Testo dell'articoloAbrogato
Art. 155-quinquies c.c. – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che disciplinava le disposizioni in favore dei figli maggiorenni in caso di separazione, ora regolate dall'art. 337-septies c.c.
Ratio
L'art. 155-quinquies c.c. era stato introdotto dalla L. 54/2006 per disciplinare i provvedimenti economici a favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti in sede di separazione.
Analisi
Con la riforma della filiazione operata dal D.Lgs. 154/2013, l'intera materia dei provvedimenti riguardanti i figli è stata trasferita nel nuovo Titolo IX-bis del Libro I c.c. L'art. 155-quinquies è stato abrogato e il suo contenuto normativo è confluito nell'art. 337-septies c.c., che riconosce al figlio maggiorenne non autosufficiente il diritto al mantenimento con possibilità di corresponsione diretta.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per le disposizioni in favore dei figli maggiorenni occorre riferirsi all'art. 337-septies c.c.
Connessioni
Art. 337-septies c.c. (norma vigente); art. 337-bis ss. c.c.; L. 54/2006; D.Lgs. 154/2013.
Domande frequenti
Perché l'art. 155-quinquies c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, che ha trasferito le norme sui figli maggiorenni nell'art. 337-septies c.c.
Qual è oggi la norma sui figli maggiorenni in caso di separazione?
L'art. 337-septies c.c., che consente al giudice di disporre il pagamento del mantenimento direttamente in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente.
Il figlio maggiorenne può agire autonomamente per il mantenimento?
Sì: ai sensi dell'art. 337-septies c.c. il figlio maggiorenne ha legittimazione attiva a richiedere direttamente il mantenimento in sede giudiziale.
Dal quando è efficace l'abrogazione?
Dal 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013.
La norma abrogata si applicava anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
No: la parificazione delle tutele è avvenuta proprio con la riforma del 2013.