Art. 153 CCII – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
3. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca.
5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonchè alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.
In sintesi
Inquadramento e finalità della norma
L’art. 153 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina le modalità con cui i creditori muniti di cause di prelazione reali, ipoteca, pegno e privilegio, fanno valere il proprio diritto nella fase distributiva della liquidazione giudiziale. La disposizione riproduce e aggiorna l’art. 54 della legge fallimentare, introducendo il nuovo lessico («liquidazione giudiziale» in luogo di «fallimento») e alcune precisazioni sui privilegi generali e sulle spese accessorie.
La norma va letta unitariamente: i cinque commi formano un sistema coerente che regola, da un lato, il rapporto tra soddisfacimento sulla garanzia e concorso in chirografo e, dall’altro, la gestione delle ripartizioni anticipate e l’estensione della prelazione agli accessori del credito.
Il principio di prelazione e il residuo chirografario (comma 1)
Il comma 1 enuncia il principio fondamentale: il creditore garantito fa valere il proprio diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il «capitale, gli interessi e le spese». La sequenza è rilevante: la prelazione copre la totalità del credito nelle sue componenti, non il solo capitale.
Se il prezzo di realizzo del bene vincolato non è sufficiente a soddisfare integralmente il creditore garantito, questi conserva il diritto di concorrere in chirografo per la parte residua non soddisfatta dalla garanzia. Si tratta di una regola fondamentale del sistema concorsuale italiano: il creditore garantito non è «protetto» per il residuo, ma si abbassa al rango dei creditori comuni, subendo le conseguenze dell’eventuale incapienza dell’attivo.
La partecipazione anticipata alle ripartizioni (comma 2)
Il comma 2 regola una fattispecie operativamente delicata: il creditore garantito ha diritto di partecipare alle ripartizioni eseguite prima che sia distribuito il prezzo del bene vincolato. Ciò accade frequentemente nella pratica, perché la liquidazione dei beni gravati da garanzia reale (si pensi agli immobili ipotecati) richiede tempi più lunghi rispetto alla distribuzione degli altri attivi.
Il legislatore ha predisposto un articolato meccanismo di conguaglio a posteriori, che distingue due ipotesi:
Il meccanismo è tecnicamente complesso e richiede al curatore un monitoraggio attento delle distribuzioni: nei casi più elaborati, si pensi a un creditore ipotecario con un credito parzialmente coperto su un immobile di difficile realizzo, il piano di riparto deve tenere conto di variabili che si definiscono in più momenti della procedura.
Interessi e decorrenza della prelazione (comma 3)
Il comma 3 regola l’estensione della prelazione agli interessi, rinviando agli artt. 2749 (pegno), 2788 (ipoteca) e 2855, commi 2 e 3 (ipoteca per interessi), del codice civile. Il rinvio è mobile: si applica la disciplina codicistica vigente al momento in cui il diritto deve essere fatto valere.
La norma equipara la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento ai fini del computo degli interessi protetti dalla prelazione. Questo ha rilievo pratico significativo: in base all’art. 2855 c.c., l’ipoteca garantisce gli interessi per l’anno in corso alla data dell’atto di pignoramento e per i due anni precedenti; la stessa regola si applica, per effetto del rinvio, dall’apertura della liquidazione giudiziale.
Per i crediti assistiti da privilegio generale, categoria residuale rispetto alle garanzie reali tipiche, il comma 3 prevede una regola specifica: il corso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito privilegiato è soddisfatto, anche se solo parzialmente. La ratio è di limitare la crescita dell’onere per interessi a carico della massa, evitando che la lentezza della procedura penalizzi eccessivamente i creditori di rango inferiore.
Spese protette dalla prelazione ipotecaria (comma 4)
Il comma 4 specifica che per i crediti garantiti da ipoteca, la prelazione si estende alle spese sostenute per la costituzione, l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca stessa. Tali spese, che rappresentano un costo necessario alla costituzione e al mantenimento della garanzia, entrano a pieno titolo nel perimetro della prelazione e vengono soddisfatte con il ricavato della vendita del bene ipotecato prima dei creditori di rango inferiore.
Spese protette dalla prelazione su pegno e privilegio speciale (comma 5)
Il comma 5 regolamenta le spese accessorie per i crediti garantiti da pegno o da privilegio speciale (artt. 2756 e 2761 c.c.). La prelazione si estende a:
Quest'ultimo riferimento al «pegno non possessorio» è rilevante perché richiama la figura introdotta dal D.Lgs. 59/2016, che ha previsto una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento del debitore, iscritta in un apposito registro informatizzato. Le spese di individuazione e consegna del bene in tale contesto, che può richiedere attività di localizzazione e recupero fisico, sono dunque espressamente ricomprese nella prelazione.
Coordinamento sistematico
L’art. 153 CCII interagisce strettamente con l’art. 152 (realizzazione autonoma della garanzia), con l’art. 221 (formazione del piano di riparto) e con le disposizioni codicistiche richiamate in materia di pegno, ipoteca e privilegi. L’orientamento prevalente in dottrina concorsualistica ritiene che la norma esprima un bilanciamento tra la tutela del creditore garantito, che mantiene il proprio rango fino alla piena soddisfazione sulla garanzia, e l’interesse della massa alla corretta distribuzione dell’attivo, garantita dal meccanismo di conguaglio del comma 2.
Domande frequenti
Un creditore ipotecario non integralmente soddisfatto sul bene vincolato può concorrere in chirografo per il residuo?
Sì. L’art. 153, comma 1, CCII prevede che per la parte non coperta dalla prelazione il creditore concorra con i chirografari nelle ripartizioni generali.
Il creditore privilegiato può partecipare alle ripartizioni dell’attivo prima che sia venduto il bene vincolato?
Sì, ma con meccanismo di conguaglio: le somme anticipate vengono detratte dall’importo poi assegnato sulla garanzia e restituite ai chirografari (comma 2).
Dal quale momento cessano di maturare gli interessi protetti dalla prelazione per i privilegi generali?
Dal deposito del progetto di riparto in cui il credito privilegiato è soddisfatto, anche solo parzialmente (art. 153, comma 3, CCII).
Le spese di iscrizione dell’ipoteca rientrano nella prelazione?
Sì. Il comma 4 estende la prelazione ipotecaria alle spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca stessa.