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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 155 SEXIES c.c. [Poteri del giudice e ascolto del minore] (1)
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 155-quinquies - Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig→Cod. civ. art. 156 - Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 155 ter Codice Civile: Revisione delle disposizioni concernenti→Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e→Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione→Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che disciplinava l'ascolto del minore in sede di separazione, ora regolato dall'art. 336-bis c.c.
Ratio
L'art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. 54/2006, aveva codificato l'obbligo di ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti di separazione, recependo le indicazioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
Analisi
Il D.Lgs. 154/2013 ha abrogato l'art. 155-sexies trasferendo la disciplina dell'ascolto del minore nell'art. 336-bis c.c., con portata applicativa generale a tutti i procedimenti in cui occorra adottare provvedimenti che riguardano il minore.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per l'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari occorre riferirsi all'art. 336-bis c.c.
Connessioni
Art. 336-bis c.c. (norma vigente); art. 337-octies c.c.; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989; D.Lgs. 154/2013.
Domande frequenti
Perché l'art. 155-sexies c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, che ha spostato la disciplina dell'ascolto del minore nell'art. 336-bis c.c., norma di portata generale.
Qual è oggi la norma sull'ascolto del minore?
L'art. 336-bis c.c., che obbliga il giudice ad ascoltare il minore ultradodicenne e quello di età inferiore se capace di discernimento, salvo contrasto con il suo interesse.
L'ascolto del minore è sempre obbligatorio?
Il giudice deve procedere all'ascolto salvo che lo ritenga in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso deve motivare specificamente la decisione.
Dal quando è efficace l'abrogazione?
Dal 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013.
L'art. 155-sexies si applicava anche nei procedimenti relativi a figli non matrimoniali?
No: era limitato alla separazione tra coniugi. La generalizzazione è avvenuta con la riforma del 2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate