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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 155 c.c.
In vigore
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 154 - Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione→Cod. civ. art. 155-bis - Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 155 ter Codice Civile: Revisione delle disposizioni concernenti→Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig→Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore→Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti→Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 153 Codice Civile: Separazione per non fissata residenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 155 c.c., nella formulazione oggi vigente, si presenta come una norma di rinvio: stabilisce che, in caso di separazione, riguardo ai figli si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IX del Libro primo. Questa scarna lettera attuale è il risultato di un’importante riorganizzazione sistematica della materia, che ha spostato il baricentro della disciplina dell’affidamento dei figli dalla sede della separazione personale dei coniugi a quella, più generale e unitaria, dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Per comprendere la portata della norma occorre quindi leggerla come una porta d’accesso a un corpo di regole collocato altrove nel codice.
L’evoluzione e la ratio del rinvio
Storicamente l’art. 155 c.c. conteneva la disciplina di dettaglio sull’affidamento dei figli nella separazione. Con l’intervento di riordino della filiazione, il legislatore ha unificato il trattamento dei figli a prescindere dalla condizione dei genitori, trasferendo le regole sostanziali nel Capo dedicato all’esercizio della responsabilità genitoriale e alle conseguenze sui figli della crisi della coppia. La conservazione di un rinvio nell’art. 155 risponde a un’esigenza di coerenza: chi affronta la separazione trova nel codice un richiamo chiaro alle disposizioni applicabili, senza che la materia resti priva di un riferimento nella sua sede tradizionale.
Il principio dell’affidamento condiviso
Il cuore della disciplina richiamata è il principio per cui anche dopo la separazione il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo. L’affidamento condiviso costituisce la regola, mentre l’affidamento a un solo genitore rappresenta l’eccezione, ammissibile soltanto quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
L’interesse del minore come criterio guida
Ogni provvedimento riguardante i figli è adottato con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Si tratta del criterio ordinatore dell’intera materia: il giudice modula l’affidamento, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le modalità della frequentazione e le decisioni di maggiore interesse valutando in concreto ciò che meglio risponde alle esigenze di crescita del minore. La separazione dei genitori, sotto questo profilo, non attenua né modifica la titolarità dei doveri genitoriali, ma ne ridisegna soltanto le modalità di esercizio.
Il mantenimento dei figli
La disciplina richiamata regola anche il profilo economico: entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, secondo le rispettive sostanze e capacità di lavoro. Quando necessario, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico volto a realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Profili pratici e processuali
Nella prassi, i provvedimenti riguardo ai figli vengono assunti dal giudice della separazione, che può recepire gli accordi raggiunti dai genitori se conformi all’interesse del minore, ovvero provvedere direttamente in caso di disaccordo. Le statuizioni sono sempre modificabili al mutare delle circostanze, proprio perché ancorate a una valutazione di interesse del minore che è per sua natura dinamica. Anche l’ascolto del minore, ove richiesto dalla sua età e capacità di discernimento, è parte integrante del procedimento.
La modificabilità dei provvedimenti
Una caratteristica essenziale dei provvedimenti riguardanti i figli è la loro modificabilità. Le statuizioni su affidamento, tempi di permanenza, mantenimento e assegnazione della casa familiare non hanno carattere immutabile, ma possono essere riviste quando mutino le circostanze di fatto che le avevano giustificate. Ciò discende dall’ancoraggio della disciplina all’interesse del minore, per sua natura dinamico: il trasferimento di un genitore, il cambiamento delle condizioni economiche, l’evolversi delle esigenze di crescita del figlio possono rendere necessario un adeguamento delle precedenti decisioni. La possibilità di modifica garantisce che i provvedimenti restino sempre aderenti alla situazione concreta e funzionali al benessere del minore.
L’ascolto del minore
Tra gli strumenti che caratterizzano i procedimenti riguardanti i figli vi è l’ascolto del minore. Il figlio che abbia raggiunto un’età e una capacità di discernimento adeguate ha diritto di esprimere la propria opinione nelle questioni che lo riguardano, e di tale opinione il giudice tiene conto in funzione dell’interesse del minore. L’ascolto non trasforma il minore in arbitro della decisione, ma costituisce una garanzia di partecipazione e un elemento di conoscenza che concorre a orientare i provvedimenti. La sua corretta attuazione è espressione del principio per cui il minore è soggetto di diritti e non mero oggetto di tutela.
L’assegnazione della casa familiare
Strettamente connesso ai provvedimenti riguardo ai figli è il tema dell’assegnazione della casa familiare. La disciplina richiamata privilegia, in tale scelta, l’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico in cui sono cresciuti, sicché l’assegnazione tende a seguire la collocazione prevalente dei figli minori o non ancora autosufficienti. Si tratta di un provvedimento che incide anche sui rapporti patrimoniali tra i genitori e che è suscettibile di modifica al mutare delle condizioni, ad esempio quando vengano meno le ragioni di tutela dei figli che ne avevano giustificato l’adozione.
Coordinamento con la disciplina generale della filiazione
La norma va letta in collegamento con il principio di unicità dello stato di figlio: le regole sull’affidamento e sul mantenimento valgono in modo tendenzialmente uniforme nelle diverse situazioni di crisi della coppia genitoriale, sia che si tratti di figli nati nel matrimonio sia di figli nati fuori di esso. Il rinvio operato dall’art. 155 c.c. si inserisce dunque in un disegno di parificazione che mira a garantire a tutti i figli la medesima tutela, indipendentemente dal rapporto fra i genitori. Questa lettura coordinata consente di applicare i medesimi principi — affidamento condiviso, mantenimento proporzionale, centralità dell’interesse del minore — a tutte le situazioni di disgregazione del nucleo familiare, assicurando coerenza al sistema.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 454/1989
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile (testo previgente) nella parte in cui non prevedeva la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini dell'opponibilità ai terzi acquirenti. La Corte ha rilevato l'irragionevolezza del diverso trattamento tra coniugi separati e divorziati (per i quali la legge 74/1987 già prevedeva la trascrizione), data l'identica esigenza di tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
Domande frequenti
Cosa prevede oggi l'art. 155 c.c.?
Prevede un rinvio: in caso di separazione, riguardo ai figli si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo IX, dove è ora collocata la disciplina sostanziale.
Qual è la regola generale sull'affidamento dei figli?
La regola è l'affidamento condiviso a entrambi i genitori; l'affidamento a uno solo è un'eccezione, ammessa quando l'altro sia contrario all'interesse del minore.
La separazione cambia i doveri verso i figli?
No: la separazione non modifica la titolarità dei doveri genitoriali, ma incide solo sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Come si determina il mantenimento dei figli?
Entrambi i genitori contribuiscono in misura proporzionale al reddito; il giudice può stabilire un assegno periodico tenendo conto delle esigenze del figlio e dei tempi di permanenza.
I provvedimenti sui figli possono essere modificati?
Sì: sono sempre modificabili al mutare delle circostanze, perché ancorati alla valutazione dell'interesse del minore, che ha natura dinamica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate