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Art. 160 CCII – Creditore di piu’ coobbligati solidali
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 160 CCII, inserito nella Sezione III del Capo I del Titolo V, disciplina la posizione del creditore titolare di un credito garantito da una pluralità di debitori solidali, uno o più dei quali siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale. La norma riprende il testo dell’abrogato art. 61 L.F., conservandone la struttura essenziale e adeguandola alla nuova terminologia del Codice della Crisi.
Il principio cardine è quello della concorrenza per l’intero credito: il creditore non è tenuto a suddividere la propria pretesa tra le diverse procedure aperte a carico dei coobbligati solidali, ma può partecipare a ciascuna di esse per l’importo totale, comprensivo di capitale, interessi maturati fino alla data di apertura di ciascuna procedura e ogni altro accessorio. Questo meccanismo è un’applicazione diretta del principio di solidarietà passiva sancito dall’art. 1292 c.c., adattato alle esigenze della procedura concorsuale.
Concorrenza per l’intero credito e limite del totale pagamento (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che il creditore «concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento». L’inciso finale, «sino al totale pagamento», è di fondamentale importanza pratica: il creditore può ricevere somme da ciascuna delle procedure nelle quali concorre, ma la somma complessiva non può eccedere il valore del credito originario maggiorato degli accessori.
Si prenda il caso di Tizio, creditore di 100.000 euro nei confronti di Caio e Sempronio, obbligati solidalmente. Se sia Caio sia Sempronio vengono sottoposti a liquidazione giudiziale, Tizio presenta domanda di ammissione al passivo di entrambe le procedure per l’intero importo di 100.000 euro. Se dalla procedura di Caio riceve 40.000 euro e da quella di Sempronio altri 60.000 euro, è integralmente soddisfatto e non può pretendere ulteriori somme. Se invece le due procedure gli attribuiscono complessivamente solo 70.000 euro, rimane creditore residuo per 30.000 euro verso gli eventuali coobbligati non sottoposti a procedura.
Qualora un coobbligato non sia sottoposto a procedura concorsuale ma sia comunque insolvente o irreperibile, il creditore conserva ovviamente la possibilità di agire esecutivamente nei suoi confronti nelle forme ordinarie, ma tale azione non interferisce con la partecipazione al concorso nelle procedure già aperte.
Il divieto di regresso anticipato (comma 2)
Il secondo comma prescrive che «il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito». Questa disposizione risponde a un’esigenza di coerenza sistematica: se si consentisse al coobbligato che ha pagato una parte del debito di agire immediatamente in regresso verso la massa, il patrimonio del debitore si ridurrebbe a vantaggio di un soggetto (il coobbligato) che è al tempo stesso concorrente nella procedura stessa, con evidente pregiudizio per i creditori principali.
Il divieto ha natura imperativa e opera automaticamente: il coobbligato che abbia effettuato pagamenti parziali in favore del creditore comune non può insinuarsi al passivo con il proprio credito di regresso finché il creditore principale non sia stato integralmente soddisfatto. In altri termini, il credito di regresso del coobbligato è subordinato, nel senso che la sua soddisfazione concorsuale può avvenire solo dopo l’estinzione del credito del titolare originario.
L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la subordinazione operi non soltanto nell’ambito delle stesse procedure in cui concorre il creditore principale, ma anche in termini assoluti: anche qualora il creditore principale abbia rinunciato ad insinuarsi al passivo di una determinata procedura, il coobbligato non può avvalersi di tale inerzia per anticipare l’esercizio del proprio regresso. La ratio è quella di non penalizzare il creditore principale per le proprie scelte procedurali.
Applicazione ai rapporti fideiussori
L’art. 160 si riferisce espressamente ai «coobbligati in solido», ma l’orientamento prevalente in dottrina e nelle prassi concorsuali estende la disciplina in via analogica ai rapporti fideiussori, nella misura in cui anche il fideiussore è tecnicamente un condebitore solidale ai sensi dell’art. 1944 c.c. La disciplina specifica del fideiussore parzialmente soddisfatto e del fideiussore con diritto di garanzia reale è però dettata dagli artt. 161 e 162 CCII, che costituiscono lex specialis rispetto all’art. 160 e si applicano nei casi ivi contemplati.
Coordinamento con la disciplina degli accordi di ristrutturazione e del concordato
La regola della concorrenza per l’intero credito è specificamente pensata per la liquidazione giudiziale, ma nella prassi si pone la questione del suo coordinamento con le procedure di regolazione della crisi che contemplino il pagamento parziale dei crediti. Se uno dei coobbligati accede a un concordato preventivo con soddisfazione parziale dei creditori chirografari, il creditore principale che abbia ricevuto la quota concordataria può ancora pretendere l’intero credito residuo dalla liquidazione giudiziale dell’altro coobbligato. Questa soluzione, coerente con il principio solidaristico, è confermata dall’orientamento prevalente, che esclude che l’omologazione del concordato abbia effetti estintivi sul credito verso i coobbligati non compresi nella procedura (art. 117, co. 5 CCII).
Domande frequenti
Il creditore di più coobbligati solidali può partecipare al passivo di tutte le liquidazioni aperte a carico di ciascuno?
Sì, può concorrere in ognuna per l’intero credito in capitale e accessori, ma le somme complessivamente ricevute non possono superare il totale del credito originario.
Quando può il coobbligato esercitare il regresso verso il debitore insolvente?
Solo dopo che il creditore comune sia stato integralmente soddisfatto: il regresso anticipato è vietato per evitare che il patrimonio del debitore venga distolto a danno del creditore principale.
La regola dell’art. 160 CCII si applica anche ai fideiussori?
L’orientamento prevalente estende la disciplina in via analogica al fideiussore, che è tecnicamente un condebitore solidale; i casi specifici del fideiussore sono però regolati dagli artt. 161 e 162 CCII.
Cosa accade se il creditore principale riceve la quota concordataria da un coobbligato: può ancora agire per l’intero verso gli altri?
Sì, secondo l’orientamento prevalente può agire per il residuo non soddisfatto: l’omologazione del concordato non estingue il credito verso i coobbligati non compresi nella procedura (art. 117, co. 5 CCII).