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Art. 155 c.c.
In vigore
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In caso di separazione, la disciplina sui figli è interamente regolata dalle norme del Capo II del Titolo IX del Libro Primo del Codice Civile.
Ratio
L'art. 155 c.c., nel testo vigente a seguito della riforma della filiazione operata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, svolge una funzione di coordinamento sistematico: rinvia integralmente alla disciplina contenuta nel Capo II del Titolo IX del Libro Primo del Codice Civile (artt. 337-bis e seguenti), evitando duplicazioni normative e garantendo l'applicazione delle medesime regole a prescindere dallo stato civile dei genitori.
Analisi
Prima della riforma del 2013, l'art. 155 c.c. e i successivi articoli bis, ter, quater, quinquies e sexies contenevano una disciplina autonoma e dettagliata dell'affidamento dei figli in caso di separazione, introdotta dalla L. 54/2006 sull'affidamento condiviso. Il D.Lgs. 154/2013 ha abrogato tali disposizioni e ha trasferito la relativa disciplina negli artt. 337-bis e seguenti c.c.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i procedimenti di separazione personale nei quali vi siano figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Connessioni
Artt. 337-bis-337-octies c.c.; art. 150 c.c.; L. 54/2006; D.Lgs. 154/2013; art. 30 Cost.
Domande frequenti
Dove si trova la disciplina dettagliata sull'affidamento dei figli in caso di separazione?
Negli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile, richiamati in toto dall'art. 155 c.c.
L'affidamento condiviso è la regola in caso di separazione?
Sì. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori; l'affidamento condiviso è la soluzione preferenziale.
La disciplina dell'art. 155 c.c. si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Sì. A seguito della riforma della filiazione del 2013, gli artt. 337-bis e ss. c.c. si applicano uniformemente a tutti i figli.
Il giudice può modificare i provvedimenti sull'affidamento dopo la sentenza di separazione?
Sì. Ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., i genitori possono chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli.
I figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento in caso di separazione dei genitori?
Sì, se non economicamente autosufficienti e senza che ciò dipenda da loro colpa o inerzia.
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