamente le tavole ISTAT o le tavole di sopravvivenza predisposte dall’IVASS per il settore assicurativo) e di un tasso di sconto coerente con le condizioni di mercato alla data di apertura. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il tasso da utilizzare sia quello legale, in assenza di diversa previsione contrattuale, fermo restando che il giudice delegato può acquisire una perizia attuariale qualora la determinazione del valore sia oggetto di contestazione.
Il riferimento alla data di apertura della liquidazione giudiziale come momento di valutazione è coerente con il principio generale di cristallizzazione già esaminato sub art. 158 CCII: eventuali variazioni del tasso di mortalità o del contesto economico successive a tale data non rilevano ai fini del calcolo.
Raffronto con la rendita corrisposta dall’impresa debitrice
Va tenuto distinto il caso, disciplinato dall’art. 159, in cui il debitore sia il costituente della rendita (e il creditore concorsuale sia il beneficiario) dal caso in cui il debitore sia invece il beneficiario della rendita verso un terzo. In quest'ultima ipotesi, il diritto alla rendita entra nell’attivo fallimentare e il curatore ne gestisce la riscossione o la cessione nel corso della liquidazione. L’art. 159 si occupa esclusivamente del primo caso, ossia della posizione dei creditori che vantano nei confronti del debitore insolvente il diritto a ricevere una rendita.
Rapporto con i crediti privilegiati
La capitalizzazione della rendita vitalizia non modifica la natura e il rango del credito: se la rendita era garantita da ipoteca, il creditore mantiene il privilegio ipotecario sul valore capitalizzato. Analogamente, le rendite corrispondenti a prestazioni alimentari o assegni divorzili possono beneficiare dei privilegi speciali o generali previsti dall’art. 2751-bis c.c., che conservano la loro efficacia nel contesto concorsuale. Il curatore è tenuto a indicare nell’istanza di ammissione non soltanto il valore capitalizzato ma anche il titolo di prelazione eventualmente spettante.
Esempio pratico
Si ipotizzi che Caio vanti una rendita vitalizia mensile di 1.000 euro nei confronti della società Alfa, sottoposta a liquidazione giudiziale. Alla data di apertura, Caio ha 70 anni. Il curatore calcola il valore capitale applicando le tavole ISTAT di sopravvivenza per la coorte di età 70 anni e attualizzando la rendita al tasso legale: si ottiene, per ipotesi, un valore di 120.000 euro. Questo importo viene inserito nel passivo come credito chirografario (o privilegiato, se sussiste il relativo titolo), e Caio parteciperà ai riparti per tale somma, indipendentemente dalla durata effettiva della sua vita successiva all’apertura.
Domande frequenti
Come viene trattata la rendita perpetua nel passivo della liquidazione giudiziale?
Viene riscattata secondo l’art. 1866 c.c., convertendo le prestazioni periodiche future in un valore capitale determinato in base al tasso convenzionale o, in mancanza, al tasso legale di capitalizzazione.
Con quale criterio si calcola il valore capitale della rendita vitalizia per l’ammissione al passivo?
Si utilizzano tavole di mortalità attuariali e un tasso di sconto (di norma legale) riferiti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, per ottenere il valore attuale delle prestazioni future.
Il creditore di rendita vitalizia mantiene eventuali privilegi dopo la capitalizzazione?
Sì, la capitalizzazione non modifica la natura del credito: i privilegi ipotecari o speciali eventualmente spettanti si applicano sul valore capitalizzato ammesso al passivo.
Chi determina il valore di riscatto della rendita perpetua in caso di contestazione?
Il giudice delegato in sede di udienza di verifica dello stato passivo ex art. 204 CCII, con possibilità di impugnazione tramite opposizione o impugnazione ex art. 206 CCII.