Art. 154 CCII – Crediti pecuniari
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
In sintesi
Funzione della norma nel sistema concorsuale
L’articolo 154 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza disciplina il regime dei crediti pecuniari in seguito all’apertura della liquidazione giudiziale, intervenendo su tre profili fondamentali: la sospensione del corso degli interessi, la scadenza anticipata dei crediti pecuniari e il trattamento dei crediti condizionali. La disposizione, collocata nella Sezione III del Capo I del Titolo V della Parte Prima, ripropone con limitati ritocchi formali la disciplina già contenuta negli articoli 54-55 della legge fallimentare di cui al R.D. 267/1942, abrogato dall’articolo 389 CCII. La continuità è coerente con la natura tecnica e consolidata delle regole, che svolgono una funzione di cristallizzazione della massa passiva e di semplificazione del riparto, oltre a tutelare il principio della par condicio creditorum ex articolo 2741 del codice civile.
La sospensione del corso degli interessi
Il primo comma stabilisce che la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi, sia convenzionali sia legali, agli effetti del concorso. La sospensione si estende fino alla chiusura della procedura o, in caso di archiviazione disposta dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 234, comma 7, fino a tale momento. La regola ha portata generale, ma incontra una significativa eccezione: non opera per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, per i quali gli interessi continuano a maturare nei limiti previsti dall’articolo 153, comma 3 CCII.
La ratio della sospensione è chiara: in una procedura concorsuale di natura liquidatoria, in cui i tempi del riparto possono essere considerevoli, consentire la maturazione di interessi su tutti i crediti finirebbe per alterare le proporzioni iniziali del passivo, premiando i crediti più risalenti e con tassi più elevati a scapito degli altri. La sospensione realizza una fotografia del passivo alla data di apertura, semplificando il calcolo del riparto. La conservazione del corso degli interessi per i crediti garantiti, invece, riflette la prevalenza della garanzia reale o privilegiata, nei limiti del valore del bene oggetto della prelazione: oltre tale limite, anche gli interessi sui crediti privilegiati seguono la regola della sospensione.
La distinzione tra interessi nei limiti della garanzia ed eccedenza
Il rinvio all’articolo 153, comma 3 CCII delinea con precisione il meccanismo: per i crediti garantiti, gli interessi maturati prima dell’apertura della procedura seguono il rango del credito principale; quelli maturati successivamente sono ammessi in via privilegiata limitatamente al valore di realizzo del bene oggetto della garanzia. La parte eventualmente non capiente sul ricavato della vendita degrada al chirografo e segue le regole generali di sospensione. La dottrina maggioritaria sottolinea come questa modulazione rappresenti un punto di equilibrio tra tutela del creditore privilegiato e ragioni della massa, evitando che i creditori chirografari subiscano un sacrificio sproporzionato a vantaggio dei garantiti.
La scadenza anticipata dei crediti pecuniari
Il secondo comma sancisce che, ai fini del concorso, i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La regola riguarda esclusivamente i crediti non ancora esigibili al momento dell’apertura: per effetto della disposizione, essi divengono immediatamente esigibili nei confronti della procedura. Si tratta di una previsione tecnica essenziale, che consente di includere tali crediti nello stato passivo e di partecipare ai riparti, evitando che la liquidazione resti paralizzata in attesa della scadenza naturale dei rapporti.
L’orientamento prevalente precisa che la scadenza anticipata opera «agli effetti del concorso»: ciò significa che la regola incide sulla partecipazione del credito al passivo e ai riparti, ma non modifica il rapporto contrattuale verso il debitore in caso di esdebitazione o di ritorno in bonis (ipotesi quest'ultima oggi residuale, ma teoricamente possibile in caso di esito favorevole di impugnazioni o di concordato nella liquidazione ex articolo 240 CCII). Per i crediti non scaduti senza interessi, occorre operare lo sconto matematico previsto dall’articolo 154 in coordinamento con i principi generali dell’attualizzazione, applicando il tasso legale.
