Testo dell'articoloAbrogato
Art. 155-sexies c.c. – Poteri del giudice e ascolto del minore
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.
Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che disciplinava l'ascolto del minore in sede di separazione, ora regolato dall'art. 336-bis c.c.
Ratio
L'art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. 54/2006, aveva codificato l'obbligo di ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti di separazione, recependo le indicazioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
Analisi
Il D.Lgs. 154/2013 ha abrogato l'art. 155-sexies trasferendo la disciplina dell'ascolto del minore nell'art. 336-bis c.c., con portata applicativa generale a tutti i procedimenti in cui occorra adottare provvedimenti che riguardano il minore.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per l'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari occorre riferirsi all'art. 336-bis c.c.
Connessioni
Art. 336-bis c.c. (norma vigente); art. 337-octies c.c.; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989; D.Lgs. 154/2013.
Domande frequenti
Perché l'art. 155-sexies c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, che ha spostato la disciplina dell'ascolto del minore nell'art. 336-bis c.c., norma di portata generale.
Qual è oggi la norma sull'ascolto del minore?
L'art. 336-bis c.c., che obbliga il giudice ad ascoltare il minore ultradodicenne e quello di età inferiore se capace di discernimento, salvo contrasto con il suo interesse.
L'ascolto del minore è sempre obbligatorio?
Il giudice deve procedere all'ascolto salvo che lo ritenga in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso deve motivare specificamente la decisione.
Dal quando è efficace l'abrogazione?
Dal 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013.
L'art. 155-sexies si applicava anche nei procedimenti relativi a figli non matrimoniali?
No: era limitato alla separazione tra coniugi. La generalizzazione è avvenuta con la riforma del 2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate