Art. 158 CCII – Crediti non pecuniari
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e dopo l’apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell’articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all’articolo 201, comma 1.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 158 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) disciplina le modalità di partecipazione al concorso dei creditori titolari di prestazioni diverse dal danaro o ancorate a valori variabili nel tempo. La norma si inserisce nella Sezione III del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei creditori, e va letta in combinato con l’art. 154 (sospensione del corso degli interessi) e con i principi generali sul concorso formale e sostanziale dei crediti.
La collocazione sistematica è coerente con quella dell’abrogato art. 59 R.D. 267/1942 (legge fallimentare), di cui l’art. 158 CCII costituisce la riformulazione aggiornata al nuovo impianto terminologico: il riferimento alla «liquidazione giudiziale» sostituisce il previgente «fallimento» in attuazione del dichiarato obiettivo di destigmatizzazione perseguito dal legislatore delegante (art. 2, co. 1, lett. a, L. 155/2017).
La regola generale: cristallizzazione alla data di apertura (comma 1)
Il primo comma stabilisce che i crediti non scaduti aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori, tipicamente crediti indicizzati all’inflazione, al cambio valutario o a indici di borsa, nonché i crediti aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro (obbligazioni di fare, di dare un bene in natura, di consegnare titoli o merci) concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
La ratio è quella della par condicio creditorum: occorre fissare un valore certo, omogeneo e non soggetto a successive fluttuazioni, che consenta al curatore di formare correttamente lo stato passivo e di calcolare le percentuali di riparto. Se si permettesse ai crediti indicizzati di rivalutarsi indefinitamente durante la procedura, i creditori privilegiati o chirografari si troverebbero di fronte a un passivo mobile, con effetti distorsivi sulla certezza dei piani di riparto.
La determinazione del valore alla data di apertura è rimessa, in caso di contestazione, alla valutazione del giudice delegato in sede di verificazione dello stato passivo (artt. 200 ss. CCII). Per i crediti in valuta estera, secondo l’orientamento prevalente, si applica il tasso di cambio ufficiale del giorno di apertura, con eventuale riferimento ai dati della Banca d'Italia. Per i crediti aventi ad oggetto beni fungibili, la stima avviene con riferimento ai prezzi di mercato correnti alla medesima data.
La deroga per i crediti di lavoro (comma 2)
Il secondo comma introduce una significativa eccezione alla regola della cristallizzazione, con riguardo ai crediti di lavoro. Per questi crediti la rivalutazione monetaria è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e dopo l’apertura di una procedura di insolvenza.
La scelta legislativa risponde a un’esigenza di coordinamento con la disciplina generale del lavoro subordinato: l’art. 429, co. 3, c.p.c. riconosce al lavoratore il diritto alla rivalutazione delle somme dovute a titolo di retribuzione o risarcimento, e tale diritto non può essere automaticamente travolto dall’apertura della procedura concorsuale senza un’espressa disposizione di segno contrario. Il CCII, al contrario, ha scelto di mantenerlo, differenziando la sorte dei crediti di lavoro rispetto a quella degli altri crediti.
Il comma 2 fissa però precisi limiti temporali alla rivalutazione, distinti a seconda che si verta in un contesto di strumento di regolazione della crisi oppure di procedura di insolvenza vera e propria:
Il richiamo all’art. 204, co. 4 individua il provvedimento del giudice delegato che definisce, in via di exequatur finale, la verifica dello stato passivo dopo l’udienza di cui al co. 1. Le domande tardive, ai sensi dell’art. 208 CCII, beneficiano di un regime parzialmente diverso, e su di esse la rivalutazione matura secondo le regole ordinarie fino alla data di deposito della domanda stessa, salvo diversa interpretazione del giudice delegato.
Rapporto con la disciplina degli interessi (art. 154 CCII)
Va tenuto distinto il profilo della rivalutazione monetaria da quello del corso degli interessi, che l’art. 154 CCII sospende alla data di apertura della liquidazione giudiziale (con le eccezioni ivi previste per i crediti ipotecari e pignoratizi). La rivalutazione non è un interesse in senso tecnico, ma un meccanismo di ripristino del potere d'acquisto; tuttavia, per i crediti di lavoro, la giurisprudenza ha tradizionalmente riconosciuto la cumulabilità di rivalutazione e interessi legali, nei limiti del danno effettivamente subito. Nel contesto concorsuale tale cumulo subisce le limitazioni di cui al comma 2, ma la derogabilità in favore del lavoratore rimane un principio cardine del sistema.
Applicazione pratica
Si consideri il caso di Tizio, lavoratore subordinato con retribuzione arretrata di sei mensilità alla data di apertura della liquidazione giudiziale della società datrice. Il credito di Tizio viene cristallizzato nel valore nominale al momento dell’apertura per la parte non assoggettata a rivalutazione; la rivalutazione matura tuttavia fino al decreto ex art. 204, co. 4 CCII, incrementando l’importo ammissibile al passivo. Il curatore dovrà quindi calcolare la rivalutazione ISTAT sul monte retributivo arretrato fino a tale data e inserirla nella domanda di ammissione allo stato passivo come componente distinta rispetto al capitale.
Domande frequenti
Cosa si intende per cristallizzazione del credito alla data di apertura della liquidazione giudiziale?
Il valore del credito non pecunario o indicizzato viene fissato in modo definitivo alla data di apertura della procedura, per garantire certezza nel calcolo del passivo e parità di trattamento tra creditori.
La rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa nella liquidazione giudiziale?
Sì, in deroga alla regola generale: la rivalutazione matura fino al decreto del giudice delegato ex art. 204, co. 4 CCII sulle domande depositate nel termine di cui all’art. 201, co. 1 CCII.
Come si determina il valore di un credito in valuta estera alla data di apertura della liquidazione?
Secondo l’orientamento prevalente si applica il tasso di cambio ufficiale del giorno di apertura della procedura, con riferimento ai dati della Banca d'Italia, per garantire un valore certo e omogeneo.
Fino a quando è ammessa la rivalutazione del credito di lavoro nel concordato preventivo?
Negli strumenti di regolazione della crisi la rivalutazione è ammessa fino alla definitività della sentenza di omologazione, inclusi i gradi di impugnazione che dovessero seguire.