Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 155-sexies c.c. – Poteri del giudice e ascolto del minore

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.

Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Articolo abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
  • Disciplinava l'ascolto del minore nel procedimento di separazione dei genitori.
  • La materia è oggi regolata dall'art. 336-bis c.c., norma di portata generale applicabile a tutti i procedimenti che riguardano i minori.
  • La riforma ha elevato l'ascolto del minore a principio trasversale.
Indice dei contenuti

Articolo abrogato che disciplinava l'ascolto del minore in sede di separazione, ora regolato dall'art. 336-bis c.c.

Ratio

L'art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. 54/2006, aveva codificato l'obbligo di ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti di separazione, recependo le indicazioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

Analisi

Il D.Lgs. 154/2013 ha abrogato l'art. 155-sexies trasferendo la disciplina dell'ascolto del minore nell'art. 336-bis c.c., con portata applicativa generale a tutti i procedimenti in cui occorra adottare provvedimenti che riguardano il minore.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile. Per l'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari occorre riferirsi all'art. 336-bis c.c.

Connessioni

Art. 336-bis c.c. (norma vigente); art. 337-octies c.c.; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989; D.Lgs. 154/2013.

Domande frequenti

Perché l'art. 155-sexies c.c. è stato abrogato?

È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, che ha spostato la disciplina dell'ascolto del minore nell'art. 336-bis c.c., norma di portata generale.

Qual è oggi la norma sull'ascolto del minore?

L'art. 336-bis c.c., che obbliga il giudice ad ascoltare il minore ultradodicenne e quello di età inferiore se capace di discernimento, salvo contrasto con il suo interesse.

L'ascolto del minore è sempre obbligatorio?

Il giudice deve procedere all'ascolto salvo che lo ritenga in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso deve motivare specificamente la decisione.

Dal quando è efficace l'abrogazione?

Dal 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013.

L'art. 155-sexies si applicava anche nei procedimenti relativi a figli non matrimoniali?

No: era limitato alla separazione tra coniugi. La generalizzazione è avvenuta con la riforma del 2013.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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