Il trattamento dei crediti condizionali
Il terzo comma disciplina i crediti condizionali, che partecipano al concorso secondo gli articoli 204, 226 e 227 CCII. La nozione abbraccia tanto i crediti sottoposti a condizione sospensiva (la cui efficacia dipende dal verificarsi di un evento futuro e incerto) quanto quelli sottoposti a condizione risolutiva. L’articolo 204 disciplina l’ammissione con riserva, l’articolo 226 regola gli accantonamenti in sede di riparto a favore dei crediti condizionali, e l’articolo 227 dispone sulle modalità di scioglimento della riserva e di assegnazione delle somme accantonate.
L’ultima parte del comma chiarisce che sono assimilati ai crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore se non previa escussione di un obbligato principale. La fattispecie tipica è quella del fideiussore con beneficium excussionis che vanti credito di regresso verso il debitore principale in liquidazione: il credito di regresso può essere insinuato, ma con la natura di credito condizionale, poiché subordinato all’effettivo pagamento al creditore garantito da parte del fideiussore. Analoga è la posizione del coobbligato che possa esercitare regresso solo dopo aver pagato. La dottrina maggioritaria estende la disciplina anche a fattispecie atipiche di obbligazioni con regresso condizionato.
Esempi applicativi
Per illustrare l’operatività della norma, si considerino alcuni esempi. Tizio è creditore chirografario di Alfa S.r.l. per un mutuo non scaduto al momento dell’apertura della procedura: il credito si considera scaduto ex articolo 154, comma 2, e Tizio può insinuarsi per il capitale residuo, con sospensione degli interessi successivi. Caio è creditore ipotecario di Alfa: gli interessi continuano a maturare, ma in via privilegiata solo entro il valore di realizzo dell’immobile ipotecato. Sempronio è fideiussore di Alfa verso Banca Beta: può insinuarsi nel passivo per il credito di regresso, ma con riserva subordinata all’effettivo pagamento a Banca Beta.
Profili operativi e coordinamento con altri istituti
L’applicazione dell’articolo 154 richiede attenzione nel coordinamento con la disciplina dell'accertamento del passivo (artt. 200 ss. CCII), con la regola del blocco delle azioni individuali (art. 150 CCII) e con il regime della compensazione nei rapporti reciproci tra creditore e debitore. In particolare, la sospensione del corso degli interessi non impedisce la compensazione fino a concorrenza, secondo i principi degli articoli 1241 ss. del codice civile e nei limiti di compatibilità con la procedura concorsuale. Il professionista che assista un creditore dovrà valutare con attenzione la determinazione del credito alla data di apertura, l’eventuale natura privilegiata e l’incidenza degli interessi sulla capienza del bene oggetto di garanzia.
Conclusioni sistematiche
L’articolo 154 CCII svolge una funzione tecnica essenziale di razionalizzazione della massa passiva, fissando regole certe sulla scadenza, sugli interessi e sulla partecipazione dei crediti condizionali. La sua applicazione richiede sensibilità interpretativa nel coordinamento con le altre norme del Titolo V e con i principi generali dell’ordinamento civilistico. Nel quadro della riforma e dei successivi correttivi (D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024), la disposizione conferma la scelta di un sistema concorsuale tecnico, prevedibile e funzionale alla tutela paritetica dei creditori in coerenza con le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023.
Domande frequenti
L’apertura della liquidazione giudiziale interrompe la maturazione degli interessi?
Sì. Ai fini del concorso, gli interessi convenzionali e legali sono sospesi dall’apertura della procedura, salvo che il credito sia garantito da ipoteca, pegno o privilegio.
I crediti non ancora scaduti possono essere insinuati al passivo?
Sì. L’art. 154, comma 2, CCII prevede che i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura della procedura, anche se non ancora esigibili in base al rapporto originario.
Gli interessi sui crediti ipotecari maturano anche dopo l’apertura della procedura?
Sì, ma in via privilegiata limitatamente al valore di realizzo del bene oggetto di garanzia. La parte eccedente segue la regola generale della sospensione.
Come partecipano al concorso i crediti sottoposti a condizione?
Sono ammessi con riserva ex art. 204 CCII, con accantonamenti delle quote di riparto disciplinati dagli artt. 226 e 227 CCII, in attesa del verificarsi della condizione.
Il credito di regresso del fideiussore è insinuabile nella procedura?
Sì, ma come credito condizionale: la sua efficacia è subordinata all’effettivo pagamento al creditore garantito, secondo la disciplina dei crediti condizionali ex art. 154 CCII.