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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 155 QUATER c.c. [Assegnazione della casa familiare e
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che disciplinava l'assegnazione della casa familiare in caso di separazione, ora regolata dall'art. 337-sexies c.c.
Ratio
L'art. 155-quater c.c. era stato introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, nell'ambito della riforma sull'affidamento condiviso, per collocare sistematicamente le norme sull'assegnazione della casa familiare accanto alle disposizioni sulla separazione.
Analisi
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha operato una revisione strutturale del codice civile in materia di filiazione. Le norme in materia di crisi familiare e provvedimenti riguardanti i figli sono state accorpate nel nuovo Titolo IX-bis (artt. 337-bis ss. c.c.). L'art. 155-quater, insieme agli altri articoli della serie, è stato contestualmente abrogato, confluendo nel contenuto dell'art. 337-sexies c.c.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Per le controversie sull'assegnazione della casa familiare occorre fare riferimento all'art. 337-sexies c.c.
Connessioni
Art. 337-sexies c.c. (norma vigente); artt. 337-bis ss. c.c.; L. 54/2006; D.Lgs. 154/2013.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 308/2008
La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull'art. 155-quater c.c. ritenendo che la perdita dell'assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o nuovo matrimonio del genitore assegnatario non operi in modo automatico, ma resti subordinata a una valutazione del giudice sull'interesse dei figli. In quest'ottica la norma è conforme agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.
Domande frequenti
Perché l'art. 155-quater c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013, che ha unificato la disciplina dei figli, spostando le norme sulla casa familiare nell'art. 337-sexies c.c.
Qual è la norma vigente sull'assegnazione della casa familiare?
L'art. 337-sexies c.c., che regola l'assegnazione della casa familiare in tutti i casi di crisi del nucleo familiare.
Dal quando è efficace l'abrogazione?
Dal 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013.
I procedimenti pendenti prima del 2014 sono stati influenzati?
Le disposizioni transitorie del D.Lgs. 154/2013 hanno stabilito che i procedimenti già instaurati proseguissero secondo le norme previgenti fino alla loro definizione.
Dove trovare la disciplina completa sulla casa familiare?
Nel Titolo IX-bis del Libro I del codice civile, in particolare all'art. 337-sexies c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate